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Assunzioni donne vittime di violenza e lo sgravio contributivo totale

Le previsioni della circolare Inps n. 41 del 5 marzo 2024
Circolare BFA24.011
Rif. Circolare INPS n. 41 del 5 marzo 2024

Con la Circolare n. 41 del 5 marzo 2024, l’INPS fornisce alcune prime indicazioni riguardanti l’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2024 e destinato alle donne vittime di violenza.

L’esonero riguarda le donne disoccupate che percepiscono il reddito di libertà ed è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi all’INAIL), nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Datori di lavoro - Soggetti - Rapporti di lavoro

Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne vittime di violenza, disoccupate e che percepiscono il reddito di libertà (art. 105-bis, DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020), per favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso l’inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto un esonero contributivo. Tale esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi all’INAIL), nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’INPS ha recentemente fornito le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero e precisato che, con apposito messaggio, saranno fornite le istruzioni per la fruizione della misura agevolativa in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro beneficiari.

L’incentivo spetta in favore dei datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà”.

L’INPS precisa che il Reddito di libertà è equiparato alle analoghe misure previste da fonti regionali o provinciali.

I Soggetti

La misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. In particolare, destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Le lavoratrici devono soddisfare alla data dell’assunzione, i seguenti requisiti:

  • essere disoccupate: ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;
  • essere percettrici del Reddito di libertà: l’esonero contributivo è riconosciuto solo in relazione alle assunzioni di donne percettrici del Reddito di libertà, e non anche alle donne che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del contributo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.

Per le assunzioni effettuate nell’anno 2024, il beneficio può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023.

Rapporti di lavoro

L’esonero contributivo spetta per le assunzioni a tempo pieno o parziale effettuate mediante

  • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
  • contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Il medesimo esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. L’agevolazione contributiva spetta anche per:

  • le assunzioni a scopo di somministrazione;
  • i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Ammontare e Durata del beneficio

La misura, spetta per:

  • 24 mesi: in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  • 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi: in caso di assunzione o proroga (a partire dalla data di assunzione) con contratto a tempo determinato;
  • 18 mesi totali (a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato): in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tali ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

L’agevolazione vale per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel triennio 2024-2026 e si sostanzia nell’esonero dal versamento:

  • del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati,
  • nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (8.000 euro/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

In questo senso ricordiamo che non sono oggetto di sgravio:

  • I premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo dovuto al Fondo di tesoreria del TFR;
  • il contributo, se dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali / Fondo di integrazione salariale, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%).

Sono inoltre escluse dall’agevolazione le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Condizioni per l'accesso - Compatibilità del beneficio

L’INPS precisa che il diritto alla fruizione dell’esonero in argomento è subordinato al rispetto:

1. dei principi generali indicati nell’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015;

2. delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi, l’esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

  • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui la lavoratrice avente diritto all’assunzione viene utilizzata mediante contratto di somministrazione;
  • l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto (entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto; 3 mesi per i rapporti stagionali) la propria volontà di essere riassunto.
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • l’incentivo non spetta con riferimento a quelle lavoratrici che sono state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero in trattazione, l’INPS ribadisce che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore, e che, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria

Come sopra anticipato, l’esonero è subordinato al possesso della regolarità prevista dall’articolo 1, della Legge 296/2006 che prevede:

  • la regolarità dei versamenti contributivi e nell’adempimento degli obblighi contributivi (si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del DURC);
  • l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli altri obblighi di legge;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In relazione alla normativa comunitaria, l’ esonero contributivo in oggetto si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese. Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, pertanto, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Conseguentemente, il predetto esonero non è sussumibile nella disciplina relativa agli aiuti concessi dallo Stato ossia mediante risorse statali.

Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, ove ciò non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Nell’ipotesi in cui l’esonero risulti cumulabile con un’altra agevolazione e si voglia fruire, in ragione del massimale di 8.000 euro annui di più misure, per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione “dovuta”, e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.

La  cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento:

  •  ad altre agevolazioni di tipo contributivo;

che con riferimento agli incentivi di tipo economico;

Segnaliamo infine che il coordinamento con altre misure è possibile a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

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