In questa circolare riportiamo due articoli che trattano temi centrali e di forte attualità per le imprese oggi.
Il primo, riguardante gli “Adeguati Assetti Organizzativi”, vuole fare chiarezza sugli ultimi sviluppi normativi e sottolineare l’importanza, lato aziendale, di adeguarsi con tempestività su quanto previsto.
Il secondo articolo, invece, costituisce una guida alle nuove regole europee in materia di default ed è stato elaborato nell’ambito del Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (CIRI) al fine di favorire il rapporto delle imprese con le banche e gli altri intermediari finanziari.
Cosa sono gli "Adeguati assetti organizzativi”
È da qualche anno che questa definizione viene riportata in aggiornamenti, articoli e webinar di varie fonti, ma basta fare qualche domanda per capire che molti consulenti e molte imprese non hanno le idee chiare in merito al concreto significato e dei rischi connessi al loro mancato rispetto.
I vari rinvii dell’applicazione del Nuovo Codice sulla Crisi non hanno rinviato l’applicazione dell’art. 2086 del Codice Civile in vigore dal 16 marzo 2019.
A questo articolo è stato aggiunto un secondo comma che recita:
“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”
Dalla lettura di queste poche righe ricaviamo dei concetti che rivoluzionano il concetto di gestione delle società ed in particolare della S.R.L.
In primis:
- che operi in forma societaria o collettiva – da queste parole capiamo che non è destinato solo alle società di capitali, ma a tutte le forme societarie;
- ha il dovere di istituire – da queste parola capiamo che si tratta di un obbligo e non di una scelta;
- quale è la sanzione per il mancato rispetto – non esiste una sanzione specifica, ma rimarca la responsabilità degli amministratori delle società circa la responsabilità (quindi civile e penale) per le conseguenze dovute alla mancata corretta applicazione.
Approfondendo:
Amministratori e Soci di S.r.l., convinti di essere tutelati dalla responsabilità limitata, potrebbero invece trovarsi a rispondere personalmente per i debiti sociali.
Il mancato rispetto del nuovo art. 2086 del Codice Civile comporterà le conseguenze di cui all’art. 2476, c. 6, di nuova introduzione, che stabilisce:
“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria qualora ne ricorrano gli estremi”.
Ecco quindi che, al fine di tutelare la responsabilità limitata, l’Amministratore-Socio di S.r.l. dovrà provvedere a predisporre – e un domani darne prova – un sistema organizzativo amministrativo e contabile idoneo alla tempestiva rilevazione della crisi di impresa, o meglio dei suoi indicatori così definiti: “costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, [omissis], rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale [omissis] per i sei mesi successivi”.
Non dimentichiamo che le società con attivo superiore a €. 4 mln o fatturato superiore ad €. 4 mln oppure più di 20 dipendenti, con l’approvazione del bilancio del 2021, avranno l’obbligo di nominare un Revisore legale o Sindaco unico (o Collegio Sindacale) che a sua volta avrà l’onere di monitorare l’esistenza e il funzionamento del sistema organizzativo e l’eventuale manifestazione di indicatori di una crisi.
In pratica cos’è l’assetto organizzativo di una impresa? Quali sono le differenze in base alle dimensioni, ai settori, etc.?
A tutte queste domande in questa sede si può rispondere; solo che è evidente che, a seconda della dimensione dell’impresa (in termini di fatturato e organigramma), delle caratteristiche proprie dell’attività (lavoro per commessa, ad esempio) e del settore dell’attività, saranno necessari differenti approcci e strumenti.
In generale gli strumenti potranno essere qualcuno o tutti quelli di seguito considerati:
- redazione di un organigramma con le funzioni;
- predisposizione di bilanci periodici e del calcolo di indici patrimoniali, economici e finanziari con cadenza diversa (mensile, trimestrale o semestrale);
- riclassificazione del conto economico con periodicità mensile, trimestrale o semestrale;
- identificazione di particolari KPI da monitorare periodicamente (mq prodotti, h lavoro per prodotto, ecc.);
- redazione di budget economico, patrimoniale e rendiconto finanziario prospettico;
- introduzione di un sistema di controllo di gestione strutturato e contabilità per commessa;
- il monitoraggio di indici anche qualitativi secondo l’approccio della balanced scorecard.
La predisposizione di questo insieme di strumenti è diverso e modulabile in funzione delle caratteristiche dell’Azienda e richiede un approccio anche multidisciplinare e integrato. Per questo la nostra società ha al proprio interno le competenze necessarie ad assistere gli imprenditori e le imprese a dare una “adeguata” risposta ai dettati normativi.
