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Irpef, Ires e Irap: saldo 2021 e acconto 2022

Modalità di determinazione e adempimenti
Circolare BFA22.026
Rif. Istruzioni del Modello Redditi e del modello IRAP 2022

Con l’articolo di oggi riepiloghiamo i procedimenti per la definizione degli importi da versare per il saldo 2021 e acconto 2022 di IRPEF, IRES ed IRAP, entro il prossimo 30 giugno 2022, ovvero entro il 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40%. 

Evidenziamo inoltre che, come conseguenza  dell’esonero IRAP riconosciuto dalla Finanziaria 2022, le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo non sono tenute al versamento dell’acconto IRAP 2022. 

Saldo Irpef - Ires - Irap - 2021; Saldo Ivie - Ivafe; Saldo maggiorazione Ires Società di comodo

Saldo Irpef

Il saldo 2021 di IRPEF e relative addizionali / IRES / IRAP è determinato quale differenza tra l’imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2022 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2021. Come in passato, l’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è: 

  • non superiore a € 12 con riferimento all’IRPEF, relative addizionali e all’IRES; 
  • non superiore a € 10,33 con riferimento all’IRAP, tenendo presente che detto ammontare va riferito all’importo a debito / credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere fissato in misura diversa dalla singola legge regionale. 

Saldo Ivie – Ivafe

Entro il termine previsto per il saldo IRPEF, le persone fisiche sono tenute al versamento del saldo 2021 dell’imposta determinata nel quadro RW del mod. REDDITI 2022 PF per gli immobili situati all’estero (IVIE) e le attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Saldo maggiorazione Ires Società di comodo

Le società di capitali (spa, sapa, srl) considerate “di comodo”, e quindi tenute all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES, devono versare il saldo 2021 entro gli stessi termini previsti per l’IRES, utilizzando lo specifico codice tributo. 

Acconto Irpef, Ires e Irap

I contribuenti sono tenuti al versamento dell’acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2022, da dichiarare nel mod. REDDITI / IRAP 2023, entro i medesimi termini previsti per il saldo 2021, ossia entro il 30.6 – 22.8.2022 con la maggiorazione dello 0,40%.
Come di consueto, l’acconto può essere determinato con il metodo storico oppure con il metodo previsionale. 

Utilizzando il metodo storico, l’acconto IRPEF 2022 è pari al 100% dell’importo esposto a rigo RN34 “DIFFERENZA” del mod. REDDITI 2022 PF. In base all’importo di detto rigo il versamento non va effettuato, va effettuato in un’unica soluzione ovvero in 2 rate.

Acconto Addizionale Comunale Irpef

  • Addizionale regionale: non sono dovuti acconti;
  • Addizionale comunale: l’acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF e quindi l’acconto 2022 va versato entro il 30.6 – 22.8.2022 (+ 0,40%).

Acconto Ires

L’acconto IRES 2022 dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali, applicando il metodo storico, è pari al 100% dell’importo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” risultante a rigo RN17 del mod. REDDITI 2022 SC e a rigo RN28 del mod. REDDITI 2022 ENC.

 

Acconto Ires Srl Trasparenti

Per le srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, l’acconto IRES va determinato con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione ovvero delle annualità successive come di seguito schematizzato. 

Primo anno di validità dell’opzione: 

la società che intende applicare il regime di trasparenza dal 2022 (opzione da indicare nel quadro OP del mod. REDDITI 2022 SC):

  • calcola l’acconto IRES 2022 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto della trasparenza), anche se dal 2022 non è soggetto passivo IRES; 
  • attribuisce ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, l’acconto così determinato. Questi ultimi scomputeranno lo stesso dall’IRPEF dovuta nel mod. REDDITI 2023 PF sul reddito 2022 ad essi imputato per trasparenza. 

Anni successivi di validità dell’opzione: 

la società che ha esercitato l’opzione per il triennio 2020 – 2022 ovvero per il triennio 2021 – 2023 non deve versare alcun acconto IRES per il 2022. Anche la società che ha optato per la trasparenza per il triennio 2019 – 2021 ed intende rinnovare l’opzione per il triennio 2022 – 2024 non versa l’acconto IRES 2022. In tal caso è opportuno che la società richieda a ciascun socio, prima del termine di versamento dell’acconto, la comunicazione (raccomandata) di voler rinnovare l’opzione, considerato che se viene meno l’adesione anche di uno solo dei soci l’opzione non può essere rinnovata e per la società scatta l’obbligo di versare l’acconto IRES 2022. 

