Rif. Art. 1, Legge n. 178/2020 - Art. 16, DL n. 63/2013, Art. 1, Legge n. 234/2021 Art. 1, Legge n. 197/2022
L’approfondimento di oggi riguarda gli aggiornamenti normativi e applicativi per il 2024 di due importanti agevolazioni, già previste per il 2023.
In primo luogo, parleremo del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0”. In questo caso l’agevolazione, usufruibile soltanto dalle imprese, non spetta per gli investimenti in beni “generici”, per i quali la stessa si è esaurita il 31.12.2022 / 30.11.2023 (per i beni prenotati entro il 2022).
Trattiamo poi il tema del bonus mobili o bonus arredo che a partire dall’1.01.2024 vede ridotto a € 5.000 (nel 2023 era pari a € 8.000) il limite massimo di spesa detraibile per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici .
Bonus beni strumentali "Industria 4.0"
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” effettuati nel 2024:
- è riconosciuto nella medesima misura prevista per il 2023 (20%), per i beni materiali;
- è ridotto al 15% (dal 20% previsto per il 2023) per i beni immateriali.
L’agevolazione, spetta solo alle imprese e non è prevista per gli investimenti in beni “generici” cioè riguarda esclusivamente i beni materiali ed immateriali “Industria 4.0”, individuati dalle Tabelle A e B (Finanziaria 2017).
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza dello stesso alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Beni materiali industria 4.0
Con riferimento ai beni materiali nuovi Industria 4.0 di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, il credito d’imposta è riconosciuto per il 2024 nella misura prevista dall’art. 1 della Legge n. 178/2020:
Importo investimento |
Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A |
Investimento 1.1.2023 – 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) |
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Fino a 2.500.000 |
20% |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 |
10% |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 |
5%* |
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Limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 |
(*) Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d’imposta spetta nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di € 50 milioni.
Beni immateriali industria 4.0
Relativamente ai beni immateriali nuovi industria 4.0 di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 (o 30.6.2025) spetta nella misura del 15% del costo (la misura del 20%, prevista per gli investimenti effettuati nel 2023, resta applicabile agli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2023 ed effettuati entro il 30.6.2024).
Investimento 1.1.2023 – 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023)
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Investimento 1.1.2024 – 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024)
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20% |
15% |
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
L’agevolazione spetta anche per le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24:
- in 3 rate di pari importo;
- a decorrere dall’anno di interconnessione. La decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta è stabilita in funzione dell’anno solare e pertanto, anche in presenza di un esercizio non coincidente con l’anno solare, il credito è comunque utilizzabile dall’anno di interconnessione del bene. Così, la prima rata (1/3) del credito può essere fruita dalla medesima annualità dell’investimento se l’interconnessione interviene nell’anno di effettuazione dello stesso ovvero nell’anno dell’interconnessione se quest’ultima interviene in un’annualità successiva rispetto a quella di effettuazione dell’investimento.
Effettuazione investimento |
Interconnessione | Utilizzo prima rata credito d’imposta |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 | 2025 |
2025 |
Va considerato che con riferimento al credito d’imposta in esame:
- non è applicabile il limite:
– pari a € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
– pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non opera il divieto di compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto, previsto dall’art. 31, DL n. 78/2010.
Va evidenziato che l’art. 1 della Finanziaria 2024 prevede, dall’1.7.2024, l’esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione;
- l’utilizzo in compensazione per importi superiori a € 5.000 non richiede l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui il credito è indicato.
Ricordiamo che la rata annuale / parte di essa non utilizzata ovvero il residuo della stessa può essere riportato nelle successive dichiarazioni dei redditi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la rata fruibile a partire dal medesimo anno.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, nel mod. F24:
- va riportato il seguente codice tributo:
beni materiali Industria 4.0 → 6936 | beni immateriali Industria 4.0 → 6937 |
nel campo “anno di riferimento” va riportato (anche per le rate successive alla prima) l’anno di interconnessione dei beni. Ricordiamo che la fruizione dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest’ultimo è comprovato dalla disponibilità del DURC che, deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione.
Bonus arredo
Dall’1 gennaio 2024 il Bonus arredo, il limite massimo di spesa agevolabile per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, è di € 5.000 (nel 2023 era pari a € 8.000).
Per potere fruire della detrazione IRPEF “Bonus arredo”, pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è necessario che:
– i beni siano destinati all’arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio (con alcune esclusioni) per il quale si fruisce della relativa detrazione;
– gli elettrodomestici rispettino determinati parametri di efficienza energetica.
Gli interventi edilizi propedeutici alla detrazione
Per fruire del “Bonus arredo” è innanzitutto necessario che i mobili / elettrodomestici acquistati siano destinati all’arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR.
Come più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate non tutti gli interventi consentono di fruire del bonus in esame, come di seguito riepilogato.
Art. 16-bis, TUIR | |
Interventi che consentono di fruire del “bonus mobili” | Manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a, DPR n. 380/2001) su parti comuni di edifici residenziali. In tal caso la detrazione può riguardare soltanto l’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.). |
Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b, DPR n. 380/2001) su parti comuni di edifici residenziali e/o sulle singole unità immobiliari residenziali. (*) | |
Restauro / risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c, DPR n. 380/2001) su parti comuni e/o sulle singole unità immobiliari residenziali. (*) | |
Ristrutturazione (art. 3, comma 1, lett. d, DPR n. 380/2001) su parti comuni e/o sulle singole unità immobiliari residenziali. (*) | |
Acquisto immobile dall’impresa di costruzione / ristrutturazione / cooperativa edilizia, che lo ha ceduto / assegnato entro 18 mesi dal termine dei lavori di restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione dell’intero fabbricato. | |
Interventi necessari alla ricostruzione / ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza. | |
Interventi finalizzati al risparmio energetico, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR volti all’uso di fonti rinnovabili / sostituzione di componenti essenziali di impianti di climatizzazione, riconducibili alla manutenzione straordinaria. | |
Interventi che NON consentono di fruire del “bonus mobili” | Realizzazione / acquisto di posti auto o box pertinenziali. |
Interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), DPR n. 380/2001 (manutenzione ordinaria / straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia). |
(*) Considerato che nelle citate lett. b), c) e d) dell’art. 3, DPR n. 380/2001 rientrano anche gli interventi di riduzione del rischio sismico, l’Agenzia ha riconosciuto la fruizione del “Bonus arredo” anche:
– all’acquirente di un immobile venduto da un’impresa di costruzione / ristrutturazione, facente parte di un edificio costruito previa demolizione dell’immobile preesistente e oggetto anche di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico;
– ai contribuenti che fruiscono del “Sismabonus” / “Supersismabonus”, anche nell’ipotesi in cui il titolare della detrazione opti per lo sconto in fattura / cessione del credito.
Ricordiamo infine che:
- è possibile fruire del “Bonus arredo” anche quando i lavori edilizi “propedeutici” hanno interessato la pertinenza dell’immobile al quale sono destinati i mobili / elettrodomestici;
- non è possibile fruire del “Bonus arredo” a seguito di interventi di risparmio e riqualificazione energetica rientranti nell’ “Ecobonus”.
Acquisti di mobili / elettrodomestici agevolati
L’agevolazione spetta con riferimento all’acquisto (anche all’estero) di:
- mobili nuovi, come ad esempio “letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.
Non sono agevolabili gli acquisti di “porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo”;
- grandi elettrodomestici nuovi che rispettano la classe energetica prevista dal comma 2 del citato art. 16, quando ne è prevista l’etichettatura.
A tal fine l’Agenzia ha ribadito che rientrano tra i grandi elettrodomestici: grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione / conservazione / deposito degli alimenti, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi / piani di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni e forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento di cui alla Direttiva n. 2002/40/CE e altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento.
Oltre alle spese di acquisto dei mobili / elettrodomestici sono agevolabili anche le spese di trasporto e montaggio.
