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Le rimanenze di magazzino – parte seconda

Aspetti fiscali e brevi cenni sulla contabilità di magazzino
Circolare BFA22.044
Rif. art.1; art. 92 - DPR n. 917/86 (TUIR)

Nell’appuntamento di oggi proseguiamo con il tema delle rimanenze di magazzino andando a esaminare gli aspetti fiscali della materia.

Aspetti fiscali

La valutazione fiscale delle rimanenze di magazzino è disciplinata dall’articolo 92 comma 1 e seguenti del DPR n. 917/86 (Testo unico imposta sui redditi).

Secondo il TUIR le rimanenze in magazzino di merci o materie devono essere valutate singolarmente al costo specifico, (ribadendo quindi il metodo di valutazione stabilito nell’ Oic13), e quando ciò non sia possibile, vanno valutate raggruppandole in classi omogenee.

L’art. 92 DPR 917/86 definisce poi che se la valutazione non viene effettuata a costi specifici, il valore da assumere fiscalmente deve essere non inferiore a quello che si ottiene applicando il metodo del LIFO. Però le previsioni tributarie prevedono anche che, nel caso in cui le rimanenze vengano valutate con il metodo del costo medio ponderato, del FIFO o con varianti del LIFO, il valore da assumere è quello risultante dall’applicazione di uno di tali metodi.

Nel primo esercizio le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell’esercizio stesso per la loro quantità.

Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è incrementata con riferimento all’esercizio precedente, le maggiori quantità vengono valutate sempre al costo specifico e costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

Cenni su Contabilità di magazzino

L’ art.1, primo comma del DPR 695/1996, stabilisce che le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute dalle imprese a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi di vendita dei beni ed assimilati di cui all’art. 85 del TUIR e il valore complessivo delle rimanenze finali di beni e per lavori in corso, di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR sono superiori rispettivamente ad € 5.164.568,99 ed € 1.032.913,80. 

L’obbligo termina dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o delle rimanenze risulta inferiore a tale limite.

Beni oggetto di rilevazione

Il legislatore tributario ha stabilito per quali categorie di beni la registrazione è obbligatoria, lasciando alla discrezionalità dell’imprenditore se assoggettare a registrazione anche gli altri beni per i quali non vi è l’obbligo legale o se limitarsi, per questi ultimi, al solo inventario fisico di fine esercizio. I beni per i quali è obbligatoria la registrazione nelle scritture ausiliarie sono:

• merci destinate alla vendita;

• semilavorati, se distintamente classificati in inventario, e comunque quelli acquistati all’esterno;

• prodotti finiti;

• materie prime ed altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti;

• imballaggi intesi come contenitori utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti predisposti per la vendita (es. bottiglie, flaconi, ecc.);

• materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi;

• materie prime ed altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente;

• cali, sfridi, ammanchi e distruzioni volontarie di beni.

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