Rif. DLgs. 231/2007
Rif. DPR n. 633/72; TUIR: artt. 51, 54, 108; D.Lgs. n. 446/97: artt. 5, 5-bis; DM 19.11.2008
Rif. L. 405/90; DPR 633/72; DLgs. 241/97
Nella circolare odierna trattiamo di tre differenti, ma attuali argomenti che impattano a livello economico e fiscale sia per le persone fisiche che giuridiche. Le norme riguardano in particolare:
- L’ Abbassamento nel limite dell’utilizzo contanti da gennaio 2022
- Il regime fiscale per gli omaggi natalizi
- L’imminente scadenza a dicembre per l’acconto IVA
Nuovo limite contante da gennaio 2022
A partire dal prossimo 1° gennaio diventerà operativo il nuovo limite di 999,99 euro per i pagamenti in contante e in generale per i trasferimenti tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) di denaro contante.
Il limite all’utilizzo del denaro contante vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata (quando ricorrano elementi per ritenerla tale). Per questi trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Gli aggiornamenti citati tendono a uniformare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione da 3.000 a 50.000 euro. In particolare: per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che stabilisce la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’Economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.
I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti, che, si ricorda, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.
Evidenziamo infine che la soglia, relativa all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall’Autorità dell’art. 128-undecies del DLgs. 385/1993) viene riportata a 3.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.
Disciplina fiscale degli omaggi natalizi
Per ciò che riguarda il trattamento fiscale in oggetto bisogna innanzitutto distinguere in base a:
− tipologia del bene (oggetto o meno dell’attività);
− soggetto destinatario (cliente / dipendente);
Ricordiamo inoltre che per le spese classificabili “di rappresentanza” è rimasto invariato il limite di € 50:
− che consente di detrarre l’IVA e di dedurre il costo nell’anno di sostenimento della spesa;
− oltre il quale l’IVA è indetraibile e la deducibilità della spesa è proporzionata ai ricavi / proventi derivanti dall’attività caratteristica.
Infine evidenziamo che anche per il 2021 è raddoppiato (da € 258,23 a € 516,46) il valore dei beni ceduti / servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile di questi ultimi.
Beni non oggetto dell’attività ceduti gratuitamente a clienti
Iva Imprese
È detraibile l’IVA relativa all’acquisto di beni regalati se gli stessi sono:
- classificabili quali spese di rappresentanza, così come definite ai fini delle imposte dirette;
- di costo unitario non superiore a € 50.
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate definisce spese di rappresentanza: “le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.
In particolare, l’inerenza delle spese di rappresentanza si ha se le stesse sono:
- sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
- coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Possiamo riassumere che la cessione gratuita a clienti di beni non oggetto dell’attività dell’impresa è sempre irrilevante ai fini IVA, a prescindere dall’ammontare del relativo costo unitario. Riepiloghiamo quindi nello schema sottostante:
Costo unitario superiore a 50 euro >>> IVA indetraibile >>> Cessione IRRILEVANTE ai fini IVA
Costo unitario pari o inferiore a 50 euro >>> IVA detraibile >>> Cessione IRRILEVANTE ai fini IVA
All’atto della consegna dell’omaggio, ai fini IVA, non è richiesta l’emissione di alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.).
È tuttavia opportuno emettere un ddt (con causale “omaggio”) o un documento analogo (buono di consegna), al fine di provare l’inerenza della spesa con l’attività esercitata e la natura di spesa di rappresentanza.
Al fine di verificare il superamento o meno del limite di € 50 e la detraibilità dell’imposta va considerato quanto segue:
Acquisto confezioni di beni: Se l’omaggio è rappresentato da più beni costituenti un’unica confezione (ad esempio, cesto regalo) è necessario considerare il costo dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti.
È quindi indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto di costo superiore a € 50 ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite.
