Rif. Legge n. 160/2019, commi 184-197 e Legge n. 178/2020, commi 1051-1063
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che ha preso il posto del super/iper ammortamento a partire dal 2020, si caratterizza per semplicità applicativa, tuttavia l’efficacia di un’agevolazione si misura anche, e soprattutto, per il rischio di successiva contestazione da parte degli organi preposti .
Scopo della circolare di oggi è quindi quello di esaminare le criticità dei crediti d’imposta menzionati e di offrire alcuni spunti su come gestire al meglio queste agevolazioni.
La disciplina dei crediti di imposta per beni strumentali
Per le aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta in misura variabile a seconda della tipologia di investimenti (base o 4.0) e del momento di effettuazione degli stessi.
Riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche dei crediti d’imposta introdotti con la Legge n. 160/2019 e prorogati dalla Legge n. 178/2020.
Base |
Beni 4.0 |
Software 4.0 |
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Oggetto dell’agevolazione |
Beni materiali strumentali nuovi non compresi nell’allegato A1
Beni immateriali non compresi nell’allegato B dal 16.11.2020 |
Beni materiali strumentali nuovi di cui all’allegato A | Software di cui all’allegato B |
Effettuazione dell’ investimento |
Misura del credito d’imposta utilizzabile in F24 |
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Dal 1.1.2020 al 15.11.2020 con coda al 30.6.2021 | Materiali 6% fino a 2 mln
No immateriali |
40% fino a 2,5 mln
20% da 2,5 a 10 mln |
15% fino a 700.000 |
Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 con coda 1.1.2022-30.6.2022 | Materiali 10% fino a 2 mln
Immateriali 10% fino a 1 mln Smart Working 15% |
50% fino a 2,5 mln
30% da 2,5 a 10 mln 10% da 10 a 20 mln |
20% fino a 1 mln |
Dal 1.1.2022 al 31.12.2022 con coda 1.1.2023-30.6.2023 | Materiali 6% fino a 2 mln
Immateriali 6% fino a 1 mln Smart Working 6% |
40% fino a 2,5 mln
20% da 2,5 a 10 mln 10% da 10 a 20 mln |
In base alla legge 178/2020 rimangono escluse dalla possibilità di ottenere il credito:
- imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9 D.Lgs. n. 231/01 l’agevolazione è preclusa per gli investimenti effettuati (art. 109, TUIR) nel periodo di interdizione previsto dalla sanzione;
- non corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori: la verifica va fatta al momento dell’utilizzo in F24 del credito d’imposta, di conseguenza si consiglia di acquisire e conservare un DURC prima di ciascuna compensazione in F24;
- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore.
Ambito di applicazione
Il credito d’imposta base riguarda i beni materiali e immateriali strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia con alcune esclusioni, tra cui gli immobili e le autovetture.
Alcune tipologie di investimenti meritano particolare attenzione:
- gli autocarri: sono agevolabili in quanto non inclusi nell’art. 164 TUIR mentre le autovetture non sono mai agevolabili;
- gli impianti fotovoltaici: è agevolabile solo la componente impiantistica ammortizzata al 9%;
- i beni immateriali: deve trattarsi di beni sotto forma di brevetti, licenze, marchi, software (anche in licenza d’uso) e non di costi pluriennali (spese di pubblicità, ricerca, avviamento, ecc.).
Il credito d’imposta 4.0 riguarda esclusivamente:
- i beni materiali elencati nell’allegato A alla Legge di Bilancio 2017;
- beni immateriali elencati nell’allegato B alla Legge di Bilancio 2017.
I magazzini autoportanti sono agevolabili e nel costo entra anche la scaffalatura che concorre a formare la rendita catastale.
Gli impianti che producono energia (fotovoltaici, ecc.) non sono mai agevolabili.
I Requisiti dei crediti
- Il bene deve essere nuovo ovvero non deve essere mai stato utilizzato.
Nel caso di beni complessi acquistati da fornitori terzi o realizzati in economia è possibile utilizzare il concetto di prevalenza dei beni nuovi rispetto a quelli usati: in tal caso l’intero valore del bene sarà agevolabile. La prevalenza dovrà essere attestata dal fornitore o autocertificata in caso di realizzazione in economia. In generale, la norma non sembra agevolare interventi su beni già posseduti ed utilizzati. - Il concetto di strumentalità è sostanzialmente legato alla possibilità di ammortizzare il bene.
- L’investimento agevolabile deve essere destinato a strutture produttive in Italia. L’intento del Legislatore è quello di evitare che un’impresa italiana effettui l’investimento fruendo dell’agevolazione salvo poi trasferirlo presso consociate o soggetti esteri.
Calcolo del credito e momento di effettuazione dell'investimento
Il costo dell’investimento su cui applicare le percentuali del credito d’imposta va determinato secondo le regole fiscali (art. 110 TUIR) e civilistiche (OIC 16 beni materiali e 24 beni immateriali), considerando quindi gli oneri accessori.
