Rif. D.Lgs. n. 241/1997; comunicato stampa MEF n.133
In attesa di un nuovo DPCM con un comunicato stampa del MEF viene introdotta la proroga dal 30 giugno al 20 luglio per il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. Lo slittamento della data riguarda i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), inclusi anche quelli del regime forfetario.
Il nuovo termine è fissato per tenere conto dell’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto anche quest’anno sui contribuenti di minori dimensioni e sui loro intermediari. Lo slittamento al 20 luglio è previsto senza che siano dovuti interessi.
Inoltre, con ultimo decreto, approvato nella sera di ieri 30.06.2021, è stata disposta nuovamente la sospensione dei termini di pagamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS. Al contrario non è stato prorogato il termine per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli, né sono state previste disposizioni specifiche per la ripresa delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo.
Contribuenti interessati
Il Decreto prevede una proroga al 20 luglio senza maggiorazioni per interessi. I versamenti dovranno quindi essere effettuati entro il 20 luglio 2021, invece che entro il prossimo 30 giugno. Anche se non precisato dal comunicato come per il 2020, il Dpcm dovrebbe prevedere il versamento dal 21 luglio al 20 agosto 2021, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
I termini della proroga
La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Inoltre possono beneficiare delle nuove scadenze anche:
– regimi forfettari
e sulla base di quanto previsto lo scorso anno dovrebbero rientrare anche:
– i contribuenti minimi
– coloro che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA
– coloro che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
– i contribuenti che devono dichiarare redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 del TUIR).
Quali versamenti
Oltre all’IRPEF e all’IRES, la proroga dovrebbe riguardare tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, quali le addizionali, la cedolare secca sulle locazioni, le imposte sostitutive, l’IVIE e l’IVAFE.
Inoltre i termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2020, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato.
Infine il Dpcm dovrebbe estendere la proroga anche al versamento:
– del saldo 2020 e dell’eventuale primo acconto 2021 dell’IRAP;
– dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Lo slittamento al 20 luglio deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle rispettive gestioni. Si ricorda inoltre che l’ INPS, considerati i ritardi per l’emanazione dei provvedimenti attuativi relativi agli esoneri contributivi, ha sospeso i versamenti di saldo e acconto dei contributi dovuti da artigiani e commercianti e dagli iscritti alla Gestione Separata INPS.
Infine la proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Versamenti Cartelle di pagamento e Iscrizione ai ruoli
Per ciò che concerne le somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, in base all’attuale normativa, la sospensione dei termini di pagamento sarebbe dovuta terminare a fine giugno e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 luglio 2021. Ora con il nuovo provvedimento i versamenti derivanti da cartelle di pagamento scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 sono sospesi, e vanno eseguiti, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, dunque entro il 30 settembre 2021.
Vale la medesima proroga anche per gli accertamenti esecutivi in tema di fiscalità locale, in materia doganale e anche per quelli relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP.
I pagamenti andranno eseguiti entro fine settembre 2021, ma sarà comunque possibile domandare la dilazione dei ruoli.
Sempre per effetto delle disposizioni contenute nella bozza, non saranno adottati pignoramenti né disposte misure cautelari sino al 31 agosto 2021. Del pari, le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni sono sospese sino al 31 agosto 2021.
In modo analogo, la procedura di compensazione volontaria dei crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo non opera sino a fine agosto 2021.
Per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli non viene, di contro, prorogato il termine né vengono dettate norme specifiche per la ripresa delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo. Quindi i termini rimangono:
– entro il 31 luglio 2021 per le rate scadute nel 2020;
– entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.