Rif. D.Lgs. n. 14/2019 - D.Lgs. n. 83/2022 - Direttiva UE n. 2019/1023
Dopo aver subito molteplici differimenti, il 15 luglio scorso è entrato in vigore il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
Il Codice introduce la Riforma delle procedure concorsuali, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un’attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici. La riforma ha come finalità principali:
- l’introduzione di una “diagnosi precoce” dello stato di difficoltà dell’impresa;
- la salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni affinché l’imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile.
Ferma restando l’entrata in vigore al 15 luglio, a seguito del recente recepimento della Direttiva UE (n. 2019/1023) sono state apportate significative modifiche al precedente decreto:
in particolare l’istituto della composizione assistita della crisi è stato sostituito dalla procedura di composizione negoziata della crisi con conseguente:
- eliminazione del sistema di allerta basato sull’utilizzo degli specifici Indici / Indicatori della crisi finalizzati a rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’impresa;
- soppressione dell’OCRI.
A seguito dei cambiamenti legislativi intervenuti e per rilevare tempestivamente lo stato di crisi viene richiesto alle società di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come già previsto dall’art. 2086, c.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi.
Cambiamento nella definizione della crisi d'impresa
La normativa aggiornata prevede una nuova definizione di “crisi d’impresa”:
Lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
In aggiunta sono state introdotte altre quattro definizioni per:
“strumenti di regolazione di crisi e dell’insolvenza”, “esperto”, “gruppo di imprese” e “misure protettive” del patrimonio del debitore.
Strumenti di regolazione di crisi e dell’insolvenza
Misure, accordi e procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato e della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi.
Esperto
Soggetto terzo e indipendente, iscritto nell’elenco [presso la CCIAA] e nominato dalla commissione, che facilita le trattative nell’ambito della composizione negoziata.
Gruppo di imprese
L’insieme delle società , delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies, c.c., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società , di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.
Misure protettive del patrimonio del debitore
Le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza anche prima dell’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Per queste misure viene previsto che possano essere richieste anche prima dell’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Quali obblighi per l'impresa
Per favorire l’emersione tempestiva della crisi, l’art. 3, D.Lgs. n. 14/2019 prevede alcuni obblighi in capo all’imprenditore, così differenziati.
Imprenditore individuale: deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Società di capitali/di persone: deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall’art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. In particolare deve:
- istituire un assetto organizzativo / amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
- attivarsi “senza indugio” per adottare / attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.
Per effetto di quanto disposto dai nuovi commi 3 e 4 del citato art. 3, introdotti dal D.Lgs. n. 83/2022, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione dello stato di crisi, le predette misure / assetti devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i “segnali” rappresentati da:
– esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
– esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
– esistenza di esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
– esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie:
INPS | Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:
– al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; – a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati. |
INAIL | Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000. |
Agenzia Entrate |
Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000. |
Agenzia Entrate – riscossione | Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:
– € 100.000 per imprese individuali; – € 200.000 per società di persone; -€ 500.000 per altre società. |
I soggetti di cui sopra segnalano all’imprenditore nonché all’organo di controllo della società (se esistente), a mezzo PEC o, in mancanza, raccomandata A/R la sussistenza delle predette situazioni.
L’Agenzia delle Entrate, per tale disposizione, sta procedendo all’invio delle comunicazioni riferite alle liquidazioni IVA relative al primo trimestre 2022 evidenzianti un debito superiore a € 5.000 non versato.
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico presenti nella Piattaforma telematica nazionale per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.