Acquisto alimenti e bevande: la detrazione dell’IVA è riconosciuta anche quando i beni regalati sono costituiti da alimenti e bevande (spumante, panettone, torrone, ecc.), a condizione che:
- il costo unitario sia non superiore a € 50;
- la cessione sia spesa di rappresentanza. In tal caso non opera l’indetraibilità dell’IVA.
Iva – lavoratori autonomi
Quanto sopra esposto con riferimento alle imprese trova applicazione anche per gli omaggi (che costituiscono “spese di rappresentanza”) effettuati da lavoratori autonomi, tenendo presente che i criteri per individuare le spese di rappresentanza contenuti nel DM 19.11.2008 sono applicabili anche ai lavoratori autonomi.
Irpef / Ires
Le spese di rappresentanza sono deducibili:
- integralmente nell’anno di sostenimento, se di valore unitario non superiore a € 50;
- se di valore unitario pari o superiore a € 50, nel limite massimo risultante dall’applicazione della percentuale fissata in base all’ammontare dei ricavi / proventi, come di seguito schematizzato.
Impresa:
Ricavi / proventi gestione caratteristica | Importo massimo deducibile |
Fino a € 10 milioni | 1,5% |
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni | 0,6% |
Per la parte eccedente € 50 milioni | 0,4% |
Lavoratore autonomo: nel limite dell’1% dei compensi incassati nell’anno, a prescindere dal valore unitario.
Irap
Il trattamento dei costi sostenuti per l’acquisto di beni non oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i clienti è differenziato a seconda del metodo (“da bilancio” o “fiscale”) utilizzato. In particolare in caso di applicazione del:
- metodo da bilancio: le spese in esame rientrano nella voce B.14 del Conto economico e pertanto sono interamente deducibili ai fini IRAP;
- metodo fiscale: le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e pertanto risultano indeducibili ai fini IRAP.
Per individuare i “costi per servizi” non va fatto riferimento alla voce B.7 (costi per servizi) o B.14 (oneri diversi di gestione), bensì ai servizi identificati dal DM 17.1.92.
Lavoratori autonomi
I costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ai clienti sono deducibili ai fini IRAP nel limite dell’1% dei compensi percepiti nell’anno.
Beni non oggetto dell’attività ceduti gratuitamente a dipendenti
La cessione/ erogazione gratuita di un bene/ servizio a favore dei dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza, in quanto, non si configura la finalità promozionale. Da ciò consegue che l’IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è indetraibile per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa. Per effetto dell’indetraibilità, la successiva cessione (gratuita) è esclusa da IVA.
Irpef /Ires
- Deducibilità da parte del datore di lavoro
Sono ricomprese fra le spese per prestazioni di lavoro deducibili anche quelle sostenute in denaro/natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori. Per i lavoratori autonomi il costo degli omaggi destinati ai dipendenti è deducibile.
- Tassazione per il dipendente
- In denaro: Concorrono sempre (a prescindere dall’ammontare) alla formazione del reddito del dipendente e quindi sono assoggettate a tassazione.
- In natura (beni o servizi):
A) Se di importo non superiore a € 516,46 non concorrono alla formazione del reddito;
B) superiore a € 516,46 concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito del dipendente (non solo per la quota eccedente il limite).
Per la verifica del superamento del limite vanno considerate anche le analoghe erogazioni corrisposte durante l’anno.
Sono erogazioni liberali in natura anche le erogazioni di beni, prestazioni, opere e servizi che il datore di lavoro effettua mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (sono i “voucher”).
Irap
Le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti rientrano nei “costi del personale” che non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, anche se contabilizzati in voci diverse dalla B.9 del Conto economico.
Di conseguenza, le spese in esame sono indeducibili ai fini IRAP indipendentemente dalla qualifica del datore di lavoro (srl, spa, snc, ditta individuale, ecc.). Va tuttavia evidenziato che:
- questi costi potrebbero di fatto risultare deducibili ai fini IRAP a seguito dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale;
- per i soggetti che determinano la base imponibile IRAP con il metodo da bilancio, si potrebbe porre la questione in merito alla possibilità di classificare “costi del personale” le spese in esame.
