Rif. Legge n. 197/2022 - Provvedimento Agenzia Entrate 22 marzo 2023
In base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2023 le imprese del commercio appartenenti a determinati settori possono applicare un coefficiente di ammortamento del 6% (anziché del 3%).
La nuova percentuale è applicabile per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi 4, e in particolare, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, per il periodo 2023 – 2027.
Le disposizioni attuative della previsione legislativa sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 22 marzo 2023.
I Soggetti
Il coefficiente di ammortamento al 6% è applicabile da:
- ditte individuali esercenti attività commerciali;
- società di capitali / enti commerciali;
- enti non commerciali, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
- società di persone con esclusione delle società semplici;
- società / enti non residenti con stabile organizzazione in Italia, alle quali sono attribuibili i fabbricati strumentali;
che svolgono, in via prevalente, una delle attività che riportiamo qui di seguito con i rispettivi codici ATECO:
47.11.10 |
Ipermercati |
47.11.20 |
Supermercati |
47.11.30 |
Discount di alimentari |
47.11.40 |
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari |
47.11.50 |
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati |
47.19.10 |
Grandi magazzini |
47.19.20 |
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici |
47.19.90 |
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.21 |
Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati |
47.22 |
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati |
47.23 |
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati |
47.24 |
Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati |
47.25 |
Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati |
47.26 |
Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati |
47.29 |
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati |
Per stabilire la prevalenza vanno considerate le seguenti modalità:
- Soggetti residenti: confronto dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività “agevolata” con il totale dei ricavi, sulla base dei dati risultanti dal Conto economico.
- Società / enti non residenti con stabile organizzazione in Italia: confronto dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività “agevolata” con il totale dei ricavi risultanti dal rendiconto redatto ai sensi dell’art. 152, TUIR. Per questi soggetti il beneficio è applicabile nei casi in cui esercitino una delle attività elencate, a prescindere dall’attività svolta dalla casa madre.
Tipologia fabbricati - Società immobiliari di gestione
La maggiorazione del 6% è applicabile ai fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei predetti settori di attività:
- nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le stesse attività;
- a condizione che gli stessi siano entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023
Per fabbricati strumentali, si intendono quelli:
- utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte / professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Nel caso di specie non assume rilevanza il riferimento ai fabbricati utilizzati dai lavoratori autonomi, posto che l’agevolazione in esame interessa esclusivamente le imprese;
- relativi ad imprese commerciali non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
- di cui all’art. 65, comma 1, TUIR (strumentali per natura / destinazione).
Rimangono esclusi dalla maggiorazione i fabbricati:
- concessi in locazione / leasing / contratti assimilabili anche a favore di soggetti operanti nei predetti settori.
Il maggior coefficiente di ammortamento è applicabile ai fabbricati detenuti con contratti di leasing finanziario dalle imprese che utilizzano il metodo finanziario di contabilizzazione del leasing, (ossia che iscrivono il bene nello Stato patrimoniale ed imputano a Conto economico la relativa quota di ammortamento).
- il cui coefficiente di ammortamento è pari o superiore al 6%.
Società Immobiliari aderenti al consolidato fiscale
Le imprese aderenti alla tassazione di gruppo (art. 117, TUIR):
- esercenti una delle predette attività;
- il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione / scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti / fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa;
possono applicare il coefficiente di ammortamento del 6% ai fabbricati concessi in locazione ad imprese operanti nei predetti settori e aderenti alla tassazione di gruppo.
Determinazione quota di ammortamento - Cessione del fabbricato
La maggiorazione è deducibile, in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei fabbricati (determinato al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023) del coefficiente del 6%, nei limiti di quanto disposto dall’art. 109, comma 4, TUIR in base al quale le spese / altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non sono imputati a Conto economico nell’esercizio di competenza.
Inoltre è stabilito che la maggiorazione è deducibile, nel rispetto dei predetti limiti, in caso di modifica del piano di ammortamento civilistico operato nell’esercizio di prima applicazione della stessa.
Cessione del fabbricato
Il provvedimento dell’Agenzia descrive gli effetti della cessione / trasferimento nell’ambito di operazioni straordinarie “neutrali” del fabbricato per il quale l’impresa ha usufruito della maggiorazione del coefficiente di ammortamento.
Cessione | – Il cedente non deve rideterminare la maggiorazione fruita in relazione ai precedenti periodi d’imposta;
– l’acquirente non può avvalersi della maggiorazione per l’eventuale periodo residuo. |
Trasferimento mediante operazioni di riorganizzazione aziendale che non danno luogo a realizzo di plus / minusvalenze | – Il dante causa non deve rideterminare la maggiorazione fruita in relazione ai precedenti periodi d’imposta;
– l’avente causa può continuare a beneficiare della maggiorazione per l’eventuale periodo residuo, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivo / oggettivo richiesti. |