Rif. Legge 197/2022
Si avvicina la data di scadenza per la presentazione della domanda di Rottamazione dei Ruoli che rimane fissata al 30 aprile.
Ricordiamo che la sanatoria riguarda la Rottamazione cartelle, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS (se già affidati per il recupero all’Agente della riscossione) per debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Inoltre facciamo presente che l’avviso dell’agenzia è quello di attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni.
Nella circolare odierna un approfondimento sull’oggetto e la presentazione della domanda.
L'oggetto della Rottamazione
La rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 è più vantaggiosa delle precedenti: infatti per questa versione è prevista l’eliminazione non solo di sanzioni e interessi di mora, ma anche di tutti gli interessi compresi nei carichi nonché gli aggi di riscossione.
I contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno quindi il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi e dell’aggio.
Per quanto riguarda le Casse di previdenza private, vi rientrano solo i ruoli delle Casse che entro il 31 gennaio hanno deliberato in questo senso. (come per es. la Cassa forense e la Cassa dei ragionieri).
Presentazione della domanda
La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2023 utilizzando l’applicativo messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione . A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Se si saltano le rate o le si paga in ritardo, per un periodo superiore a 5 giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Non è possibile presentare domanda via PEC, salvo lo specifico caso dei debitori sottoposti a procedura di sovraindebitamento.
Devono presentare domanda anche coloro i quali hanno optato per una precedente rottamazione e sono decaduti, non essendoci una riliquidazione d’ufficio delle rate.
La domanda va presentata altresì quando la rottamazione non ha costi, il che si verifica per i carichi relativi a sole sanzioni o a soli interessi.
Nella domanda il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti e manifestare la volontà di pagare ratealmente, in massimo 18 rate.
Fermo il termine del 30 aprile 2023 è possibile presentare distinte domande di rottamazione dei ruoli.
Ogni domanda, è bene precisarlo, dà luogo a un distinto piano di rateazione quindi se si decade da un piano la rottamazione viene meno solo per esso.
È possibile, sempre entro il 30 aprile, integrare una domanda già presentata cambiando la modalità di pagamento (da in unica soluzione a rateale o viceversa).
La rottamazione si perfeziona con il pagamento di tutte le rate, e quindi l’inadempimento, anche esiguo, in relazione al pagamento di una sola rata causa la decadenza e la riemersione del debito a titolo di sanzioni, interessi e aggi.
Rammentiamo che la rottamazione riguarda i soli carichi affidati all’Agente della riscossione “nazionale”, non quindi gli accertamenti esecutivi e le ingiunzioni fiscali degli enti che riscuotono in proprio o mediante concessionario locale. Attualmente infatti non è più prevista per gli enti territoriali la possibilità di deliberare una loro rottamazione come in passato.