Infatti, privilegiando la classificazione per natura, tali spese potrebbero risultare deducibili essendo ricomprese nella voce B.14 e non funzionali allo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente.
Lavoratori autonomi
I costi sostenuti dal lavoratore autonomo per l’acquisto di beni non oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i dipendenti sono indeducibili ai fini IRAP.
Beni oggetto dell’attività ceduti gratuitamente a dipendenti
Iva
Gli omaggi ai dipendenti di beni oggetto dell’attività dell’impresa non configurano spese di rappresentanza e pertanto la relativa IVA è detraibile e la cessione gratuita va assoggettata ad IVA.
All’atto dell’acquisto il datore di lavoro può scegliere di non operare la detrazione dell’IVA di detti beni, al fine di non assoggettare ad IVA la relativa cessione gratuita.
Irpef/Ires
Deducibilità da parte del datore di lavoro
Anche quando l’omaggio ai dipendenti è un bene oggetto dell’attività, la relativa spesa è deducibile come spesa per prestazioni di lavoro.
Tassazione per il dipendente
Anche al fine della tassazione in capo al dipendente è applicabile quanto illustrato per i beni non oggetto dell’attività per le erogazioni liberali in natura, da tassare / non tassare a seconda dell’ammontare annuo superiore o meno al predetto limite di € 516,46.
Irap
Analogamente a quanto esposto con riferimento ai beni non rientranti nell’attività dell’impresa, i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti dovrebbero rientrare nei “costi del personale” e pertanto risultare indeducibili ai fini IRAP.
Va tuttavia evidenziato che detti costi potrebbero di fatto risultare deducibili ai fini IRAP a seguito dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale.
Buoni Acquisto
Iva
Con riferimento alla possibilità di omaggiare con buoni acquisto utilizzabili in un determinato punto vendita o gruppo di negozi convenzionati (assimilabili anche le smart box), il trattamento applicabile è Il seguente:
A. Buono monouso: al momento dell’ emissione è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione / prestazione a cui lo stesso dà diritto (ad esempio, buono per acquisto di abbigliamento presso un determinato punto vendita).
B. Buono multiuso: al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA della cessione / prestazione a cui lo stesso dà diritto (ad esempio, buono per acquisto di beni in un supermercato).
Il buono-corrispettivo monouso consente di applicare (già) al momento dell’emissione il trattamento IVA della cessione / prestazione a cui il buono dà diritto, con conseguente assoggettamento ad IVA;
Con il buono-corrispettivo multiuso, non essendo noti i suddetti elementi, è necessario attendere il momento di utilizzo del buono. Conseguentemente, l’emissione del buono non è assoggettata ad IVA. L’imposta sarà quindi applicata nel momento di utilizzo del buono da parte del cliente / dipendente per l’acquisto del bene / servizio.
Irpef/Ires
Il trattamento del costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto dei buoni da omaggiare a clienti / dipendenti debba essere individuato sulla base di quanto sopra illustrato con riferimento ai costi sostenuti per i beni non oggetto dell’attività.
Tassazione per il dipendente
Il buono acquisto / voucher che il datore di lavoro regala al dipendente non configura un reddito tassabile per quest’ultimo se di importo non superiore al predetto limite di € 516,46.
Omaggi per contribuenti minimi/forfettari
- Iva: ai contribuenti minimi / forfetari non è consentito detrarre l’IVA sugli acquisti.
- Irpef: considerato che il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi / compensi lo specifico coefficiente di redditività previsto in base al settore di attività, le spese / oneri sostenuti (fatta eccezione per i contributi previdenziali) non assumono rilevanza.
- Irap: I contribuenti minimi / forfetari non sono soggetti ad IRAP.