Occorre però fare attenzione ad alcuni aspetti:
- il costo va considerato al lordo dei contributi in conto impianti;
- è compresa l’IVA indetraibile tranne quella parzialmente indetraibile da pro-rata che è un costo d’esercizio;
- nel leasing va considerato il costo sostenuto dal concedente: i canoni e il prezzo di riscatto sono irrilevanti;
- è possibile comprendere le attrezzature eaccessori solo se assolutamente necessari per il funzionamento e se ne costituiscono dotazione ordinaria: in tal caso viene considerato congruo un valore inferiore al 5% del costo del bene.
Momento di effettuazione dell’investimento
Riepiloghiamo nella seguente tabella i diversi momenti di effettuazione e le rispettive norme da applicare.
Momento di effettuazione | Condizioni | Norma applicabile |
Dal 1.1.2020 al 31.12.2020 | Ordine e acconti pari almeno al 20% entro il 31.12.2019 | Super/iper ammortamenti Legge n. 145/2018 |
Dal 1.1.2020 al 15.11.2020 | Nessuna | Credito d’imposta Legge n. 160/2019 |
Dal 16.11.2020 al 30.6.2021 | Ordine e acconti pari almeno al 20% entro il 15.11.2020 | Credito d’imposta Legge n. 160/2019 |
Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 | Nessuna | Credito d’imposta Legge n. 178/2020 comma 1054 (base) e 1056 (4.0) |
Dal 1.1.2022 al 30.6.2022 | Ordine e acconti pari almeno al 20% entro il 31.12.2021 | Credito d’imposta Legge n. 178/2020 comma 1054 (base) e 1056 (4.0) |
Dal 1.1.2022 al 31.12.2022 | Nessuna |
Credito d’imposta Legge n. 178/2020 comma 1054 (base) e 1056 (4.0)
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Dal 1.1.2023 al 30.6.2023 | Ordine e acconti pari almeno al 20% entro il 31.12.2022 | Credito d’imposta Legge n. 178/2020 comma 1055 (base) e 1057 (4.0) |
Spettanza e Utilizzo dell'agevolazione
L’effettuazione (art. 109 TUIR) dell’investimento consente di individuare la norma applicabile e di quantificare l’agevolazione ma non è condizione sufficiente per fruire del credito d’imposta.
Per il credito d’imposta base, solo l’entrata in funzione del bene rende possibile l’utilizzo del credito d’imposta.
Per il credito d’imposta 4.0, solo l’interconnessione documentata con perizia o dichiarazione sostitutiva rende possibile l’utilizzo dell’agevolazione.
La Legge n. 178/2020, in generale, prevede un utilizzo in F24 in 3 quote annuali, ma con alcune eccezioni:
- credito d’imposta base per investimenti in beni materiali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.202117: in unica soluzione nell’anno di entrata in funzione per tutti i beneficiari;
- credito d’imposta base per investimenti in beni immateriali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.202118: in unica soluzione nell’anno di entrata in funzione solo per imprese con ricavi inferiori a 5 milioni di €;
- credito d’imposta 4.0 –> 3 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di interconnessione.
La Perizia
La Legge n. 178/2020 per i beni 4.0 richiede una perizia tecnica asseverata o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dei beni di costo unitario inferiore a 300.000 €.
La perizia deve accertare i requisiti tecnici e non può “garantire” i profili fiscali, contabili e contrattuali che costituiscono i presupposti per la spettanza dell’agevolazione quali:
- la determinazione del costo fiscale dell’investimento compresi gli oneri accessori;
- il momento di effettuazione dell’investimento (art. 109 TUIR);
- il requisito della novità dei beni oggetto d’investimento.
La perizia certifica la sussistenza dei requisiti 4.0 alla data di perizia, ma il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione deve permanere, per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d’imposta. Quindi le imprese devono attrezzarsi per essere in grado di fornire questa prova in sede di verifica, per tutto il periodo intercorrente tra la data di perizia e l’ultimo utilizzo del credito in F24.
Modello di comunicazione e Indicazione nella dichiarazione dei redditi
Col Decreto Direttoriale 6 ottobre 2021 è stato approvato il modello di comunicazione al MISE dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0.
L’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Il credito d’imposta va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
L’agevolazione deve essere restituita, senza sanzioni, in caso di vendita o destinazione estera del bene entro il 2° anno successivo:
- all’entrata in funzione per il credito d’imposta base;
- all’interconnessione per il 4.0.
La recapture per i soli beni 4.0 non si applica in caso di investimenti sostitutivi effettuati nello stesso periodo d’imposta.
Nel caso di leasing, il mancato riscatto o la cessione del contratto nel periodo di sorveglianza fanno scattare la recapture (con eccezione del lease-back).