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Allargato l’ingresso alle imprese per il bilancio abbreviato e micro

Circolare BFA24.036
Rif. D.Lgs. 6 settembre 2024, nr.125; Art. 2435 bis e ter C.C.

Con l’articolo odierno esaminiamo il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 che ha recepito la Direttiva UE n. 2464/2022 e recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto ha modificato i limiti stabiliti dal Codice civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese e le soglie che consentono l’esonero dalla redazione del bilancio consolidato. In particolare l’art. 16 ha innalzato i limiti dimensionali stabiliti dal Codice civile per quanto concerne il totale dello Stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite rispetto a quelle previgenti, mentre ha lasciato invece invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.

Il Bilancio in forma abbreviata

 Il bilancio in forma abbreviata:

  • prevede la semplificazione degli schemi e delle informazioni da fornire nel bilancio e nella nota Integrativa;
  • può essere redatto, in via facoltativa, soltanto dai soggetti che rispettano i seguenti limiti dimensionali:

– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 5.500.000,00;

– ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 11.000.000,00;

– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 

(Art. 2435-bis c.c. così come modificato da D.Lgs. n. 125/2024).

Al fine di individuare i predetti parametri:

  • per totale dell’attivo si intende quello risultante dallo schema dello Stato Patrimoniale (voci A + B + C + D), al netto delle poste di rettifica; 
  • per valore delle vendite e delle prestazioni si intende quel valore che appare nella prima voce del conto economico (voce “A.1 Valore della produzione”) al netto degli sconti, abbuoni, premi e resi; 
  • il numero dei dipendenti si calcola in base alla media giornaliera dei lavoratori occupati.

Il bilancio, pertanto, potrà essere redatto in forma abbreviata:

  • nel primo esercizio di attività, sempreché non siano superati 2 dei 3 parametri precedentemente indicati; 
  • successivamente, se per 2 esercizi consecutivi non siano superati 2 dei 3 parametri sopra indicati. 

Bilancio micro-imprese

L’art. 2435-ter, C.c. stabilisce i limiti dimensionali per le “micro-imprese” che, al sussistere di specifiche condizioni, possono redigere il bilancio d’esercizio utilizzando gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico del bilancio abbreviato di cui all’art. 2435-bis, C.c. Queste società sono inoltre esonerate dalla redazione dei seguenti documenti:

  • nota integrativa;
  • relazione sulla gestione; 

se in calce allo stato patrimoniale sono riportate alcune specifiche informazioni. 

Sono inoltre esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. 

Secondo la modifica apportata dal decreto legislativo in esame all’articolo 2435-ter sono da considerare micro-imprese:

le società che nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: 

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 220.000,00 (in precedenza era € 175.000,00); 
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 440.000,00 (in precedenza era € 350.000,00);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 

Le società in esame che per due esercizi consecutivi superano due dei predetti limiti devono redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria. 

Bilancio consolidato

Con il D.Lgs. n. 125/2024 sono state introdotte alcune variazioni anche per il bilancio consolidato.

Non sono quindi soggette all’obbligo di redigere il bilancio consolidato, le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 

  • totale degli attivi degli stati patrimoniali: € 25.000.000,00;
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 50.000.000,00; 
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250 unità. 

Per quanto riguarda le tempistiche di adozione di tali limiti dimensionali bisogna riferirsi alla Direttiva UE n. 2775/2023 che stabilisce l’applicazione delle disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. 

Quindi, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare le nuove soglie stabilite per la redazione del bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese si ritengono già applicabili in sede di redazione dei bilanci 2024.

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