Rif. DL n. 50/2017 - DPCM n. 90/2018 - Legge n. 178/2020 - DL n. 73/2021 - DL n. 17/2022 - Tariffa DPR n. 641/72 -
D.Lgs. n. 472/97 - CM 3.5.96, n. 108/E - RM 20.11.2000, n. 170/E
Nella circolare di oggi esaminiamo due aggiornamenti di centrale interesse per le imprese.
Parliamo in prima istanza del bonus pubblicità che, a seguito del ripristino del regime ordinario “incrementale”, spetta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Nella seconda parte dell’articolo esaminiamo invece procedure, scadenze e sanzioni inerenti la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali che le società di capitali devono versare entro il 18.3.2024.
Il bonus pubblicità 2024
L’art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta, connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi, riguardante le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:
- stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;
- emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali).
Nel corso del tempo l’agevolazione è stata oggetto di una serie di modifiche, così sintetizzabili:
- per il 2021 e il 2022:
– la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, per le sole “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici;
– il “Decreto Sostegni-bis”, ha disposto che la misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV.
Per entrambe le annualità il credito d’imposta era pari al 50% degli investimenti effettuati e non era (più) richiesto l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario;
- dal 2023, con il “Decreto Energia”, il Legislatore:
– ha ripristinato il regime agevolativo ordinario (credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati) e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere al bonus;
– ha eliminato dagli investimenti pubblicitari agevolabili quelli effettuati su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche e digitali.
Con il ripristino del regime ordinario “incrementale”, il Bonus pubblicità spetta quindi nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Per poter fruire del bonus pubblicità il soggetto interessato deve presentare preliminarmente una richiesta a carattere “prenotativo”.
I soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’istanza da inviare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel) utilizzando l’apposito modello.
Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, considerato che per il 2024 il predetto termine coincide con le festività pasquali, ha prorogato lo stesso dal 31.3 al 2.4.2024.
La determinazione del credito d’imposta spettante è effettuata sulla base degli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere comunicati con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione. La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2024 va inviata dal 9.1 al 9.2.2025.