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Finanziaria 2025 – Parte terza

Fondo mutui prima casa, imposta premi produttività, misure welfare aziendale, rifinanziamento Nuova Sabatini, proroga deduzione costo del lavoro
Circolare BFA24.041
Rif. Finanziaria 2025

Quello di oggi è il terzo appuntamento sul disegno di legge di bilancio 2025.

Nell’articolo esaminiamo diverse misure tra cui segnaliamo in particolare quelle riguardanti nuovi aiuti per le assunzioni:

  • la proroga fino al 2027 della maxi deduzione per i nuovi dipendenti;
  • la previsione di una agevolazione a favore dei neo assunti che si trasferiscono per motivi di lavoro.

Fondo Garanzia Mutui prima casa - Bonus nuove nascite

È prorogato al 31.12.2027 il termine per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

L’accesso al  Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.

È previsto inoltre l’incremento di ulteriori € 130 milioni per il 2025 e di € 270 milioni per il 2026 e 2027.

È previsto inoltre l’incremento di ulteriori € 130 milioni per il 2025 e di € 270 milioni per il 2026 e 2027 del Fondo di garanzia in esame. Sono infine prorogate al 31.12.2027 le disposizioni della Finanziaria 2024 che prevedono:

  • l’inclusione tra le categorie aventi priorità per l’accesso al predetto fondo dei seguenti nuclei familiari:

– nuclei familiari con 3 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 40.000;

– nuclei familiari con 4 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 45.000;

– nuclei familiari con 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 50.000;

  • che per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità (rapporto finanziamento e prezzo di acquisto dell’immobile comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%, presentate dal 31.1 al 31.12 dell’anno di riferimento, la garanzia del predetto Fondo è rilasciata nella misura massima:

– dell’80% sui finanziamenti concessi a nuclei familiari con 3 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 40.000;

– dell’85% sui finanziamenti concessi ai nuclei familiari con 4 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 45.000;

– del 90% sui finanziamenti concessi ai nuclei familiari con 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 50.000.

Bonus nuove nascite

Per il 2025, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, è riconosciuto un importo una tantum pari a € 1.000 (non tassato) per ogni figlio nato / adottato, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza sia residente in Italia e abbia un ISEE non superiore a €40.000 annui (non rilevano le erogazioni relative all’Assegno unico e universale).

Possono richiedere il bonus, tramite apposita domanda all’INPS:

  • i cittadini italiani / UE, o suoi familiari, titolari di permesso di soggiorno / diritto di soggiorno permanente;

ovvero

  • i cittadini extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo/titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi / titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

Imposta premi di produttività - Welfare aziendale

Per gli anni 2025, 2026 e 2027 viene introdotta la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017). Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

Nell’ambito delle misure previste in tema di Welfare aziendale, la finanziaria introduce alcune novità sui seguenti argomenti:

  • agevolazioni per nuove assunzioni
  • detassazione fringe benefit

Per ciò che concerne il primo punto è previsto che per i neo assunti a tempo indeterminato dall’1.1 al 31.12.2025:

– titolari nell’anno precedente di un reddito di lavoro dipendente non superiore € 35.000;

– che trasferiscono la residenza oltre un raggio di 100 Km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro;

il datore di lavoro può erogare / rimborsare somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente che non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso.

La non tassazione di tali somme trova applicazione:

  • nel limite massimo di € 5.000 annui;
  • per i primi 2 anni dall’assunzione;
  • solo ai fini fiscali e non ai fini contributivi / ISEE / per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per fruire di tale beneficio, il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l’assunzione.

Con riferimento invece ai Fringe Benefits l’art. 51, comma 3, TUIR prevede che il valore dei beni ceduti / servizi prestati di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Con la finanziaria viene ora disposto che per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:

  • il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti / adottivi / affiliati / affidati previa apposita dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Proroga deduzione costo del lavoro - Rifinanziati investimenti Nuova Sabatini

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il 2025, 2026 e 2027), è prorogata la maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, limitamente al 2024, dall’art. 4, D.Lgs.n. 216/2023.

In particolare la maxi deduzione spetta anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. È inoltre stabilito che, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto:

– per il 2026, 2027 e 2028 si assume, quale imposta del periodo precedente (metodo storico), quella che si sarebbe determinata non applicando la maxi deduzione;

– per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto della maxi deduzione.

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è previsto l’incremento delle risorse disponibili di € 400 milioni per il 2025, € 100 milioni per il 2026 e € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, a favore della “Nuova Sabatini”.

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