Buffet / pranzo / cena di natale
Il buffet / pranzo/ cena organizzati dal datore di lavoro per lo scambio degli auguri costituiscono una prestazione di servizi gratuita e non rientrano quindi nelle cessioni gratuite di beni sopra analizzate. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha specificato che tali costi costituiscono spese di rappresentanza se all’evento non sono presenti esclusivamente i dipendenti.
Quindi la disciplina è diversa a seconda che si tratti di:
1) Spesa sostenuta dal datore di lavoro per il buffet / pranzo / cena di Natale organizzati esclusivamente per i dipendenti:
IVA | Indetraibile |
IRPEF IRES | Costo deducibile nel limite del: 75% della spesa sostenuta, come previsto per le spese di albergo e ristorante; 5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi |
IRAP | Costo indeducibile in quanto “costo del personale”. Come sopra evidenziato, tale costo potrebbe risultare deducibile applicando la deduzione per il costo residuo del personale |
2) Spesa sostenuta dal datore di lavoro per il buffet / pranzo / cena di Natale organizzati anche con soggetti terzi rispetto all’impresa (clienti, istituzioni, ecc.):
IVA | Indetraibile. |
IRPEF IRES | Deducibile il 75% della spesa sostenuta, nel limite massimo deducibile nell’anno (1,5% – 0,6% – 0,4% dei ricavi / proventi della gestione caratteristica). |
IRAP | Costo deducibile per i soggetti che applicano il metodo da bilancio; invece costo indeducibile per i soggetti che applicano il metodo fiscale. |
Scadenza Acconto Iva 2021
I soggetti passivi sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA devono versare l’acconto 2021 entro il prossimo 27 dicembre.
Si tratta di un versamento autonomo che rappresenta un anticipo del pagamento d’imposta dovuto in relazione:
- al mese di dicembre 2021, per i soggetti passivi mensili;
- al quarto trimestre 2021, per i soggetti passivi trimestrali “per natura;
- alla dichiarazione IVA relativa al 2021, per i soggetti passivi trimestrali “per opzione”
L’acconto IVA non è dovuto se la sua misura è inferiore a 103,29 euro.
Considerata la possibilità di applicare il metodo più favorevole di determinazione dell’acconto IVA, di fatto risultano esentati da tale versamento, coloro che hanno iniziato l’attività nel 2021 oppure che prevedono un credito IVA nell’ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2021 o nella dichiarazione IVA.
I soggetti passivi tenuti a versare l’acconto IVA 2021 possono quantificare il relativo ammontare adottando una delle seguenti modalità:
- il metodo storico (in base al quale l’acconto è determinato in misura pari all’88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare:
– per il mese di dicembre 2020 (contribuenti mensili), maggiorato dell’eventuale conguaglio risultante dalla dichiarazione IVA per tale anno;
– per il quarto trimestre 2020 (contribuenti trimestrali per natura) o in base alla dichiarazione IVA per l’anno 2020 (contribuenti trimestrali per opzione);
- il metodo previsionale secondo cui l’acconto è pari all’88% dell’imposta che il soggetto passivo presume di dover versare:
– per il mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili),
– per il quarto trimestre 2021 (contribuenti trimestrali “per natura”)
– o in sede di dichiarazione IVA per il 2021 (contribuenti trimestrali “per opzione”).
- il metodo effettivo che calcola l’acconto IVA tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri delle fatture e dei corrispettivi, nel periodo dal 1° al 20 dicembre 2021 (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2021 (contribuenti trimestrali), nonché dell’IVA relativa alle operazioni effettuate nei suddetti periodi ma non ancora registrate, al netto dell’imposta detraibile per gli acquisti e le importazioni annotati nel relativo registro dal 1° al 20 dicembre 2021 (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2021 (contribuenti trimestrali).
Il versamento dell’acconto IVA non può essere rateizzato e deve essere effettuato, tramite F24, utilizzando il codice tributo:
– “6013”, nel caso dei soggetti passivi mensili;
– “6035”, nel caso dei soggetti passivi trimestrali.
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