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Il limite di utilizzo dei contanti torna a 2000 euro

Circolare BFA22.010
Rif. Ddl. di conversione del DL 228/2021("Milleproroghe")

Il DdL di conversione del  DL “Milleproroghe” stabilisce il ritorno al limite di 2000 euro per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Nell’approfondimento: le previsioni e il tema sanzionatorio.

Previsioni normative e quadro sanzionatorio

Il Ddl. di conversione “Milleproroghe”, nel testo predisposto dalle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali ha riportato il limite dell’uso del contante a 2000 euro a partire dal 2022.

Dal 1° gennaio di quest’anno, infatti, il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro) ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro) e sarà così fino al 1° gennaio 2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa. 

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati (per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale). 

Nessun rischio sanzionatorio dovrebbe esserci per coloro che, tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL “Milleproroghe”, dovessero aver utilizzato contanti per importi compresi tra 1.000 e 1.999,99 euro. 

Sempre dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina dei contanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. 

Per ciò che concerne i minimi edittali la situazione rimane invece invariata. Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022, quindi, nonostante la soglia sia stata riportata a 2.000 euro, appare operativo il minimo edittale di 1.000 euro. 

Restano quindi immutate tutte le ulteriori previsioni in materia. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per l’attività dei cambiavalute iscritti nell’apposito registro resta la soglia di 3.000 euro, essendo stata dissociata dalla soglia relativa all’utilizzo del contante. È pari a 999,99 euro, invece, il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (“money transfer”). 

I turisti stranieri (anche appartenenti alla Ue o allo Spazio economico europeo), inoltre, possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro. 

Si ricorda, infine, che i limiti all’utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività (art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007). 

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22 Febbraio 2022
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