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Acconto Irpef di novembre 2023

Determinazione e termini di versamento della seconda rata dell’acconto delle imposte
Circolare BFA23.039
Rif. Istruzioni mod. REDDITI 2023 - Istruzioni mod. IRAP 2023 - DL n. 145/2023

Con la circolare odierna riepiloghiamo le modalità di determinazione e le date per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2023 delle imposte, in scadenza il 30 novembre 2023.

Evidenziamo inoltre, per le sole persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi 2022 non superiori a € 170.000: 

− il differimento del termine di versamento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024; 

− la possibilità di rateizzare quanto dovuto in 5 rate mensili di pari importo (a partire dal 16 gennaio 2024) con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. 

Metodi e scadenze per il versamento

Determinazione dell’acconto

A novembre va determinata la seconda ovvero unica rata dell’acconto delle imposte dovute sul reddito / valore della produzione 2023, utilizzando il metodo storico oppure il metodo previsionale. 

  • Storico
L’acconto 2023 è determinato sulla base dell’imposta 2022 evidenziata:

–    a rigo “Differenza” o “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN del mod. REDDITI 2023;

–   a rigo “Totale imposta” del quadro IR del mod. IRAP 2023.

 

Va considerato l’eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione.

  • Previsionale
È possibile effettuare un versamento inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un’imposta 2023 minore rispetto al 2022.

 

Ferma restando la disciplina ordinariamente prevista, in base alla quale:

  • “i versamenti di acconto … sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103”;
  •   a seconda del soggetto (ISA / no ISA) tenuto al versamento:

– per i soggetti no ISA, la prima rata è dovuta nella misura del 40% e la seconda del 60%;

– per i soggetti ISA, la prima e seconda rata sono dovute nella misura del 50% ciascuna; 

si evidenzia che, soltanto per il 2023, nell’ambito del DL n. 145/2023,  “Collegato alla Finanziaria 2024”, per le sole persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2022 non superiori a € 170.000:

  • è stato disposto il differimento del termine di versamento dal 30.11.2023 al 16.1.2024;
  • è stata introdotta la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.1.2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.

Da tenere presente: per gli “altrisoggetti, diversi dalle predette persone fisiche, la seconda / unica rata dell’acconto 2023 va versata, come di consueto:

entro il 30.11.2023;
in unica soluzione, senza possibilità di rateazione. 

Acconto Irpef - Acconto Addizionale Comunale

Utilizzando il metodo storico, l’acconto IRPEF 2023 è pari al 100% dell’importo esposto a rigo RN34 “DIFFERENZA” del mod. REDDITI 2023 PF. Qualora sia stato effettuato il ricalcolo dell’acconto, va considerato l’importo di campo 4 Differenzadi rigo RN61 (in assenza di ricalcolo, l’importo di campo 4 corrisponde a quello di rigo RN34). 

In base all’importo di detto rigo il versamento non va effettuato, va effettuato in un’unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito riassunto:

Rigo RN34 Differenza Acconto IRPEF 2023
  • Non superiore a € 51,65
Non dovuto
  • Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52
Versamento in unica soluzione (100% di rigo RN34) entro il 30.11.2023.
  • Superiore a € 257,52 Soggetti no ISA
Versamento in 2 rate pari al:

40% di rigo RN34 entro il 30.6 / 31.7.2023 + 0,40%;

60% di rigo RN34 entro il 30.11.2023.

  • Superiore a € 257,52 Soggetti  ISA
Versamento in 2 rate pari al:

50% di rigo RN34 entro il 20.7 / 31.7.2023 + 0,40% ;

50% di rigo RN34 entro il 30.11.2023.

 

Acconto Addizionale Comunale irpef 

 

Addizionale regionale Non sono dovuti acconti.
Addizionale comunale L’acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF e quindi l’acconto 2023 è stato versato entro il 30.6 / 31.7.2023 + 0,40% ovvero entro il 20.7 / 31.7.2023 + 0,40% per i soggetti ISA che hanno usufruito della proroga.

 

 

 

Acconto Ires

Applicando il metodo storico, l’acconto IRES 2023 dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’importo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” di rigo RN17 del mod. REDDITI 2023 SC e di rigo RN28 del mod. REDDITI 2023 ENC.
Il versamento non va effettuato, va effettuato in un’unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito

 

 

Rigo RN17 / RN28

 

Acconto IRES 2023
 

Non superiore a € 20,66

 

Non dovuto
 

Superiore a € 20,66 ma non a € 257,52

 

Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2023 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare (ovvero entro l’ultimo giorno dell’11° mese dell’esercizio) nella misura del 100%.

