fbpx

Bonus Negozi e Botteghe: chiarimenti sull’applicazione

Il Bonus “negozi e botteghe” è pari al 60% del canone di locazione di marzo 2020,
si riferisce agli immobili di categoria catastale C/1 ed è riservato alle attività sospese dal DCPM 11.3.2020
Circolare BFA20.027
Rfi. DL 18 del 17.3.2020 - Decreto Cura Italia
DPCM 11.3.2020
Risoluzione Agenzia Entrate n 13 del 20.3.2020

Introduzione del Bonus Negozi e Botteghe

Il Decreto Cura Italia, in vigore dal 17 marzo 2020, ha introdotto per il 2020, uno specifico credito d’imposta, il cosiddetto Bonus “negozi e botteghe”, a favore degli esercenti attività d’impresa.

L’agevolazione:

  • è pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;

  • spetta con riferimento agli immobili di categoria catastale C/1;

  • non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali”.

A chi spetta il bonus Negozi e Botteghe

Il credito d’imposta Bonus e Botteghe spetta alle imprese esercenti le attività sospese dal DPCM 11.3.2020 per il periodo della situazione emergenziale.

Le attività sospese dal DPCM 11.3.2020 sono:

  • attività commerciali al dettaglio diverse da quelle essenziali indicate nell’Allegato 1

  • attività di servizi alla persona diverse da quelle indicate nell’Allegato 2.

A chi non spetta il bonus Negozi e Botteghe

Le attività che non possono beneficiare del bonus Negozi e Botteghe, sono le cosiddette attività essenziali indicate nell’allegato 1 del DCPM 11.3.2020:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
  • telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici
  • Ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi
  • specializzati (codice Ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Altre attività che non possono beneficiare del bonus Negozi e Botteghe, sono le attività di servizi alla persona indicate nell’Allegato 2 del DCPM 11.3.2020:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Come utilizzare il bonus Negozi e Botteghe

Il credito d’imposta Negozi e Botteghe va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 20.3.2020, n. 13/E, ha istituito il codice tributo, utilizzabile a decorrere dal 25.3.2020:

6914 –  Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Come “anno di riferimento” va riportato l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta (2020).

Precisazioni sull’operatività del bonus

Bonus per cassa, non per competenza

Il Bonus Negozi e Botteghe è riconosciuto quale parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile adibito all’attività di dettaglio e attualmente inutilizzato.
L’Agenzie delle Entrate precisa che  il credito d’imposta spetta a seguito dell’avvenuto pagamento del canone di locazione del mese di marzo.
 Il credito d’imposta, pertanto, non spetta ai soggetti (conduttori) che non hanno pagato / non sono riusciti a pagare il canone di locazione al proprietario dell’immobile (locatore).

Affitto d’azienda / ramo d’azienda

Il bonus Negozi e Botteghe non spetta per unità immobiliari utilizzate nell’ambito di un contratto di affitto d’azienda / ramo d’azienda.

Unità immobiliari diverse da C/1

L’agevolazione non spetta per i contratti di locazione di unità immobiliari accatastate in categorie diverse da C/1 anche se risultano avere destinazione commerciale (ad esempio, negozi all’interno dei centri commerciali accatastati D/8).

Ti è stato utile questo articolo? Condividilo

Articoli Correlati