Rif. Legge n. 111/2023 - D.Lgs. riforma fiscale approvato il 16.10.2023
L’art. 5 della Legge di Delega al Governo per la riforma fiscale prevede specifici criteri per la revisione e graduale riduzione dell’IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e in ottica di transizione verso l’aliquota unica. Ora, all’interno delle disposizioni attuative della legge, è stato approvato in via preliminare lo schema di D.Lgs. contenente l’“attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.
Nell’articolo odierno approfondiamo le previsioni della norma con particolare riferimento a Irpef e detrazioni fiscali.
Nuove Aliquote Irpef - Detrazione Redditi lavoro dipendente
Per il 2024 è prevista la riduzione degli scaglioni di reddito (da 4 a 3) e delle corrispondenti aliquote IRPEF, come riportato nella seguente tabella:
Per il 2024 | Fino al 2023 | ||
Scaglioni di reddito | Aliquota | Scaglioni di reddito | Aliquota |
Fino € 28.000 |
23% |
Fino a € 15.000 |
23% |
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 |
25% |
||
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 |
35% |
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 |
35% |
Oltre € 50.000 |
43% |
Oltre € 50.000 |
43% |
Detrazione redditi da lavoro dipendente
La progressività dell’IRPEF è garantita dalla presenza di un sistema di detrazioni / deduzioni dall’imposta. È prevista una no tax area derivante dall’applicazione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / assimilati decrescenti all’aumentare del reddito.
Il Decreto in esame aumenta, limitatamente al 2024, da € 1.880 a € 1.955 la detrazione prevista dall’art. 13 TUIR fino a € 15.000 di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi quelli di pensione) e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Detrazione lavoro dipendente | |||
Fino al 2023 | Per il 2024 | ||
Reddito | Detrazione | Reddito | Detrazione |
non superiore a € 15.000 | € 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380 | non superiore a € 15.000 | € 1.955 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380 |
superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 | € 1.910 + € 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 15.000)] | superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 | € 1.910 + € 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 15.000)] |
oltre € 28.000 ma non a € 50.000 | € 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)] | oltre € 28.000 ma non a € 50.000 | € 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)]
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A seguito delle novità introdotte, la no tax-area prevista per i redditi di lavoro dipendente aumenta a € 8.500, analogamente a quanto già previsto per i redditi di pensione.
Trattamento Integrativo - Acconti - Detrazioni
Determinazione Acconti
Il Decreto in esame stabilisce che, per la determinazione degli acconti IRPEF / relative addizionali per il 2024 / 2025, va assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni sopra esaminate.
Revisione detrazioni fiscali
L’art. 2 del Decreto in esame dispone, per il 2024, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 50.000, la riduzione di un importo pari a 260 euro della detrazione relativa ai seguenti oneri:
- oneri detraibili al 19%, ad esclusione delle spese sanitarie (la franchigia opera quindi, ad esempio, per gli interessi passivi su mutui ipotecari acquisto / costruzione abitazione principale, spese funebri, premi assicurazione vita / infortuni, spese universitarie);
- erogazioni liberali a favore di ONLUS, iniziative umanitarie, religiose o laiche;
- erogazioni liberali a favore dei partiti politici di cui all’art. 11, DL n. 149/2013;
- erogazioni liberali a favore degli Enti del terzo settore di cui all’art. 83, comma 1, primo e secondo periodo, D.Lgs. n. 117/2017;
- premi di assicurazione per i rischi legati ad eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, quinto periodo, DL n. 34/2020.
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.