Superiore a € 257,52

Soggettino no Isa

Versamento in 2 rate pari al:

40% di rigo RN17/28 entro il 30.6 / 31.7.2023 + 0,40% se esercizio coincidente con l’anno solare e termine ordinario di approvazione del bilancio (30.4), altrimenti entro il versamento del saldo 2022 (*);

60% di rigo RN17/28 entro il 30.11.2023 se esercizio coincide con l’anno solare (altrimenti entro ultimo giorno dell’11° mese dell’esercizio).

Superiore a € 257,52

Soggetti Isa

Versamento in 2 rate pari al:

50% di rigo RN17/28 entro il 20.7 / 31.7.2023 + 0,40% (rientranti nella proroga), se esercizio coincide con l’anno solare e termine ordinario di approvazione del bilancio (30.4), altrimenti entro il versamento del saldo 2022 (*);

50% di rigo RN17/28 entro il 30.11.2023 se esercizio coincide con l’anno solare (altrimenti entro ultimo giorno dell’11° mese dell’esercizio).

 

Acconto maggiorazione Ires società di comodo 

Le società di comodo tenute dal 2022 all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES devono versare altresì l’acconto 2023 di tale maggiorazione, entro i medesimi termini previsti per l’IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.
Si ritiene che anche per tale acconto da parte di un soggetto ISA, se il versamento va effettuato in 2 rate, le stesse sono pari al 50% ciascuna. 

Acconto Irap - Obbligo di Ricalcolo

Il versamento dell’acconto IRAP 2023 va determinato applicando le medesime regole previste per i soggetti IRPEF (società di persone / associazioni professionali) / IRES e pertanto lo stesso va versato nella misura del 100%:

  • per i soggetti no ISA: 

– in unica soluzione entro il 30.11.2023; 

– in 2 rate, del 40% e del 60%, rispettivamente entro il 30.6 / 31.7.2023 + 0,40% e il 30.11.2023; 

  • per i soggetti ISA: 

– in unica soluzione entro il 30.11.2023;

– in 2 rate del 50% ciascuna, rispettivamente entro il 30.6 / 31.7.2023 + 0,40% se non rientranti nella proroga ovvero entro il 20.7 / 31.7.2023 + 0,40% se rientranti nella proroga e il 30.11.2023; fermo restando che l’acconto IRAP non è dovuto se l’importo di rigo IR21 Totale imposta” del mod. IRAP 2023 è non superiore a € 51,65 per i soggetti IRPEF e non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES). 

Obbligo di ricalcolo dell’acconto

In caso di utilizzo del metodo storico, al ricorrere di specifiche fattispecie è obbligatorio ricalcolare l’acconto IRPEF / IRES considerando quale imposta del periodo precedente (2022) quella che si sarebbe ottenuta non applicando determinate disposizioni. 

In particolare risulta necessario ricalcolare l’acconto 2023 nei seguenti casi:

  • deduzione forfetaria distributori carburanti. 

Per il calcolo dell’acconto IRPEF / IRES 2023 l’imposta 2022 va rideterminata senza tener conto della deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, individuata in base al volume d’affari conseguito; 

  • noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto.

Per il calcolo dell’acconto IRPEF / IRES 2023 è necessario rideterminare il reddito 2022 facendo concorrere allo stesso anche i proventi derivanti dal noleggio occasionale di unità di diporto assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%; 

  • liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi / concorsuali che non concorrono alla formazione del reddito quali sopravvenienze attive. Considerato che l’esclusione dal reddito di detti importi si realizza mediante la deduzione degli stessi in 5 quote annuali, per il calcolo dell’acconto IRPEF / IRES 2023 è necessario rideterminare il reddito 2022 facendo concorrere allo stesso anche la quota (1/5) di liberalità dedotta. 

Imprese / lavoratori autonomi con ricavi 2022 fino a € 170.000

In attuazione di quanto previsto dalla Legge Delega “Riforma fiscale”, che definisce la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e saldi, il DL n. 145/2023 ha disposto, soltanto per il 2023 e soltanto per persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2022 non superiori a € 170.000, il differimento del termine di versamento, dal 30.11.2023 al 16.1.2024, con la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.1.2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%. 

Ricordiamo che tale agevolazione riguarda soltanto le seguenti imposte:

  • lRPEF;
  • cedolare secca; 
  • IVIE / IVAFE;
  • imposta sostitutiva forfetari / minimi. 

Per i soggetti in esame, pertanto, i termini di versamento del secondo acconto relativo alle predette imposte risultano essere: 

Secondo acconto imprese individuali / lavoratori autonomi con ricavi 2022 non superiori a € 170.000

Modalità versamento

Termine versamento

Unica soluzione

16.1.2024

5 rate mensili di pari importo (*)

1a rata

16.1.2024

2a rata

16.2.2024

3a rata

18.3.2024 (16.3 cade di sabato)

4a rata

16.4.2024

5a rata

16.5.2024

*Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

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