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Operazioni passive verso l’estero

Circolare BFA22.008
Rif. DPR 633/1972, D.L. 50/2017, DL 331/1993, Provvedimento Agenzia 28 ottobre 2021 Prot. 293384.

Presentiamo, con la circolare di oggi, il terzo appuntamento sulla fatturazione elettronica e le attività verso l’estero.

In particolare affrontiamo il tema delle “operazioni passive” con un approfondito riepilogo dei diversi adempimenti suddivisi per tipologia di acquisto.

Termini generali

Dal 1° luglio 2022 i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmesse dagli operatori IVA residenti all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato xml tramite il Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018 Prot. 89757 e seguenti aggiornamenti, per la fatturazione elettronica. 

Il provvedimento del 28 ottobre ribadisce, come per il precedente esterometro, che la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

Per quanto riguarda la tempistica di invio, si passa da una scadenza trimestrale ad un invio in tempi più ristretti. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei dati è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di sua effettuazione. 

Relativamente ai campi da compilare, ai fini della ricezione del file, l’elemento “Codicedestinatario” potrà essere valorizzato con il valore che il cessionario/committente solitamente utilizza per ricevere le fatture elettroniche.

Le specifiche tecniche, nella versione 1.7 utilizzabile dal 1° gennaio 2022, indicano i tipi di documento che possono essere utilizzati nella trasmissione delle operazioni passive:

    • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
    • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
    • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Il Cessionario/Committente trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo:
a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).

 

Termini di effettuazione, registrazione ed invio allo SdI 

Operazione  Effettuazione a fini  IVA Termine emissione autofattura e registrazione Termine integrazione e registrazione sui registri Iva Tipo documento abbinato e termine di invio allo SdI
Acquisto UE di beni * inizio del trasporto o *emissione della fattura (se antecedente) pagamento non rilevante Integrazione nel mese di ricevimento della fattura (art 46 e 47 dl 331/1993). Annotazione entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente.  Registrazione in acquisto per detrazione° TD18 entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento. Data da indicare: ricezione documento o una data ricadente nel mese di ricezione
Acquisto UE di servizi generici * ultimazione servizio (o maturazione se periodico continuativo)            

* pagamento se precedente ricevimento fattura non rilevante per effettuazione ma indice di ultimazione – Il committente non è sanzionato per l’anticipata integrazione della fattura

Integrazione nel mese di ricevimento della ft (art 46 e 47 dl 331/1993) Annotazione entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente. Registrazione in acquisto per detrazione° TD17 entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento. Data da indicare: ricezione documento o una data ricadente nel mese di ricezione
Acquisto extra-UE di servizi generici *ultimazione servizio (o maturazione se periodico continuativo)
*pagamento se precedente ricevimento fattura non rilevante per effettuazione ma indice di ultimazione
Autofattura emessa entro il 15 del mese successivo all’effettuazione; Articolo 21, c 4 lett. d) DPR 633/1972 Registrazione Iva vendite entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione e con riferimento al mese di effettuazione DPR 633/1972 TD17 entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Data da indicare: effettuazione
Acquisto UE beni in Italia *consegna /spedizione *fattura/pagamento se precedente  

/

Integrazione nel mese di ricevimento della fattura. Annotazione entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente. Registrazione in acquisto per detrazione° TD19 entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento. Data da indicare: ricezione documento o una data ricadente nel mese di ricezione.
Acquisto extra-UE beni in Italia * consegna o spedizione                 *fattura/Pagamento se precedente Autofattura emessa entro 12 giorni dall’effettuazione TD19 entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione. Data da indicare: effettuazione
Acquisto UE di servizi in deroga *pagamento servizio o *emissione fattura Fuori campo Iva TD17 entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento. Data da indicare: ricezione documento o ricadente nel mese di ricezione – N2.1
Acquisto extra-UE di servizi in deroga *pagamento servizio o *emissione fattura Fuori campo Iva TD17 entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Data da indicare: effettuazione N2.1

 

°Nota:

La fattura potrà essere annotata, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633, a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA ex articolo 19, primo comma, secondo periodo, d.P.R. 633/1972 così come modificato dall’articolo 2, comma 1, D.L. 50/2017). 

