Rif. Art. 18 DPR n. 600/73 - Art. 14, Legge n. 183/2011
Nella circolare odierna approfondiamo il tema delle liquidazioni iva trimestrali e della contabilità semplificata.
Per determinare se la liquidazione periodica I.V.A. debba essere mensile o trimestrale occorre fare riferimento ai limiti previsti per l’adozione della contabilità semplificata, innalzati dalla Legge di Bilancio 2023.
Le imprese individuali / società di persone / enti non commerciali possono tenere la contabilità semplificata nel 2024 a condizione che i ricavi 2023 non siano superiori a:
− € 500.000 per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi;
− € 800.000 per i soggetti esercenti altre attività.
Nel caso di mancato superamento dei limiti citati, la contabilità semplificata rappresenta la scelta consigliata; è possibile comunque tenere la contabilità ordinaria a fronte di una specifica opzione avente validità triennale.
Contabilità: Ordinaria e Semplificata
La tenuta della contabilità semplificata, è consentita se i ricavi dell’anno precedente non superano un determinato limite, differenziato a seconda del tipo di attività esercitata:
− € 500.000 per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi;
− € 800.000 per i soggetti esercenti altre attività.
Individuazione dei Ricavi
Per individuare l’ammontare dei ricavi, in base agli artt. 57 e 85, TUIR vanno considerati, ad esempio, i seguenti componenti:
- corrispettivi delle cessioni di beni / servizi alla cui produzione / scambio è diretta l’attività d’impresa;
- corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- assegnazioni dei predetti beni ai soci / autoconsumo del titolare;
- destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
- contributi in c/esercizio a norma di legge.
Va ricordato che in caso di inizio attività nel 2023 i ricavi conseguiti / incassati / registrati nel periodo di attività devono essere ragguagliati ad anno.
Imprese con unica attività esercitata | ||||
Attività | Ricavi 2023 | Contabilità da adottare nel 2024 | ||
Prestazioni di servizi | Fino a € 500.000 | Semplificata | ||
Oltre € 500.000 | Ordinaria | |||
Altre attività | Fino a € 800.000 | Semplificata | ||
Oltre € 800.000 | Ordinaria |
Esercizio di più attività
In caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento:
- al limite relativo alle attività diverse da quelle di prestazioni di servizi (€ 800.000) se i ricavidelle attività esercitate non sono distintamente annotati;
- al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamenteannotati. Pertanto, se l’attività prevalentemente esercitata è:
– di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 500.000;
– diversa da quella di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 800.000.
Si ritiene che anche con riferimento alla contabilità semplificata “per cassa” risulti applicabile quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla contabilità semplificata, e pertanto, dopo aver identificato l’attività prevalente, va verificato:
- il rispetto del limite di ricavi riferito all’attività prevalente; e
- il non superamento del limite di € 800.000 dei ricavi complessivi derivanti da tutte le attività svolte.
Imprese con attività miste SENZA distinta annotazione dei ricavi |
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Ricavi complessivi 2023 |
Contabilità da adottare nel 2024 |
Fino a € 800.000 |
Semplificata |
Oltre € 800.000 |
Ordinaria |
Imprese con Attività Miste CON distinta annotazione dei Ricavi | |||
Attività
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Ricavi attività prevalente 2023 |
Ricavi complessivi 2023 |
Contabilità da adottare nel 2024 |
Prestazioni di servizi
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Fino a € 500.000 |
Fino a € 800.000
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Semplificata
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Oltre € 800.000 |
Ordinaria
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Oltre € 500.000 | —- | ||
Altre attività
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Fino a € 800.000 |
Fino a € 800.000 |
Semplificata |
Oltre € 800.000 |
Ordinaria |
||
Oltre € 800.000 | —– |
Aspetti gestionali
Dopo aver verificato la possibilità di tenere la contabilità semplificata il contribuente deve scegliere la modalità che intende adottare per la gestione della contabilità. In particolare è possibile la tenuta di:
- dei registri IVA e di 2 registri distinti (incassi / pagamenti);
- dei soli registri IVA e indicazione mancati incassi / pagamenti;
- dei soli registri IVA e presunzione di incasso / pagamento coincidente con la registrazione.
