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Esenzione obbligo pagamento elettronico per i Tabaccai

L'intervento dell'Agenzia delle Entrate
Circolare BFA22.042
Rif. Provvedimento 24 ottobre 2022 Agenzia Dogane e Monopoli

Con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli dello scorso 22 ottobre è stato definito che i rivenditori di generi di monopolio e i titolari di patentino non siano soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita di generi di monopolio, valori postali e bollati. Questo in ragione degli esigui aggi percepiti per le vendite di questi beni.

I contenuti del provvedimento

Dato che la vendita al pubblico di generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini, la determinazione dell’Agenzia delle Dogane sottolinea, innanzitutto, come l’aggio percepito in relazione a generi di monopolio, valori postali e valori bollati verrebbe parzialmente intaccato dalle commissioni bancarie dovute per l’utilizzo delle forme di pagamento elettronico, considerando che il costo della transazione elettronica non può essere spostato sull’acquirente e il regime di prezzo è determinato ex lege o con riferimento ad apposite Convezioni. 

In termini pratici questo si traduce nel fatto che i consumatori dovranno eventualmente pagare in contanti (se il tabaccaio rifiuta il pagamento elettronico) per sigarette e marche da bollo o altri prodotti per i quali i tabaccai operano come rivenditori concessionari dello Stato.

Inoltre, in relazione ai generi di monopolio risultano adeguatamente presidiate le esigenze di tutela dei diritti erariali, essendo il pagamento dell’accisa assolta a monte dal depositario all’atto dell’immissione in consumo. Pertanto non si possono presentare conseguenze negative sulle entrate statali per evasione fiscale.

Ricordiamo infine, che il DL PNRR2 n. 36/2022 ha anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni previste per la mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti e professionisti. Quindi, dal 30 giugno scorso viene applicata una sanzione amministrativa fissa, pari a 30 euro nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, ai soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.

Per la sanzione in esame viene esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta.

Le motivazioni alla base della Determinazione dell'Agenzia

Tra le ragioni dell’intervento va considerato che all’interno del settore dei tabacchi lavorati esiste una buon flusso di tracciabilità che permette di controllare la corretta fonte dei prodotti, e la verifica del del rispetto degli impegni erariali.

Secndariamente la determinazione vuole assicurare la funzionalità e l’efficienza del servizio di vendita al dettaglio.

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27 Ottobre 2022
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