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La revisione dell’Irpef e delle detrazioni fiscali

Le previsioni del Decreto attuativo della Riforma Fiscale
Circolare BFA23.041
Rif. Legge n. 111/2023 - D.Lgs. riforma fiscale approvato il 16.10.2023

L’art. 5 della Legge di Delega al Governo per la riforma fiscale prevede specifici criteri per la revisione e graduale riduzione dell’IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e in ottica di transizione verso l’aliquota unica. Ora, all’interno delle disposizioni attuative della legge, è stato approvato in via preliminare lo schema di D.Lgs. contenente l’“attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.

Nell’articolo odierno approfondiamo le previsioni della norma con particolare riferimento a Irpef e detrazioni fiscali.

Nuove Aliquote Irpef - Detrazione Redditi lavoro dipendente

 

Per il 2024 è  prevista la riduzione degli scaglioni di reddito (da 4 a 3) e delle corrispondenti aliquote IRPEF, come riportato nella seguente tabella:

 

Per il 2024 Fino al 2023
Scaglioni di reddito Aliquota Scaglioni di reddito Aliquota
Fino € 28.000

23%

Fino a € 15.000

23%

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000

25%

Oltre € 28.000 e fino a € 50.000

35%

Oltre € 28.000 e fino a € 50.000

35%

Oltre € 50.000

43%

Oltre € 50.000

43%

Detrazione redditi da lavoro dipendente

La progressività dell’IRPEF è garantita dalla presenza di un sistema di detrazioni / deduzioni dall’imposta. È prevista una no tax area derivante dall’applicazione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / assimilati decrescenti all’aumentare del reddito. 

Il Decreto in esame aumenta, limitatamente al 2024, da € 1.880 a € 1.955 la detrazione prevista dall’art. 13 TUIR fino a € 15.000 di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi quelli di pensione) e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. 

 

Detrazione lavoro dipendente
Fino al 2023 Per il 2024
Reddito Detrazione Reddito Detrazione
non superiore a € 15.000  € 1.880 (la detrazione non può  essere inferiore a € 690). Per i  rapporti di lavoro a tempo  determinato, la detrazione  effettivamente spettante non  può essere inferiore a € 1.380  non superiore a €  15.000  € 1.955 (la detrazione non può  essere inferiore a € 690). Per i  rapporti di lavoro a tempo  determinato, la detrazione  effettivamente spettante non può  essere inferiore a € 1.380
superiore a € 15.000 ma non a € 28.000  € 1.910 + € 1.190 x [(28.000 –  reddito complessivo) / (28.000 – 15.000)]  superiore a €  15.000 ma non a €  28.000  € 1.910 + € 1.190 x [(28.000 –  reddito complessivo) / (28.000 –  15.000)]
oltre € 28.000 ma non a € 50.000  € 1.910 x [(50.000 – reddito  complessivo) / (50.000 –  28.000)]  oltre € 28.000 ma  non a € 50.000  € 1.910 x [(50.000 – reddito  complessivo) / (50.000 – 28.000)]

 

 

A seguito delle novità introdotte, la no tax-area prevista per i redditi di lavoro dipendente aumenta a € 8.500, analogamente a quanto già previsto per i redditi di pensione. 

Trattamento Integrativo - Acconti - Detrazioni

Determinazione Acconti

Il Decreto in esame stabilisce che, per la determinazione degli acconti IRPEF / relative addizionali per il 2024 / 2025, va assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni sopra esaminate. 

Revisione detrazioni fiscali 

L’art. 2 del Decreto in esame dispone, per il 2024, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 50.000, la riduzione di un importo pari a 260 euro della detrazione relativa ai seguenti oneri:

  • oneri detraibili al 19%, ad esclusione delle spese sanitarie (la franchigia opera quindi, ad esempio, per gli interessi passivi su mutui ipotecari acquisto / costruzione abitazione principale, spese funebri, premi assicurazione vita / infortuni, spese universitarie);
  • erogazioni liberali a favore di ONLUS, iniziative umanitarie, religiose o laiche; 
  • erogazioni liberali a favore dei partiti politici di cui all’art. 11, DL n. 149/2013; 
  • erogazioni liberali a favore degli Enti del terzo settore di cui all’art. 83, comma 1, primo e secondo periodo, D.Lgs. n. 117/2017; 
  • premi di assicurazione per i rischi legati ad eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, quinto periodo, DL n. 34/2020. 

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.„ 

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