Rif. Legge 29 aprile 2024, n. 56
La Legge di conversione del “Decreto PNRR” introduce, dal 1° ottobre 2024, il nuovo “Sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, al fine di rafforzare l’attività
di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nell’articolo approfondiamo requisiti e soggetti interessati dalla normativa.
Ambito di applicazione e tempistiche
In particolare, dal 1° ottobre 2024, per operare lavori edili in cantieri temporanei o mobili, scatterà, per imprese e lavoratori autonomi, l’obbligo di detenere la c.d. patente a “crediti”.
Sono esclusi da tale obbligo:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III;
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.
Da quando può essere richiesta
La domanda per ottenere la patente a crediti può essere presentata dal 1° ottobre 2024 sul portale dell’INL dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato.
Il rilascio sarà automatico e, in ogni caso, nel tempo intercorrente fra la presentazione della domanda e l’effettivo rilascio della patente sarà comunque possibile lavorare.
Requisiti e attribuzione punteggio
La patente a “crediti” costituirà per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili un vero e proprio titolo abilitante. Il rilascio della patente, in formato digitale dall’INL, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti (autocertificati dal richiedente):
- iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Documento di regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti.
Nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’INL.
Le modalità di presentazione della richiesta di rilascio della patente, i contenuti informativi, nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione saranno individuati con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INL.
In fase di richiesta l’azienda o il lavoratore autonomo potranno autocertificare di essere in possesso dei requisiti di legge ma, successivamente in fase di verifica se verranno riscontrate dichiarazioni non veritiere la patente sarà revocata.
La patente avrà una dotazione iniziale di 30 crediti, a cui nel corso degli anni si potranno aggiungere altri crediti per un massimo di 100 nell’arco di 40 anni di vita dell’azienda.
La maturazione di ulteriori crediti è prevista in caso di:
• assenza di violazioni nell’arco dei due anni successivi al rilascio della patente;
• certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001;
• investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria;
• utilizzo di soluzione tecnologicamente avanzate.
Decurtazione dei punti e recupero crediti
Nel caso in cui i soggetti abbiano un punteggio inferiore a 15 punti, oltre all’impossibilità di svolgere i lavori nei cantieri, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori.
L’importo non può comunque essere inferiore a 6.000 euro. Le stesse regole e sanzioni si applicano anche nei confronti di chi non ha la patente.
I punti della patente sono decurtati sulla base dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Il numero dei punti varia a seconda delle fattispecie, che sono riportate nella tabella presente all’allegato 2-bis al decreto PNRR-bis, che sostituisce l’allegato I-bis dell’articolo 27, comma 6 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro.
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non superiore al doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Un decreto ministeriale definirà le modalità per il recupero dei crediti persi e i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale.
Decurtazione 20 crediti per:
infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto.
Decurtazione 15 crediti per:
infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro
Decurtazione 10 crediti per:
malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto.
Decurtazione 8 crediti per:
infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro.
Decurtazione 5 crediti per:
• infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni;
• omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
Decurtazione 3 crediti per:
• omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione;
• omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile;
• omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza;
• mancanza di protezioni verso il vuoto;
• omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28;
• omessa valutazione del rischio biologico da sostanze chimiche;
• omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi;
• omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
• condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
Decurtazione 2 crediti per:
• omessi formazione e addestramento;
• omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
• mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno;
• presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
• mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
• omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• omessa valutazione del rischio di annegamento;
• omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
• condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
Decurtazione 1 credito per:
• omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto;
• omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177;
• condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73;
• condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23.
Recupero crediti
È previsto anche un meccanismo di recupero dei crediti persi per un massimo di 15 crediti attraverso la frequentazione di corsi di formazione ed una successiva valutazione da parte di una commissione territoriale composta da rappresentanti INL e INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale.
Condizione necessaria per il reintegro dei punti persi saranno:
• la verifica effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere;
• eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.