Rif. art. 3 del DLgs. 127/2015
A favore delle partite Iva che utilizzano mezzi elettronici per documentare le operazioni effettuate, per incassare i relativi corrispettivi ed effettuare i pagamenti, è prevista un’agevolazione che determina la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento. Per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento ai fini IRES e IVA, è necessaria la comunicazione, nel modello Redditi, del possesso dei presupposti nel periodo d’imposta di riferimento.
Nell’articolo approfondiamo requisiti e soggetti del regime premiale.
I requisiti
L’art. 3 del DLgs. 127/2015 prevede che i soggetti IVA che nel 2023 hanno garantito la tracciabilità di incassi e pagamenti, per le operazioni sopra i 500 euro, ai fini di ottenere la riduzione dei termini di accertamento devono darne comunicazione nel modello REDDITI 2024.
Per beneficiare della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ai fini IRES e IVA, rispetto ai 5 anni ordinari decorrenti dall’anno di trasmissione della dichiarazione devono sussistere tre condizioni:
- utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica (tramite SDI) oppure dei corrispettivi telematici;
- effettuazione e ricevimento di pagamenti, di importo superiore a 500 euro, esclusivamente con mezzi tracciabili;
- comunicazione della sussistenza dei relativi requisiti nella dichiarazione dei redditi, con riguardo a ciascun periodo d’imposta.
Con riguardo all’ultimo requisito, occorre, come per gli altri anni, barrare la specifica casella presente nel modello (rigo RS136 per i modelli PF e SP, rigo RS269 per il modello SC), pena la perdita di efficacia dell’agevolazione. Tuttavia, la mancata indicazione nel modello REDDITI può essere corretta mediante dichiarazione integrativa.
I Soggetti interessati
La previsione in esame riguarda i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa, limitatamente a tali redditi.
Con riferimento al periodo d’imposta 2022, il beneficio è riconosciuto anche ai soggetti in regime Forfettario che abbiano emesso le fatture elettroniche a partire dall’01.01.2022 e che abbiano utilizzato mezzi tracciabili per i pagamenti superiori a 500 euro.
Sono esclusi dal beneficio coloro che non documentano le operazioni con e-fattura o corrispettivi telematici, quand’anche si tratti di soggetti esonerati dalle suddette forme di certificazione fiscale.
L’agevolazione non è fruibile neanche dai commercianti al minuto che sono esonerati dall’obbligo di invio dei corrispettivi (es. chi effettua vendite on line). Non possono infatti fruire della riduzione dei termini se non hanno provveduto alla memorizzazione e trasmissione dei dati in via facoltativa.
L'agevolazione riduzione sanzioni
L’agevolazione di cui al DL 138/2011, rivolta a chi rinuncia all’utilizzo del contante, consente di ridurre alla metà le sanzioni applicabili ad alcune violazioni commesse in ambito fiscale.
La misura riguarda i soggetti passivi con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che si privano dell’utilizzo del contante per tutte le transazioni effettuate e ricevute.
Per questa agevolazione era previsto l’obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti intervenuti nell’anno con gli operatori finanziari (ad es. banche, Poste italiane spa, ecc.). Tale obbligo è stato soppresso a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Questo ha portato all’abolizione del quadro VB della dichiarazione IVA (modello IVA 2024 per il 2023) e dell’analogo prospetto contenuto nel quadro VS dei modelli REDDITI 2024, riferiti al 2023.
Rispetto all’agevolazione precedentemente descritta sulla riduzione dei tempi di accertamento in quest’ultimo caso ci troviamo di fronte ad una importante differenza, in termini di adempimenti.