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Bonus pubblicità e tassa sui libri sociali: adempimenti 2024

Circolare BFA24.008
Rif. DL n. 50/2017 - DPCM n. 90/2018 - Legge n. 178/2020 - DL n. 73/2021 - DL n. 17/2022 - Tariffa DPR n. 641/72 -
D.Lgs. n. 472/97 - CM 3.5.96, n. 108/E -
RM 20.11.2000, n. 170/E

Nella circolare di oggi esaminiamo due aggiornamenti di centrale interesse per le imprese.

Parliamo in prima istanza del bonus pubblicità che, a seguito del ripristino del regime ordinario “incrementale”, spetta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.

Nella seconda parte dell’articolo esaminiamo invece procedure, scadenze e sanzioni inerenti la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali che le società di capitali devono versare entro il 18.3.2024.

Il bonus pubblicità 2024

L’art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta, connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi, riguardante le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:

  • stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;
  • emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali).

Nel corso del tempo l’agevolazione è stata oggetto di una serie di modifiche, così sintetizzabili:

  • per il 2021 e il 2022:

– la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, per le sole “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici;

– il “Decreto Sostegni-bis”, ha disposto che la misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV.

Per entrambe le annualità il credito d’imposta era pari al 50% degli investimenti effettuati e non era (più) richiesto l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario;

  • dal 2023, con il “Decreto Energia”, il Legislatore:

– ha ripristinato il regime agevolativo ordinario (credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati) e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere al bonus;

– ha eliminato dagli investimenti pubblicitari agevolabili quelli effettuati su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche e digitali.

 

Con il ripristino del regime ordinario “incrementale”, il Bonus pubblicità spetta quindi nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.

Per poter fruire del bonus pubblicità il soggetto interessato deve presentare preliminarmente una richiesta a carattere “prenotativo”.
I soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’istanza da inviare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel) utilizzando l’apposito modello.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, considerato che per il 2024 il predetto termine coincide con le festività pasquali, ha prorogato lo stesso dal 31.3 al 2.4.2024.

La determinazione del credito d’imposta spettante è effettuata sulla base degli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere comunicati con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione. La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2024 va inviata dal 9.1 al 9.2.2025.

Tassa di vidimazione libri sociali 2024

Il 18.3.2024 è la data di scadenza entro la quale le società di capitali devono procedere al versamento della tassa per la vidimazione dei libri sociali 2024.

L’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale / fondo di dotazione della società risultante all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento.

Per il versamento relativo al 2024 va fatto riferimento al capitale sociale / fondo di dotazione all’1.1.2024.

L’importo è di:

  • € 309,87 se il capitale / fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
  • € 516,46 se il capitale / fondo di dotazione supera € 516.456,90.

Non rilevano le variazioni del capitale sociale / fondo di dotazione successive all’1.1.2024 (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2025).

La tassa annuale è dovuta da spa, srl e sapa. Il MEF ha chiarito che, sono obbligate al versamento anche le società:

  • in liquidazione ordinaria;
  • sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

In caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo aver versato la tassa annuale, la società non è tenuta ad un ulteriore versamento in quanto non è necessaria una nuova vidimazione dei libri.

Relativamente ad una società costituita a fine 2023 (ad esempio, 18.11.2023) con chiusura del primo esercizio al 31.12.2024, si ritiene che la tassa sia dovuta per anno e non per periodo d’imposta. Di conseguenza, la società che in sede di costituzione ha versato la tassa per il 2023 deve anche versare quanto dovuto entro il 18.3.2024.

I Soggetti

Non sono tenuti al pagamento della tassa in esame:

1.  le società cooperative e di mutua assicurazione.

2.  i consorzi che non assumono la forma di società consortili;

3. le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”;

4. le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

La tassa annuale:

  • sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro

assemblee soci, libro decisioni Consiglio di amministrazione, ecc.);

  • è deducibile ai fini IRES / IRAP;
  • è dovuta in misura forfetaria (indipendentemente dal numero di libri / pagine utilizzati nell’anno).

Il versamento:

  • va effettuato tramite il mod. F24, riportando nella Sezione “Erario” i seguenti dati.

 Codice tributo 

 Anno di riferimento 

7085

2024

  •  può essere compensato con eventuali crediti disponibili.

In sede di vidimazione dei libri al Notaio / Registro Imprese va esibita la prova dell’avvenuto pagamento della tassa in esame.

In particolare, per le vidimazioni effettuate nel 2024:

  • Fino al 18.03.24: la prova del pagamento non può essere richiesta poiché non è ancora decorso il termine per il versamento;
  • Dal 19.03.24 va esibita la fotocopia del mod. F24

Il controllo dell’avvenuto versamento può essere eseguito dall’Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti / verifiche.

Per le società di capitali costituite successivamente all’1.1.2024 il versamento (per l’anno di inizio) della tassa annuale (€ 309,87 / 516,46) va effettuato utilizzando esclusivamente il bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Sanzioni

Per l’omesso / ritardato versamento della tassa annuale, sulla base della circolare del MEF nr. 23/E del 25.1.99, sembra valere l’interpretazione per cui:

in caso di omesso / ritardato versamento della tassa annuale risulta applicabile la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97, ossia la sanzione pari al:

  • 30% dell’importo dovuto;
  • 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni;
  • 1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni.

L’Agenzia delle Entrate e alcune CCIAA indicano nei rispettivi siti Internet che la sanzione irrogabile alla violazione in esame è compresa tra il 100% e il 200%.

Ravvedimento

L’omesso / tardivo versamento della tassa in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento beneficiando della riduzione della sanzione nelle seguenti misure.

 

Sanzione ridotta Termine di regolarizzazione
dallo 0,1% all’1,4% (1% x 1/10) Entro 14 giorni dalla scadenza (0,1% per ogni giorno di ritardo)
1,50% (15% x 1/10) Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67% (15% x 1/9) Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza

3,75% (30% x 1/8)

Entro 1 anno (dal 16.3)

4,29% (30% x 1/7)

Entro 2 anni (dal 16.3)

5% (30% x 1/6)

Entro il termine di accertamento

 

In caso di “tardivoversamento della tassa non contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest’ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa.

La tassa va versata cumulativamente agli interessi tramite il mod. F24, mentre la sanzione tramite il mod. F23 riportando i seguenti dati.

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