Acquisti Intracomunitari di beni

Il cessionario italiano, che effettua un acquisto intracomunitario di beni, deve:

  • integrare con l’Iva la fattura ricevuta dal fornitore UE, a norma degli artt. 46 e 47 del DL 331/1993 e annotarla distintamente nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti,
  • compilare l’INTRA 2 bis se richiesto dai volumi dei 4 trimestri precedenti (al superamento della soglia trimestrale di 350.000 euro),
  • inviare entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura, al SdI il file fattura elettronica con il tipo documento TD18, riportando:

 

  • Cedente-Prestatore: i dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso
  • Cessionario-Committente: i propri dati in qualità  di cessionario che effettua l’integrazione
  • Data della sezione “Dati Generali”: la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero)
  • Per ogni operazione: compilare la sezione con i dati caratteristici di ogni operazione rispettando l’obbligatorietà  dei campi, pena lo scarto (indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile, ad esempio per gli acquisti non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4),
  • Dati-fatture-collegate: gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, l’Id SdI attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile,
  • Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

Prestazioni di servizi ricevute da soggetti esteri

Le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate tramite il SdI utilizzando il tipo documento TD17 entro il 15° giorno del mese successivo: 

  • al ricevimento del documento nel caso di prestatore comunitario oppure
  • all’effettuazione dell’operazione nel caso di prestatore extracomunitario.

Il documento TD17 sarà recapitato al solo soggetto emittente.

Il TD17 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito, ricevute da un soggetto passivo italiano. 

 

Acquisti di servizi intracomunitari generici

Il committente italiano, che effettua un acquisto intracomunitario di servizi generici di cui all’articolo 7-
ter DPR 633/1972, deve:

  • integrare con Iva la fattura ricevuta dal fornitore UE e annotarla distintamente nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti, 
  • compilare l’INTRA 2 – quater se richiesto dai volumi dei 4 trimestri precedenti (al superamento della soglia trimestrale di 100.000 euro), 
  • inviare al SdI il file fattura elettronica con il tipo documento TD17 entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura, riportando nel campo: 
      • Cedente/prestatore: i dati del prestatore estero UE con l’indicazione del paese di residenza dello stesso,
      • Cessionario/committente: dati del committente IT che effettua l’integrazione,
      • Data della sezione “Dati Generali” la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intra-UE,
      • Per ogni operazione: compilare la sezione con i dati caratteristici di ogni operazione rispettando l’obbligatorietà dei campi pena lo scarto (indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile, ad esempio codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione, codice N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia), 
      • Dati fatture collegate: gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, l’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile, 
      • Numero: è consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc. 

Qualora il committente IT volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 allo SdI entro la fine del mese da indicare nel campo Data. 

Fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del TD17 via SdI, il committente IT può integrare manualmente la fattura o emette un’autofattura cartacea o elettronica extra SdI ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro. 

A decorrere dal 1° luglio 2022 l’operazione è obbligatoriamente trasmessa con il tipo documento TD17.

 

Acquisti di servizi extracomunitari generici

Il committente italiano, che effettua un acquisto di servizi generici da un fornitore extra comunitario deve: 

  • emettere autofattura a norma dell’art 17, secondo comma del DPR 633/1972 ed annotarla distintamente nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti,
  • inviare al SdI il file fattura elettronica con il tipo documento TD17 entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, riportando i seguenti campi 
    • Cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso
    • Cessionario/committente: dati del committente IT che effettua l’integrazione o emette l’autofattura
    • Data della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano
    • Per ogni operazione: compilare la sezione con i dati caratteristici di ogni operazione rispettando l’obbligatorietà dei campi pena lo scarto (indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile, ad esempio codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione, codice N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia)
    • Dati fatture collegate: gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, l’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile
    • Numero è consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc

Codici Tipo Documento

 

Riportiamo di seguito i codici “Tipo documento” abbinati alle operazioni passive ricevute. 

TIPO Documento

 

 Operazione Passiva da comunicare

 

TD17

 

 

 

 

*Acquisti di servizi generici da prestatori Ue ed Extra Ue

*Acquisti di servizi da prestatori di San Marino o Città del Vaticano

*Acquisti di servizi (non rilevanti ai fini Iva in Italia) da un soggetto non stabilito

———————————————-

TD18

 

 

 

*Acquisti intracomunitari di beni

*Acquisti intracomunitari di beni con introduzioni dei beni in un deposito IVA

———————————————–

TD19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Acquisti di beni che si trovano già in Italia da fornitori Ue ed Extra Ue

*Acquisti di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla repubblica di San Marino (fino all’entrata in vigore dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica per le cessioni di beni da e verso la Repubblica di San Marino)

*Acquisti da soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA , oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6

*Acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano

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