Rif. DM 19.8.2022 - Art. 33, DL n. 50/2022
Con il “Decreto Aiuti” è stata definita un’indennità una tantum, pari a € 200, per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori autonomi / professionisti a fronte della crisi energetica (così come era stato previsto per i dipendenti).
L’ agevolazione riguarda coloro che hanno un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 (al netto di contributi previdenziali / reddito della casa di abitazione / competenze arretrate a tassazione separata).
I soggetti interessati sono tenuti a presentare all’INPS o alla propria Cassa previdenziale un’apposita domanda, i cui termini di presentazione sono definiti dal singolo Ente previdenziale.
Soggetti destinatari
L’indennità è rivolta a:
- lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS ossia:
– artigiani / commercianti iscritti all’IVS;
– professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali) ai quali è riservata una quota del predetto fondo pari a € 95,6 milioni e che soddisfano le seguenti condizioni:
– non aver fruito delle indennità previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022;
– un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.
Iscrizione e Reddito
Per poter fruire dell’agevolazione è necessario che i predetti soggetti al 18.5.2022:
- risultino iscritti alla propria gestione previdenziale;
- siano titolari di partita IVA attiva con l’attività lavorativa avviata;
- abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data del 18.5.2022. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.
Con riferimento al limite reddituale di € 35.000 bisogna considerare il reddito complessivo assoggettabile a IRPEF al netto:
- del reddito dell’abitazione principale;
- dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dei trattamenti di fine rapporto;
- di competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.
Il Decreto in esame prevede anche che il “reddito complessivo personale” dichiarato dal contribuente ai fini in esame sia soggetto a verifica da parte “dell’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili”.
Presentazione della domanda e ammontare dell'indennità
I soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l’indennità una tantum sono tenuti a presentare un’apposita domanda all’INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili.
Il soggetto iscritto contemporaneamente all’IVS / Gestione separata INPS e ad uno degli Enti di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), dovrà presentare la domanda esclusivamente all’INPS.
Le modalità e i termini di presentazione della domanda vengono definiti dai singoli Enti previdenziali (INPS, CDC, etc).
- Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad autocertificare:
– la sussistenza dei requisiti richiesti sopra esposti (essere lavoratore autonomo / professionista iscritto alla Cassa previdenziale / assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000, non percettore delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, DL n. 50/2022);
– di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.
- Il soggetto interessato deve inoltre:
– allegare la fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;
– indicare le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del beneficio.
Per i soggetti che hanno regolarmente presentato l’apposita domanda l’indennità ammonta a € 200. Tale somma:
- non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- è corrisposta una sola volta all’avente diritto.
Monitoraggio della disponibilità delle risorse
L’INPS o l’ Ente previdenziale, verificata la regolarità della domanda presentata, eroga l’indennità sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse complessive. In particolare è previsto il monitoraggio, con cadenza settimanale, da parte del Ministero del Lavoro delle domande presentate e di quelle ammesse a pagamento.