Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 2019 – decreto legislativo 14/2019 – definisce le nuove procedure di rilevazione e gestione della crisi d’impresa.
Viene introdotto il regime di Allerta Crisi, vengono definiti gli organi di rilevazione e segnalazione della crisi e vengono definite le procedure di gestione della crisi.
Sezioni di questo articolo:
Allerta crisi: definizione e indicatori di crisi
Strumenti di allerta crisi: obbligo di segnalazione
Segnalazione Allerta Crisi da parte degli organi di controllo societari
Segnalazione Allerta Crisi da parte degli organi di enti fiscali e previdenziali
Allerta crisi: definizione e indicatori di crisi
Il regime di Allerta Crisi corrisponde ad un “preallarme” utile e funzionale ad individuare precocemente situazioni di potenziale crisi e a prevenire casi di insolvenza, attraverso una maggiore responsabilizzazione del debitore e degli organi di governance.
Viene definito lo stato di “Allerta Crisi” quando si verificano squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario che mettono in evidenza la non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi o la non continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
In sintesi, l’allerta crisi consiste in:
- Probabilità di futura insolvenza:
- Situazione di difficoltà economico-finanziaria, che per l’impresa si traduce nell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a soddisfare regolarmente le obbligazioni pianificate
Indicatori della Crisi
Per identificare con precisione lo stato di Allerta Crisi, il decreto legislativo 14/2019, stabilisce quelli che sono gli Indicatori che mettono in evidenza gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’impresa, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenendo conto anche della data di costituzione e di inizio dell’attività.
Sono indicatori significativi:
- quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. In sostanza:
- rapporto tra il flusso di cassa e l’attivo,
- rapporto tra il patrimonio netto e le passività,
- rapporto tra oneri finanziari e ricavi
- i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’art. 24.
Indicatori della crisi a cura del CNDCEC
Il decreto legislativo 14/2019 individua nel Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) l’organo pubblico incaricato ad elaborare con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, appositi indici economici che consentano di rilevare in modo più agevole, omogeneo e obiettivo segnali che, unitariamente considerati, consentano ragionevolmente di presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.
E’, inoltre, previsto che il CNDCEC elabori specifici indici con riferimento:
- alle start-up innovative;
- alle PMI innovative;
- alle società di liquidazione;
- alle imprese costituite da meno di due anni.
L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati dal CNDCEC, ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.
Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l’esercizio successivo.
Strumenti di allerta crisi: obbligo di segnalazione
Decorrenza 15.08.2020
Gli strumenti di allerta crisi che consistono nelle segnalazioni da parte degli organi qualificati servono a rilevare tempestivamente gli indizi della crisi dell’impresa ed allo stesso tempo a sollecitare l’adozione delle misure più idonee alla composizione della crisi dell’impresa.
Gli organi qualificati che, quando sussistono i presupposti, hanno l’obbligo di segnalare lo stato di allerta crisi sono:
- gli organi di controllo dell’impresa
- gli enti fiscali e previdenziali (agenzia delle entrate e INPS)
- l’agente della riscossione
Il debitore all’esito dell’allerta, o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all’organismo di composizione della crisi d’impresa.
Obbligo segnalazione Allerta Crisi da parte degli organi di controllo societari
Dal 15 agosto 2020 gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
La segnalazione di Allerta Crisi da parte degli organi di controllo societari deve
- essere motivata,
- fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione,
- contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entroil quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.
In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i sindaci e revisori informano senza indugio l’OCRI, l’organismo di composizione della crisi d’impresa costituito presso la CCIAA, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell’art. 2407, co. 1, c.c., quanto all’obbligo di segretezza.
La tempestiva segnalazione all’organismo di composizione della crisi da parte di sindaci e revisore costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione.
Al fine di contribuire alla tempestività delle suddette segnalazioni, gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche negli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
Obbligo segnalazione Allerta Crisi da parte degli organi di enti fiscali e previdenziali
L’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della Riscossione delle imposte hanno l’obbligo di avvisare il debitore quando la sua esposizione debitoria supera l’importo rilevante.
L’Agenzia delle Entrate e l’INPS sono obbligati ad inviare l’avviso di allerta crisi a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, l’agente della riscossione delle imposte a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione
Segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate
La segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è obbligatoria quando l’ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica, è pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo, e non inferiore ad uno dei seguenti limiti:
- euro 25.000, per fatturato – risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente – sino ad euro 2.000.000;
- euro 50.000, per volume d’affari, sempre dell’anno precedente, fino ad euro 10.000.000;
- euro 100.000, se il fatturato dell’anno precedente ha superato euro 10.000.000.
A decorrere dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA del primo trimestre dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice della crisi.
Segnalazione da parte dell’INPS
La segnalazione da parte dell’INPS è obbligatoria quando il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente ed eccedente la soglia di euro 50.000: al ricorrere di tale ipotesi, la segnalazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni.
Segnalazione da parte del concessionario
Per l’Agente della Riscossione, il parametro di riferimento sarà rappresentato dalla sommatoria dei crediti affidati allo stesso, dopo l’entrata in vigore del “Codice della Crisi”, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, qualora superino l’importo di euro 500.000 per le imprese individuali, ed euro 1.000.000 nel caso di quelle collettive: in presenza di tali circostanze, la segnalazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni.
Il debitore entro 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di allerta crisi può:
- estinguere o regolarizzare il proprio debito
- presentare istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione
Scaduto il termine di 90 giorni senza aver ricevuto alcuna risposta dal debitore, i creditori pubblici qualificati faranno segnalazione all’OCRI, l’organismo di composizione della crisi d’impresa costituito presso la CCIAA che ha il compito di ricevere le segnalazioni e gestire la fase di allerta, nonché il procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse dalle imprese minori, avvisando anche agli organi di controllo della società.
In presenza di una risposta, la segnalazione va effettuata, sussistendone i presupposti, entro il termine di giorni trenta.
I creditori pubblici qualificati non procedono alle segnalazioni se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.