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La dilazione dei ruoli prevista dal Decreto Aiuti

Circolare BFA22.036
Rif. Art. 19, DPR n. 602/73 - Art. 15-bis, DL n. 50/2022

La conversione in legge del Decreto Aiuti ha introdotto importanti novità tra le quali quelle riguardanti la dilazione dei ruoli. In particolare, i cambiamenti  riguardano le somme risultanti dalle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate / Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell’INPS:

  • è stata aumentata del doppio la soglia delle somme iscritte a ruolo il cui mancato superamento non richiede al contribuente la dimostrazione della sussistenza della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” per ottenere la rateazione;
  • è stato elevato il numero di rate il cui mancato versamento determina la perdita dal beneficio della rateazione.

Rateizzazione somme iscritte al ruolo

  • È elevato da € 60.000 a € 120.000 l’importo delle somme iscritte a ruolo al cui superamento la rateizzazione è concessa a condizione che il contribuente documenti la predetta temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La soglia di € 120.000 è individuata considerando la somma degli importi residui delle sole cartelle / avvisi ricompresi nella richiesta di rateazione;
  • La possibilità per il contribuente di ottenere la rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili (6 anni), qualora lo stesso dichiari la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è ora riconosciuta per ciascuna richiesta.
  • Le novità in esame sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 16.7.2022. 

 

Modelli di richiesta

I modelli utilizzabili per la richiesta di rateazione sono stati recentemente “adeguati” alle novità sopra esaminate. 

1) Se importo iscritto a ruolo Pari o inferiore a € 120.000 il modello è:

  • Mod. R1 da presentare:

– a mezzo PEC, all’indirizzo (si trova sul modello) dell’area territoriale relativa alla Provincia di emissione della cartella, allegando il documento d’identità/riconoscimento del richiedente;

– direttamente allo sportello dell’Agenzia delle Entrate – riscossione; 

oppure

  • online, utilizzando il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata del citato sito Internet, accedendo tramite SPID, CIE, CNS. 

Alla richiesta non va allegata alcuna ulteriore documentazione. 

2) Se importo Superiore a € 120.000 il modello da presentare è:

  • Mod. R2 per persone fisiche e ditte individuali in “regime fiscale semplificato”; 
  • Mod. R3 per persone giuridiche (società / associazioni / enti) e ditte individuali in contabilità ordinaria;

da presentare: 

–  a mezzo PEC all’indirizzo (si trova sul modello) della DRE relativa alla Provincia di emissione della cartella /avviso, allegando il documento d’identità / riconoscimento del richiedente;

–  direttamente allo sportello dall’Agenzia delle Entrate – riscossione.

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti attestanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica:

  • in caso di utilizzo del mod. R2, la certificazione relativa all’ISEE del nucleo familiare;
  • in caso di utilizzo del mod. R3: 

– per le società di capitali / cooperative / mutue assicuratrici consorzi con attività esterna: 

– il prospetto di determinazione dell’Indice di liquidità [(liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente] e dell’Indice Alfa [(debito complessivo / valore della produzione rettificato) / 100], da determinare avendo riguardo alle voci di bilancio indicate nelle istruzioni del mod. R3; 

– copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato al Registro Imprese;

– per le società di persone / ditte individuali in contabilità ordinaria / associazioni fondazioni non bancarie / comitati / enti ecclesiastici / consorzi: 

– copia dell’atto costitutivo / statuto;

– prospetto di determinazione dell’Indice di liquidità e dell’Indice Alfa. 

 

  • la domanda di rateazione per le somme ancora dovute può essere presentata anche dai soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della rottamazione-ter / saldo e stralcio / definizione agevolata delle risorse UE, per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019; 
  • per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateazione presentate dal 30.11.2020 il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 

Mancato pagamento delle rate

Il DL n. 50/2022 definisce che per le richieste di rateazione presentate dal 16.7.2022:

  • sia portato da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione determina la decadenza dal beneficio della rateazione stessa;
  • sia soppressa la possibilità di richiedere una nuova rateizzazione qualora, all’atto della richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute. 

Inoltre è ora previsto che in caso di decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi, è possibile ottenere la dilazione di pagamento con riferimento a carichi diversi da quelli per i quali si è verificata la decadenza. 

Con una nuova disposizione transitoria è comunque stabilito che in caso di decadenza dal beneficio della rateazione relativamente a richieste presentate entro il 16.7.2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute a tale data.

Di fatto, come evidenziato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – riscossione:

  • per i piani di rateazione richiesti fino al 15.7.2022 è possibile la riammissione alla rateazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta”;
  • per i piani di rateazione richiesti dal 16.7.2022 i carichi non possono essere nuovamente rateizzati. 

L’Agenzia delle Entrate – riscossione precisa inoltre che, per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza COVID-19, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. 

Situazione

N° rate  il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla rateazione

Piano di dilazione in corso all’8.3.2020 (21.2.2020 per i soggetti residenti o con sede legale operativa nei Comuni della  “zona rossa”)

18 rate

Rateazione concessa dal 9.3.2020 (22.2.2020)

10 rate

Rateazione richiesta e concessa nel periodo 1.1.2022 – 15.7.2022

5 rate

Rateazione presentata dal 16.7.2022

8 rate

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