La scelta per tale presunzione, vincola per almeno 3 anni. In particolare i soggetti che effettuano tale scelta nel 2024 sono tenuti a comunicare l’opzione barrando la casella 1 di rigo VO26 del mod. IVA 2025.
Opzione per la contabilità ordinaria
Come sopra illustrato, i contribuenti che per il 2023 soddisfano i predetti limiti (€ 500.000 / € 800.000) adottano nel 2024 la contabilità semplificata quale regime “naturale”, ferma restando la possibilità di optare, con le modalità previste dal DPR n. 442/97, per la tenuta della contabilità ordinaria. In particolare l’opzione è esercitata a seguito di:
- comportamento concludente;
- comunicazione nel quadro del mod. IVA dell’anno in cui l’opzione è esercitata.
Da tenere presente: l’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.
Tale vincolo triennale, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, è giustificato dal fatto che l’opzione in esame si riflette sulla determinazione del reddito.
Liquidazioni Trimestrali 2024
Le imprese / lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata, possono optare, per liquidare l’IVA con periodicità trimestrale in luogo di quella mensile. Tale possibilità richiede di maggiorare il saldo di ogni singola liquidazione degli interessi dell’1%.
Il limite del volume d’affari il cui mancato superamento consente di effettuare le liquidazioni IVA trimestrali, come previsto dall’art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011, è “allineato” alle soglie di ricavi per la tenuta della contabilità e di conseguenza va fatto riferimento agli importi sopra evidenziati.
Attività |
Volume d’affari anno precedente |
Prestazioni di servizi |
non superiore a € 500.000 |
Altre attività |
non superiore a € 800.000 |
Per individuare le prestazioni di servizi (riferimento al DM 17.1.9) bisogna considerare quelle attività che hanno per oggetto le operazioni di cui all’art. 3, commi da 1 a 3, DPR n. 633/72.
Con riguardo alla periodicità delle liquidazioni IVA 2024 è necessario quindi verificare il volume d’affari 2023, desumibile dal mod. IVA 2024.
In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di servizi e altre attività, per verificare la possibilità di effettuare le liquidazioni trimestrali è necessario distinguere a seconda che sia adottata la contabilità unificata per tutte le attività esercitate ovvero la contabilità separata per obbligo o per opzione.
Contabilità unificata
per tutte le attività esercitate |
I corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati | Va fatto riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di € 800.000. | |
I corrispettivi delle diverse attività sono distintamente annotati | Devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
– volume d’affari delle attività di prestazioni di servizi non superiore a € 500.000; – volume d’affari di tutte le attività complessivamente considerate non superiore a € 800.000. |
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Contabilità separata per obbligo
ex art. 36, comma 2, DPR n. 633/72 |
Le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività | I rispettivi limiti vanno applicati autonomamente. Pertanto il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per un’attività e trimestrali per l’altra. | |
Una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività | Si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziando in base all’annotazione distinta / non distinta dei corrispettivi. | ||
Contabilità separata per opzione
ex art. 36, comma 3, DPR n. 633/72 |
– ll volume d’affari delle attività di prestazioni di servizi deve essere non superiore a € 500.000;
– il volume d’affari complessivo di tutte le attività deve essere non superiore a € 800.000. |
Infine ricordiamo che il volume d’affari spesso non coincide con i ricavi rilevanti ai fini dell’individuazione del regime di contabilità adottabile.
Di conseguenza, è possibile che risulti necessario tenere la contabilità ordinaria ma sia possibile effettuare le liquidazioni IVA trimestrali ovvero tenere la contabilità semplificata ma effettuare le liquidazioni IVA mensili.