Rif. Art. 7 Finanziaria 2025 - Art. 51 TUIR
La bozza della Finanziaria 2025 prevede, tra i diversi interventi a livello fiscale, anche modifiche rilevanti della tassazione dei fringe benefit per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.
La nuova disciplina definisce l’applicazione di percentuali diverse a seconda del tipo di veicolo a favore di quelli esclusivamente elettrico e ibrido plug-in ed ha lo scopo di favorire l’acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale. Essa è valida per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 riguardanti veicoli di nuova immatricolazione.
Disciplina applicabile e il calcolo dei Fringe Benefits
La Finanziaria va a ridefinire per le nuove flotte le modalità di calcolo dei Fringe Benefits intervenendo sull’art. 51 del TUIR.
In particolare l’intervento riguarda gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.
Quando si parla di auto aziendale “ad uso promiscuo” si fa riferimento ad un veicolo assegnato dal datore di lavoro al dipendente, che può utilizzarlo sia per attività lavorative sia per scopi personali.
Tendendo conto del fatto che la nuova modalità di determinazione del fringe benefit in esame riguarda i veicoli:
– di nuova immatricolazione;
– concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2025;
per i veicoli concessi ai dipendenti non rientranti in tale ambito continuano a trovare applicazione le modalità attualmente vigenti.
Quindi con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti si possono presentare 3 casistiche:
- contratti stipulati fino al 30.6.2020, va applicata la percentuale del 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale somma trattenuta al dipendente;
- contratti stipulati dall’1.7.2020 al 31.12.2024, la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km varia in base alla classe di inquinamento del veicolo di nuova immatricolazione come indicato nella tabella sotto riportata.
Emissione di CO2 del veicolo | % applicabile |
Fino a 60 g/Km |
25% |
Superiore a 60 g/Km fino a 160 g/Km |
30% |
Superiore a 160 g/Km fino a 190 g/Km |
50% |
Superiore a 190 g/Km | 60% |
- contratti stipulati dall’1.1.2025, la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km varia in base al tipo di trazione del veicolo di nuova immatricolazione come da tabella sotto.
Tipologia trazione del veicolo | % applicabile |
A batteria a trazione esclusivamente elettrica | 10% |
Veicoli elettrici ibridi plug-in | 20% |
Diversa dai precedenti | 50% |
Per individuare l’ambito di applicazione delle nuove modalità di quantificazione del fringe benefit, ed i termini temporali previsti dalla norma in esame, si ritiene di poter fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 14.8.2020, n. 46/E e quindi:
- la data prevista dalla disposizione (“a decorrere dall’1.1.2025”) va riferita sia alla data di immatricolazione sia alla data di stipula del contratto di assegnazione del veicolo. La nuova disciplina va pertanto applicata se entrambe sono effettuate dall’1.1.2025;
- Il momento rilevante per determinare la data di stipula del contratto in esame è rappresentato dalla sottoscrizione dell’atto di assegnazione del veicolo da parte del datore di lavoro e del dipendente;
- l’art. 51 in esame va interpretato applicando il principio di cassa, utilizzato per l’imputazione del reddito di lavoro dipendente;
- per i contratti che non soddisfano le condizioni richieste (immatricolazione e stipula contratto dall’1.1.2025) il fringe benefit va determinato applicando le norme previgenti (in vigore fino al31.12.2024) fino alla scadenza del contratto / al momento in cui il veicolo è assegnato al dipendente.
Con riferimento ai contratti stipulati dopo l’1.7.2020 relativi a veicoli immatricolati entro il 30.6.2020 era sorta la questione in merito alla quantificazione del fringe benefit in capo al dipendente.
A tal fine l’Agenzia aveva specificato che:
– non era possibile valorizzare il benefit con il criterio del “valore normale” (ex art. 51,TUIR), in quanto applicabile soltanto per i veicoli concessi esclusivamente ad uso privato;
– il fringe benefit andava valorizzato per la sola parte relativa all’uso privato del veicolo, scorporando dal valore normale la percentuale di utilizzo del bene per finalità lavorative.
Adesso la stessa questione emerge dalla nuova disposizione della Finanziaria e quindi dovrà essere chiarita la possibilità di fare riferimento al valore normale “scorporato”.