Rif. sentenza n. 23985 06/09/24 - art. 4 della L. 300/1970 - art. 5 del DLgs. 14 giugno 2024 n. 87
L’analisi di oggi si sofferma su due temi recentemente interessati da alcuni aggiornamenti normativi:
– in prima istanza parliamo dell’ultima sentenza della Corte di Cassazione in tema di controlli di sorveglianza a distanza sui luoghi di lavoro, emessa a seguito di un caso di illeciti penali commessi da un lavoratore.
– come secondo argomento affrontiamo invece quello dell’operatività della riforma delle sanzioni tributarie iniziata dal 1 settembre.
La sentenza n. 23985 del 06/09/2024
Torna in questi giorni molto attuale il tema dei controlli a distanza sul luogo di lavoro, grazie alla recente sentenza n. 23985 del 6/09/2024 della Corte di Cassazione.
Con la pronuncia è stato stabilito come la tutela del patrimonio aziendale, che legittima l’installazione di impianti di ripresa audiovisiva, può riguardare la difesa datoriale sia da condotte di appropriazione di denaro, di danneggiamento o sottrazione di beni, sia dalla lesione all’immagine e al patrimonio reputazionale dell’azienda.
Il caso è nato dall’impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente di una biglietteria che, in due episodi, non aveva consegnato ai clienti il resto dovuto, senza poi registrare l’esubero di cassa.
Il lavoratore presentava ricorso in Cassazione, lamentando come il controllo operato dalla datrice di lavoro mediante gli impianti audiovisivi non fosse consentito; da un lato, poiché inerente al corretto svolgimento dell’attività lavorativa dall’altro, in quanto realizzato in aperta violazione della previsione contenuta nell’accordo sindacale per cui la visione delle videoregistrazioni, per finalità diverse dalla tutela del patrimonio o della sicurezza aziendale, poteva avvenire esclusivamente in presenza di reclami dettagliati e adeguatamente motivati da parte dei clienti.
La Corte ha concentrato il proprio orientamento sull’uso legittimo delle videoriprese ai fini disciplinari, osservando come il “dettagliato reclamo della clientela” non fosse richiesto laddove la visione delle immagini avesse quale finalità la tutela del patrimonio aziendale.
Sul punto, i giudici di legittimità considerano una nozione estesa di patrimonio aziendale, in quanto costituito non solo dal complesso dei beni dell’impresa, ma anche dall’immagine esterna della stessa, così come accreditata presso il pubblico.
La riforma delle sanzioni tributarie
I cambiamenti apportati al sistema sanzionatorio amministrativo diventano operativi per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in base a quanto definito nell’art.5 del DLgs. 14 giugno 2024 n. 87.
Le modifiche riguardano sia la parte generale sia la parte relativa alle violazioni sulle singole imposte.
Fatte queste premesse possiamo riepilogare che:
- per ravvedere gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle ritenute operate in agosto oppure dell’IVA mensile di agosto, la sanzione sarà del 25% e non del 30%;
- per ravvedere le omesse o infedeli fatturazioni com- messe a partire da questo mese, la sanzione non sarà più del 90% ma del 70% e il minimo, per ciascuna operazione, non sarà più di 500 euro ma di 300 euro.
La violazione da omessa/infedele fatturazione dà luogo a una dichiarazione infedele sia per quanto riguarda il modello REDDITI 2025 che per quanto riguarda il modello IVA 2025.
Per l’IVA, opera il cumulo giuridico tra l’art. 6 del DLgs. 471/97 (violazione sulla fatturazione) e l’art. 5 del DLgs. 471/97 (dichiarazione infedele).
Relativamente alle violazioni dichiarative, per ravvedere, nell’anno 2025 o negli anni ancora successivi, l’infedele dichiarazione modello REDDITI 2024, IRAP 2024 o 770 2024 (dichiarazioni relative all’anno 2023), si dovrà prendere come sanzione base il 70% con minimo di 150 euro e non più il 90%.
Per quanto riguarda l’omessa dichiarazione, la sanzione avrà una pena “fissa” del 120%, tuttavia rimane lo sbarramento temporale dei 90 giorni per il ravvedimento.
Per quanto riguarda la parte generale, si segnalano le seguenti novità:
– il cumulo giuridico opera per tutti in casi in cui con diverse azioni si commettono violazioni della stessa disposizione, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di violazioni formali;
– se vengono commesse violazioni della stessa indole su più anni, il cumulo opera applicando sia l’aumento dalla metà al triplo sia l’aumento da un 1/4 al doppio, e non solo quest’ultimo;
– onde stabilire se una violazione abbia carattere meramente formale (e, quindi, non sia sanzionabile) occorre avere un approccio concreto;
– le somme oggetto di definizione al terzo delle sole sanzioni potranno essere rateizzate in 8 rate trimestrali, elevate a 16 per gli importi che superano nel complesso i 50.000 euro.
Ricordiamo alcuni punti in tema di ravvedimento operoso (operanti per le violazioni commesse da ieri):
1. se si ravvede una violazione oltre l’anno oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, in assenza di controlli la riduzione della sanzione sarà sempre a 1/7 del minimo (prima, invece, era a 1/7 del minimo o a 1/6 del minimo a seconda di quando ci si ravvedeva).
2. in sede di ravvedimento, il cumulo giuridico sarà ammesso, ma limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta.