Rif. Istruzioni mod. REDDITI 2023 - Istruzioni mod. IRAP 2023 - DL n. 145/2023
Con la circolare odierna riepiloghiamo le modalità di determinazione e le date per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2023 delle imposte, in scadenza il 30 novembre 2023.
Evidenziamo inoltre, per le sole persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi 2022 non superiori a € 170.000:
− il differimento del termine di versamento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024;
− la possibilità di rateizzare quanto dovuto in 5 rate mensili di pari importo (a partire dal 16 gennaio 2024) con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile.
Metodi e scadenze per il versamento
Determinazione dell’acconto
A novembre va determinata la seconda ovvero unica rata dell’acconto delle imposte dovute sul reddito / valore della produzione 2023, utilizzando il metodo storico oppure il metodo previsionale.
|
L’acconto 2023 è determinato sulla base dell’imposta 2022 evidenziata:
– a rigo “Differenza” o “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN del mod. REDDITI 2023; – a rigo “Totale imposta” del quadro IR del mod. IRAP 2023.
Va considerato l’eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione. |
|
È possibile effettuare un versamento inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un’imposta 2023 minore rispetto al 2022. |
Ferma restando la disciplina ordinariamente prevista, in base alla quale:
- “i versamenti di acconto … sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103”;
- a seconda del soggetto (ISA / no ISA) tenuto al versamento:
– per i soggetti no ISA, la prima rata è dovuta nella misura del 40% e la seconda del 60%;
– per i soggetti ISA, la prima e seconda rata sono dovute nella misura del 50% ciascuna;
si evidenzia che, soltanto per il 2023, nell’ambito del DL n. 145/2023, “Collegato alla Finanziaria 2024”, per le sole persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2022 non superiori a € 170.000:
- è stato disposto il differimento del termine di versamento dal 30.11.2023 al 16.1.2024;
- è stata introdotta la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.1.2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.
Da tenere presente: per gli “altri” soggetti, diversi dalle predette persone fisiche, la seconda / unica rata dell’acconto 2023 va versata, come di consueto:
– entro il 30.11.2023;
– in unica soluzione, senza possibilità di rateazione.
Acconto Irpef - Acconto Addizionale Comunale
Utilizzando il metodo storico, l’acconto IRPEF 2023 è pari al 100% dell’importo esposto a rigo RN34 “DIFFERENZA” del mod. REDDITI 2023 PF. Qualora sia stato effettuato il ricalcolo dell’acconto, va considerato l’importo di campo 4 “Differenza” di rigo RN61 (in assenza di ricalcolo, l’importo di campo 4 corrisponde a quello di rigo RN34).
In base all’importo di detto rigo il versamento non va effettuato, va effettuato in un’unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito riassunto:
Rigo RN34 “Differenza” | Acconto IRPEF 2023 |
|
Non dovuto |
|
Versamento in unica soluzione (100% di rigo RN34) entro il 30.11.2023. |
|
Versamento in 2 rate pari al:
– 40% di rigo RN34 entro il 30.6 / 31.7.2023 + 0,40%; – 60% di rigo RN34 entro il 30.11.2023. |
|
Versamento in 2 rate pari al:
– 50% di rigo RN34 entro il 20.7 / 31.7.2023 + 0,40% ; – 50% di rigo RN34 entro il 30.11.2023. |
Acconto Addizionale Comunale irpef
Addizionale regionale | Non sono dovuti acconti. |
Addizionale comunale | L’acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF e quindi l’acconto 2023 è stato versato entro il 30.6 / 31.7.2023 + 0,40% ovvero entro il 20.7 / 31.7.2023 + 0,40% per i soggetti ISA che hanno usufruito della proroga. |
Acconto Ires
Applicando il metodo storico, l’acconto IRES 2023 dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’importo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” di rigo RN17 del mod. REDDITI 2023 SC e di rigo RN28 del mod. REDDITI 2023 ENC.
Il versamento non va effettuato, va effettuato in un’unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito
Rigo RN17 / RN28
|
Acconto IRES 2023 |
Non superiore a € 20,66
|
Non dovuto |
Superiore a € 20,66 ma non a € 257,52 |
Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2023 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare (ovvero entro l’ultimo giorno dell’11° mese dell’esercizio) nella misura del 100%. |
Superiore a € 257,52
Soggettino no Isa |
Versamento in 2 rate pari al:
– 40% di rigo RN17/28 entro il 30.6 / 31.7.2023 + 0,40% se esercizio coincidente con l’anno solare e termine ordinario di approvazione del bilancio (30.4), altrimenti entro il versamento del saldo 2022 (*); – 60% di rigo RN17/28 entro il 30.11.2023 se esercizio coincide con l’anno solare (altrimenti entro ultimo giorno dell’11° mese dell’esercizio). |
Superiore a € 257,52
Soggetti Isa |
Versamento in 2 rate pari al:
– 50% di rigo RN17/28 entro il 20.7 / 31.7.2023 + 0,40% (rientranti nella proroga), se esercizio coincide con l’anno solare e termine ordinario di approvazione del bilancio (30.4), altrimenti entro il versamento del saldo 2022 (*); – 50% di rigo RN17/28 entro il 30.11.2023 se esercizio coincide con l’anno solare (altrimenti entro ultimo giorno dell’11° mese dell’esercizio). |
Acconto maggiorazione Ires società di comodo
Le società di comodo tenute dal 2022 all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES devono versare altresì l’acconto 2023 di tale maggiorazione, entro i medesimi termini previsti per l’IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.
Si ritiene che anche per tale acconto da parte di un soggetto ISA, se il versamento va effettuato in 2 rate, le stesse sono pari al 50% ciascuna.
Acconto Irap - Obbligo di Ricalcolo
Il versamento dell’acconto IRAP 2023 va determinato applicando le medesime regole previste per i soggetti IRPEF (società di persone / associazioni professionali) / IRES e pertanto lo stesso va versato nella misura del 100%:
- per i soggetti no ISA:
– in unica soluzione entro il 30.11.2023;
– in 2 rate, del 40% e del 60%, rispettivamente entro il 30.6 / 31.7.2023 + 0,40% e il 30.11.2023;
- per i soggetti ISA:
– in unica soluzione entro il 30.11.2023;
– in 2 rate del 50% ciascuna, rispettivamente entro il 30.6 / 31.7.2023 + 0,40% se non rientranti nella proroga ovvero entro il 20.7 / 31.7.2023 + 0,40% se rientranti nella proroga e il 30.11.2023; fermo restando che l’acconto IRAP non è dovuto se l’importo di rigo IR21 “Totale imposta” del mod. IRAP 2023 è non superiore a € 51,65 per i soggetti IRPEF e non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).
Obbligo di ricalcolo dell’acconto
In caso di utilizzo del metodo storico, al ricorrere di specifiche fattispecie è obbligatorio ricalcolare l’acconto IRPEF / IRES considerando quale imposta del periodo precedente (2022) quella che si sarebbe ottenuta non applicando determinate disposizioni.
In particolare risulta necessario ricalcolare l’acconto 2023 nei seguenti casi:
- deduzione forfetaria distributori carburanti.
Per il calcolo dell’acconto IRPEF / IRES 2023 l’imposta 2022 va rideterminata senza tener conto della deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, individuata in base al volume d’affari conseguito;
- noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto.
Per il calcolo dell’acconto IRPEF / IRES 2023 è necessario rideterminare il reddito 2022 facendo concorrere allo stesso anche i proventi derivanti dal noleggio occasionale di unità di diporto assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%;
- liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi / concorsuali che non concorrono alla formazione del reddito quali sopravvenienze attive. Considerato che l’esclusione dal reddito di detti importi si realizza mediante la deduzione degli stessi in 5 quote annuali, per il calcolo dell’acconto IRPEF / IRES 2023 è necessario rideterminare il reddito 2022 facendo concorrere allo stesso anche la quota (1/5) di liberalità dedotta.
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi 2022 fino a € 170.000
In attuazione di quanto previsto dalla Legge Delega “Riforma fiscale”, che definisce la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e saldi, il DL n. 145/2023 ha disposto, soltanto per il 2023 e soltanto per persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2022 non superiori a € 170.000, il differimento del termine di versamento, dal 30.11.2023 al 16.1.2024, con la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.1.2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.
Ricordiamo che tale agevolazione riguarda soltanto le seguenti imposte:
- lRPEF;
- cedolare secca;
- IVIE / IVAFE;
- imposta sostitutiva forfetari / minimi.
Per i soggetti in esame, pertanto, i termini di versamento del secondo acconto relativo alle predette imposte risultano essere:
Secondo acconto imprese individuali / lavoratori autonomi con ricavi 2022 non superiori a € 170.000 |
||
Modalità versamento |
Termine versamento |
|
Unica soluzione |
16.1.2024 |
|
5 rate mensili di pari importo (*) |
1a rata |
16.1.2024 |
2a rata |
16.2.2024 |
|
3a rata |
18.3.2024 (16.3 cade di sabato) |
|
4a rata |
16.4.2024 |
|
5a rata |
16.5.2024 |
*Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.