Rif. Legge n. D.Lgs. n. 23/2011; Legge n. 160/2019
La Finanziaria 2020 ha previsto già a partire dal 2022 la piena deducibilità dell’Imu ai fini Irpef e Ires per gli immobili strumentali d’impresa.
Nella compilazione del Modello Redditi 2024 vanno comunque considerate alcune novità. In particolare vanno gestite in modo distinto la situazione di imprese in contabilità ordinaria da quella delle imprese in contabilità semplificata.
L’esonero integrale Imu è previsto anche per l’Imi della provincia di Bolzano, l’Imis di quella di Trento e l’Ilia per la Regione Friuli Venezia Giulia.
IMU immobili strumentali
Nel corso degli anni la percentuale di deducibilità dell’Imu per i fabbricati strumentali è cambiata. In particolare, riepilogando:
2019: deducibilità 50%
2020: deducibilità 60%
2021: deducibilità 60%
2022: deducibilità 100%
Immobili
Al fine di individuare gli immobili strumentali interessati dalla deducibilità integrale dell’IMU va considerata la distinzione della tabella seguente:
Soggetto | Strumentalità dell’immobile |
Impresa | – per natura (immobili accatastati nelle categorie A/10, B, C, D ed E);
– per destinazione (immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa indipendentemente dalla categoria catastale). |
Lavoratore autonomo | La natura strumentale dell’immobile è collegata all’utilizzo esclusivo ed effettivo dello stesso per lo svolgimento dell’attività professionale, (non rilevando la categoria catastale di appartenenza). |
La deducibilità dell’IMU non è riconosciuta per:
– gli immobili patrimonio;
– gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa.
L’IMU è completamente indeducibile con riferimento agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente.
Immobile strumentale per natura (anche locato) | IMU deducibile | |||||
Immobile abitativo | locato | IMU indeducibile | ||||
non locato | utilizzato direttamente dalla società | IMU deducibile | ||||
non utilizzato direttamente dalla società | IMU indeducibile
|
Relativamente all’IMU opera il principio di cassa.
Questo comporta che la deducibilità dell’IMU è collegata all’ammontare corrisposto nel periodo d’imposta.
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa pertanto l’IMU di competenza del 2023 costituisce un costo deducibile a condizione che l’imposta sia stata versata entro il 31.12.2023.
Di conseguenza, l’IMU 2023 versata (tardivamente) nel 2024 rappresenta:
– un costo indeducibile nel 2023 (in quanto non pagata);
– un costo deducibile nel 2024.
Per i lavoratori autonomi la situazione è diversa, l’IMU è infatti comunque deducibile nell’anno del pagamento.
Istruzioni per il Modello Redditi
Per le imprese in contabilità ordinaria la compilazione del mod. REDDITI 2024 va effettuata in modo diverso rispetto all’anno scorso. Infatti:
- nel mod. REDDITI 2023 l’IMU di competenza 2022 doveva essere indicata tra le variazioni in aumento a rigo RF16 e l’importo deducibile (100%) in quanto pagato nel 2023 doveva essere indicato, quale variazione in diminuzione, a rigo RF55, utilizzando lo specifico codice “38”;
- nel mod. REDDITI 2024 per l’IMU di competenza 2023 pagata nel 2023 non va fatta alcuna variazione. La stessa concorre, quale costo imputato al Conto economico 2023, alla determinazione del reddito.
Nel caso in cui l’IMU 2023 sia stata pagata nel 2024 va effettuata una variazione in aumento a rigo RF16 “Imposte indeducibili o non pagate” in quanto, anche se imputata al Conto economico 2023, risulta indeducibile a causa del mancato pagamento entro il 31.12.2023.
Inoltre, va considerato che per l’IMU 2022 pagata (tardivamente) nel 2023, nel mod. REDDITI 2023 doveva essere effettuata una variazione in aumento a rigo RF16. Ora, nel mod. REDDITI 2024 dovrà essere apportata una variazione in diminuzione a rigo RF55, utilizzando il generico codice “99”. Il codice “38” utilizzabile lo scorso anno è stato eliminato.
Per i lavoratori autonomi a rigo RE19 “Altre spese documentate” è presente, come “di cui” di quanto riportato a campo 4, il campo 3 “IMU” nel quale evidenziare l’IMU deducibile pagata nel 2023.
Compilazione modello Irap
Come accennato nell’introduzione l’IMU è indeducibile ai fini IRAP.
Nel mod. IRAP 2024 tale imposta va riportata, tra le variazioni in aumento, in specifici campi dei quadri IC e IP:
Società di capitali: >> modello IRAP 2024: IC 46
Società di persone con il metodo fiscale: >> modello IRAP 2024: nessuna variazione
Società di persone con il metodo da bilancio: >> modello IRAP 2024: IP 32
Compilazione del modello ISA 2024
Nel mod. ISA l’IMU va indicata a rigo F17:
- ricomprendendola a campo 1, tra gli “Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative”;
- riportandola a campo 8, “oneri per imposte e tasse”, che costituisce un “di cui” di quanto esposto a campo 1.