Primo periodo successivo la scadenza del triennio: 

la società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2019 – 2021 e che non intende rinnovare l’opzione per il triennio 2022 – 2024, è tenuta a versare l’acconto IRES 2022 calcolato sulla base dell’imposta 2021 che si sarebbe determinata senza considerare l’opzione. 

Periodo di decadenza dal regime: 

la società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2022 è tenuta a versare l’acconto IRES 2022 calcolato sull’imposta 2021 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza. 

Acconto Irap

Il versamento dell’acconto IRAP 2022 va determinato applicando le medesime regole previste per l’acconto IRPEF / IRES. Lo stesso quindi è stabilito nella misura del 100% da versare: 

per i soggetti “no ISA”:

– in unica soluzione entro il 30.11.2022;
ovvero
– in 2 rate, del 40% e del 60%, rispettivamente entro il 30.6 – 22.8.2022 (+0,40%) e il 30.11.2022; 

per i “soggetti ISA”:

– in unica soluzione entro il 30.11.2022;
ovvero
– in 2 rate del 50% ciascuna, rispettivamente entro il 30.6 – 22.8.2022 (+0,40%) e il 30.11.2022. 

Esonero Irap per le persone fisiche dal 2022

Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento dell’acconto IRAP 2022 va considerato che l’art. 1, comma 8, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) ha introdotto, a decorrere dal 2022, l’esonero IRAP per le persone fisiche: 

  • esercenti attività commerciali. Risultano beneficiarie dell’esclusione, oltre alle ditte individuali, anche le aziende coniugali non gestite in forma societaria e le imprese familiari; 
  • esercenti attività di lavoro autonomo. L’esclusione non trova applicazione in caso di esercizio dell’attività in forma associata.

Tale esonero opera:

  • a prescindere dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione e quindi anche in presenza di dipendenti / collaboratori e di beni strumentali “rilevanti”; 
  • a decorrere dal 2022 e pertanto con riferimento all’IRAP 2022. 

Alle scadenze in esame, i soggetti che risultano assoggettati ad IRAP fino al 2021 e rientrano nel nuovo esonero: 

sono tenuti a versare il saldo IRAP 2021 e a presentare la dichiarazione IRAP 2022 relativa al 2021; 

non sono tenuti a versare l’acconto IRAP 2022. 

 

Modalità di Versamento

In sede di versamento del saldo 2021 / acconto 2022 il contribuente può utilizzare in compensazione (verticale / orizzontale) i crediti a sua disposizione.

Verticale: si utilizzano imposte / contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRPEF 2021 a credito con la prima rata dell’acconto IRPEF 2022), senza la necessità di utilizzare il mod. F24.

Orizzontale: si utilizzano imposte / contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori (ad esempio, saldo IRPEF 2021 a credito con saldo IRAP 2021 a debito). La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS. Ciò richiede l’utilizzo del mod. F24.

Per ciò che riguarda la compensazione orizzontale ricordiamo inoltre che:

  • è fissato a € 5.000 il limite annuo di utilizzo dei crediti IRES / IRPEF, IRAP in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità.
    Tale limite è elevato a € 20.000 per i soggetti che ottengono un punteggio ISA 2021 almeno pari a 8 oppure un punteggio medio ISA 2020 e 2021 pari a 8,5;
  • sia i soggetti titolari di partita IVA che i “privati” devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24, indipendentemente dall’importo;
  • non è possibile utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, totale o parziale, di somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti.

Il “vincolo” riguardante l‘utilizzo dei crediti tributari per importi superiori a € 5.000 dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito opera a prescindere dal punteggio ISA conseguito.

Importo massimo compensabile

 

A decorrere dal 2022, l’importo massimo annuo utilizzabile per la compensazione dei crediti d’imposta e contributi nel mod. F24 è stato fissato, a regime, a € 2 milioni, fermo restando che:

  • non vanno considerati i crediti utilizzabili in compensazione verticale;
  • tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA trimestrali;
  • l’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo.

Come in passato l’Agenzia può bloccare le compensazioni ritenute sospette/ rischiose in base ai criteri / parametri individuati dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 28.8.2018.

Ravvedimento

Il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento, eventualmente applicando la modalità “parziale”. 

Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dello 0,01% dall’1.1 al 31.12.2021 e dell’1,25% dall’1.1.2022. 

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