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Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori dal 15 ottobre

Il decreto legge in Gazzetta Ufficiale
Circolare BFA21.037
Rif. DL 21 settembre 2021, n. 127

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge del governo, che ha esteso l’obbligo di essere in possesso del green pass per accedere sul luogo di lavoro a tutti i lavoratori del settore pubblico e del settore privato, a partire dal 15 ottobre prossimo.

L’obbligo dura fino al 31 dicembre 2021, data in cui terminerà lo stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe.

Dal punto di vista normativo, la scelta è stata quella di lasciare ferme le disposizioni sull’obbligo vaccinale per il settore sanitario (DL 44/2021 e DL 122/2021) nonché le norme per il settore scolastico. Con gli ultimi aggiornamenti non è più prevista la sospensione, ma per tutti i lavoratori dal primo giorno di assenza “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.

Le previsioni

Ferme restando le disposizioni sull’obbligo vaccinale per il settore sanitario, le nuove regole riguardano l’impiego delle certificazioni verdi nel settore privato (art. 9-septies), nel settore pubblico e negli uffici giudiziari.

La portata dell’estensione relativa al settore privato è vasta e tale da ricomprendere qualsiasi attività lavorativa, prescindendo dalla natura autonoma o subordinata del lavoratore. La norma prevede, infatti, l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta il green pass per “chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato” per poter accedere “nei luoghi in cui la predetta attività è svolta”, salvo che per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. È inoltre specificato che tale obbligo vale anche per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa, di formazione e di volontariato presso tali luoghi di lavoro.

Il testo fa dedurre quindi che qualsiasi soggetto che rivesta la qualità di datore di lavoro sia tenuto a verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere sul luogo di lavoro. L’obbligo dovrebbe valere anche per il lavoro domestico, per cui i privati saranno tenuti a controllare il possesso del green pass da parte dei loro collaboratori domestici.

Le modalità del controllo dei datori di lavoro dovranno essere da loro definite entro il prossimo 15 ottobre. Viene specificato che il controllo potrà anche essere a campione e “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. I soggetti incaricati del controllo dovranno essere individuati con atto formale e, ovviamente, tale controllo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni già previste dal DPCM 17 giugno 2021. In caso di mancato controllo il datore di lavoro può incorrere in una multa fra i 400 e i 1000 euro.

La norma prevede chiaramente che il mancato possesso del green pass non determina conseguenze disciplinari sul diritto alla conservazione del posto di lavoro, escludendo così la possibilità di licenziamenti. Il datore di lavoro non dovrà procedere alla sospensione del lavoratore, ma è stabilito per i lavoratori l’obbligo di esibire il certificato per poter accedere ai luoghi di lavoro. Chi non lo possiede sarà assente ingiustificato e scatterà sin dal primo giorno, la sospensione dello stipendio. Per il dipendente sorpreso sul luogo di lavoro avendo violato l’obbligo di pass, è prevista una sanzione amministrativa compresa fra i 600 e i 1.500 euro. 

Le Categorie

Imprese con meno di 15 dipendenti

È prevista la possibilità che il datore di lavoro dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possa sospendere il lavoratore per il periodo corrispondente al contratto di sostituzione e attivare la sostituzione. In ogni caso per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il 31 dicembre 2021. Nel testo definitivo è stato aggiunto un possibile rinnovo della sostituzione del lavoratore, una sola volta.

Tribunali e Uffici Giudiziari

L’obbligo del certificato verde riguarda anche  “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle  commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari”. Sono esclusi invece dall’obbligo “avvocati e gli altri difensori,  i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo”.

Volontari

Il certificato diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pubblica Amministrazione o da privati, anche con contratti esterni.

Per approfondire e conoscere il testo integrale del decreto accedi al seguente link

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