Come sopra accennato, le modifiche che hanno interessato il “Bonus arredo” riguardano anche la classe energetica dell’elettrodomestico acquistato. In particolare il citato comma 2, a decorrere dall’1.1.2022, dispone che la classe energetica deve essere non inferiore a:
- A per i forni;
- E per lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie;
- F per frigoriferi e congelatori.
Per le spese sostenute dal 2022 si deve pertanto tener conto delle nuove etichette energetiche.
Modalità di pagamento
Per usufruire del bonus i pagamenti devono essere effettuati alternativamente:
- con bonifico bancario / postale, senza necessità di utilizzare il bonifico dedicato alle spese di ristrutturazione a seguito del quale banca / Poste operano la ritenuta;
- mediante carte di credito / debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta, come risultante dalla ricevuta di avvenuta transazione.
La detrazione non spetta se il pagamento è eseguito tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
La detrazione è ammessa anche per i beni acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con una delle modalità sopra indicate ed il contribuente abbia copia della ricevuta di pagamento.
Limiti temporali
La Finanziaria 2022 ha prorogato la detrazione in esame alle spese sostenute (pagate) fino al 2024, fermo restando che “la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto” dei mobili / grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile “ristrutturato”.
Per le spese di arredo 2024, pertanto, la detrazione è fruibile a condizione che i lavori di recupero edilizio sopra individuati siano iniziati dall’1.1.2023.
Ricordiamo che è necessario che le spese di arredo siano sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori di recupero edilizio.
In altre parole:
- è possibile fruire della detrazione anche nel caso in cui l’acquisto dei mobili / elettrodomestici sia antecedente alla data di sostenimento della spesa per i lavori di recupero edilizio, purché risulti successiva alla data di inizio dei lavori;
- non è possibile fruire della detrazione qualora la spesa per l’acquisto dei mobili / elettrodomestici sia sostenuta in data antecedente rispetto all’inizio dei lavori edilizi.
Misura della detrazione
La detrazione pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto dei mobili / grandi elettrodomestici va determinata, a prescindere dall’ammontare delle spese di “ristrutturazione” propedeutiche al bonus, sulla spesa massima di:
- € 8.000 nel 2023;
- € 5.000 nel 2024.
La detrazione massima per le spese sostenute nel 2024 è quindi pari a € 2.500 (5.000 x 50%), fermo restando che, se a seguito del medesimo intervento edilizio iniziato dall’1.1.2023 sono già state sostenute spese di arredo nel 2023, le stesse vanno considerate unitamente alle spese sostenute nel 2024 per verificare il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile.
Ciò comporta che, in presenza di un unico intervento edilizio “propedeutico” 2023, se con le spese sostenute nel 2023:
- è già stato raggiunto l’importo massimo di spesa detraibile nel 2023 (€ 8.000);
- è già stato raggiunto l’importo massimo di spesa detraibile nel 2024 (€ 5.000);
non è possibile fruire del “Bonus mobili” per le spese di arredo sostenute nel 2024.
La detrazione va obbligatoriamente suddivisa in 10 rate annuali di pari importo, dall’anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9.
Con riferimento alla detrazione in esame non è possibile:
- optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi;
- trasferire le rate non ancora fruite in caso di decesso dell’avente diritto ovvero di cessione dell’immobile. Le rate della detrazione non utilizzate dal de cuius non si trasferiscono agli eredi e vengono “perse” mentre, in caso di cessione dell’immobile, il cedente continua a fruire della detrazione anche dopo la cessione.
Comunicazione Enea
L’art. 16, DL n. 63/2013 prevede l’obbligo di trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla data di fine lavori / collaudo, tramite il portale “Bonus casa” disponibile sul sito Internet dell’ENEA, le informazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, per i quali il contribuente intende fruire della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, TUIR,
“al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi … in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”.
La Comunicazione riguarda anche l’acquisto dei grandi elettrodomestici in esame, per i quali il contribuente fruisce della detrazione IRPEF del 50%. In merito va tuttavia rammentato che l’Agenzia ribadisce che:
“la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2-bis, … non comporta la perdita del diritto alle detrazioni … disciplinate dal medesimo art. 16”.