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Registro dei Titolari Effettivi verso l’attivazione

Aggiornamenti
Circolare BFA23.028
Rif. Art. 3, 7,8 DM 55/2022 - Regolamento 2016/679/Ue

Previsto dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, il “Registro dei titolari effettivi” delle società e degli enti è un elenco consultabile di dati forniti dai rappresentanti delle imprese sulle titolarità effettive di persone giuridiche.

A seguito di recenti provvedimenti attuativi sembra avvicinarsi la data di avvio per la sua operatività.

Nell’articolo un’analisi di quanto è stato fatto ad oggi e cosa ancor manca per l’attivazione del Registro.

I passaggi necessari per l'operatività del registro

Recenti provvedimenti attuativi della disciplina relativa a comunicazione e accesso ai dati sui titolari effettivi avvicinano l’operatività del relativo Registro, ma mancano alcune procedure per quella effettiva.

L’art. 3 del DM 55/2022 ha subordinato l’operatività del sistema alla predisposizione dei seguenti provvedimenti: 

  • da parte di InfoCamere S.C.p.A., un disciplinare per definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
  • da parte del MIMIT, un decreto sui diritti di segreteria. In particolare, sono da assoggettare al pagamento dei diritti di segreteria: la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni sui titolari effettivi; l’accesso a tali dati e informazioni da parte dei soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio; l’accesso ai dati dei titolari effettivi di società di capitali e di persone giuridiche private da parte del pubblico (ipotesi disapplicata); l’accesso ai dati dei titolari effettivi di trust e di istituti giuridici affini da parte di qualunque persona fisica o giuridica legittimata, compresa quella portatrice di interessi diffusi;
  • sempre da parte del MIMIT, un decreto sulle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa, da utilizzare per le comunicazioni in questione.

Successivamente, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva saranno effettuate entro sessanta giorni dalla pubblicazione in G.U. di un ulteriore provvedimento del MIMIT di attestazione dell’operatività del sistema. 

Lo stato attuale e la dichiarazione di Infocamere

Ad oggi abbiamo i decreti del MIMIT, ma deve ancora essere effettuata la necessaria predisposizione, da parte di InfoCamere S.C.p.A., del disciplinare per definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento 2016/679/Ue e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In questo senso ricordiamo come un primo schema di tale disciplinare sia già stato sottoposto al parere del Garante della privacy, il quale si è espresso in senso favorevole.

Peraltro, come precisato dal medesimo schema di disciplinare, lo stesso deve essere adeguato alla luce degli intervenuti provvedimenti attuativi del DM 55/2023. 

Il Garante della privacy, quindi, si è riservato di effettuare una nuova valutazione delle misure tecniche e organizzative che saranno individuate integrando il disciplinare sulla base dei decreti che il MIMIT ha adottato ai sensi  dell’art.8 del DM 55/2022. Solo successivamente, come accennato, mancherà esclusivamente il provvedimento del MIMIT di attestazione dell’operatività del sistema.

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