Rfi. DL 18 del 17.3.2020 - Decreto Cura Italia
DPCM 11.3.2020
Risoluzione Agenzia Entrate n 13 del 20.3.2020
Introduzione del Bonus Negozi e Botteghe
Il Decreto Cura Italia, in vigore dal 17 marzo 2020, ha introdotto per il 2020, uno specifico credito d’imposta, il cosiddetto Bonus “negozi e botteghe”, a favore degli esercenti attività d’impresa.
L’agevolazione:
-
è pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;
-
spetta con riferimento agli immobili di categoria catastale C/1;
-
non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali”.
A chi spetta il bonus Negozi e Botteghe
Il credito d’imposta Bonus e Botteghe spetta alle imprese esercenti le attività sospese dal DPCM 11.3.2020 per il periodo della situazione emergenziale.
Le attività sospese dal DPCM 11.3.2020 sono:
-
attività commerciali al dettaglio diverse da quelle essenziali indicate nell’Allegato 1
-
attività di servizi alla persona diverse da quelle indicate nell’Allegato 2.
A chi non spetta il bonus Negozi e Botteghe
Le attività che non possono beneficiare del bonus Negozi e Botteghe, sono le cosiddette attività essenziali indicate nell’allegato 1 del DCPM 11.3.2020:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
- telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici
- Ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi
- specializzati (codice Ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Altre attività che non possono beneficiare del bonus Negozi e Botteghe, sono le attività di servizi alla persona indicate nell’Allegato 2 del DCPM 11.3.2020:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
Come utilizzare il bonus Negozi e Botteghe
Il credito d’imposta Negozi e Botteghe va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 20.3.2020, n. 13/E, ha istituito il codice tributo, utilizzabile a decorrere dal 25.3.2020:
6914 – Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Come “anno di riferimento” va riportato l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta (2020).
Precisazioni sull’operatività del bonus
Bonus per cassa, non per competenza
Il Bonus Negozi e Botteghe è riconosciuto quale parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile adibito all’attività di dettaglio e attualmente inutilizzato.
L’Agenzie delle Entrate precisa che il credito d’imposta spetta a seguito dell’avvenuto pagamento del canone di locazione del mese di marzo.
Il credito d’imposta, pertanto, non spetta ai soggetti (conduttori) che non hanno pagato / non sono riusciti a pagare il canone di locazione al proprietario dell’immobile (locatore).
Affitto d’azienda / ramo d’azienda
Il bonus Negozi e Botteghe non spetta per unità immobiliari utilizzate nell’ambito di un contratto di affitto d’azienda / ramo d’azienda.
Unità immobiliari diverse da C/1
L’agevolazione non spetta per i contratti di locazione di unità immobiliari accatastate in categorie diverse da C/1 anche se risultano avere destinazione commerciale (ad esempio, negozi all’interno dei centri commerciali accatastati D/8).