Le nuove regole europee in materia di default
Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani.
Le disposizioni attualmente vigenti prevedono l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca.
Con le nuove regole si specifica che per arretrato rilevante si intende un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca. Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.
Diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.
In linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca. Inoltre, potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate, esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario.
Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.
Le 16 domande ricorrenti in tema di default
1. Quali sono le nuove disposizioni europee e nazionali in materia di default?
Il Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 575 sui requisiti di capitale delle banche (c.d. Capital Requirements Regulation – CRR ) introduce all’art. 178 specifiche disposizioni sul default di un debitore, dando mandato all’Autorità Bancaria Europea (EBA) di emanare le linee guida sull’applicazione della definizione di default e alla Commissione Europea di adottare un Regolamento delegato sulla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni c.d. in arretrato sulla base delle norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall’EBA.
Il 28 settembre 2016, l’EBA ha pubblicato sia le linee guida in materia di definizione di default, sia le norme tecniche sulla cosiddetta “soglia di rilevanza” (per la definizione di soglia di rilevanza si veda la Domanda 3).
Su questa base la Commissione Europea con il Regolamento delegato (UE) n. 171 del 19 ottobre 2017 ha quindi specificato i criteri per la fissazione della soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza.
Sulla base di tali indicazioni, la Banca d’Italia ha emanato una Comunicazione del 26 giugno 2019, attraverso la quale ha dato informazione delle modifiche introdotte alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza e nel bilancio delle banche, che tengono conto di quanto previsto dal citato Regolamento Delegato (UE) N. 171/2018 della Commissione Europea e delle Linee Guida EBA in materia di definizione di default.
Più di recente, l’Autorità di vigilanza nazionale, con una nota del 15 ottobre 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti di natura applicativa.
2. Entro quando le banche dovranno adottare la nuova definizione di default?
Le banche soggette a vigilanza diretta della Banca Centrale Europea (cioè quelle che hanno una rilevanza europea) dovranno notificare a quest’ultima prima del 1° giugno 2019 la data esatta a partire dalla quale inizieranno ad applicare la soglia di rilevanza sulle esposizioni in arretrato, definita dalle nuove regole europee.
In ogni caso, il termine ultimo entro il quale la banca dovrà applicare le nuove regole è fissato al 1° gennaio 2021.
3. Come è definita la soglia di rilevanza relativa alle esposizioni in arretrato?
Secondo le nuove regole, la banca è tenuta a classificare un’esposizione in default quando l’impresa è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante. Per determinare la rilevanza dell’esposizione è stata identificata una soglia di rilevanza, articolata in due componenti: i) la componente assoluta pari a 500 euro e ii) la componente relativa pari all’1% dell’importo totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca finanziatrice.
Il superamento della soglia di rilevanza, come più avanti si dirà (cfr. domanda 12), va valutato a livello di gruppo bancario, tenendo quindi in considerazione tutte le esposizioni dell’impresa nei confronti di banche e intermediari finanziari dello stesso gruppo.
L’esposizione è classificata in default quando la stessa per un periodo superiore a 90 giorni supera la soglia di rilevanza sia per quanto riguarda la componente assoluta che quella relativa.
Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese, che presentano un’esposizione verso la banca per un ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, la componente assoluta della soglia di rilevanza è ridotta a 100 euro.
4. Un’impresa che ha un’esposizione in arretrato da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza, deve essere classificata in default?
Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che l’impresa adempia alle sue obbligazioni, quest’ultima non deve essere necessariamente classificata in default. Per l’automatica classificazione in default l’ammontare in arretrato deve essere rilevante, secondo quanto stabilito dalle normative europee, per più di 90 giorni consecutivi.
5. L’eventuale default su una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere dell’impresa nei confronti della stessa banca?
Si, secondo la regola generale.
Tuttavia, nel caso di PMI, con un’esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default su una singola esposizione non necessariamente determina l’automatico default su tutte le altre esposizioni dell’impresa verso il medesimo intermediario finanziario. Per queste tipologie di imprese, la banca può, infatti, decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito.
In questo caso, il default di una singola esposizione non si estenderebbe automaticamente a tutte le altre esposizioni che l’impresa ha nei confronti della stessa banca, a meno che l’arretrato su tale esposizione rappresenti una parte significativa del complesso delle esposizioni del debitore verso la stessa banca.
6. Come si calcolano i giorni di arretrato?
I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le soglie di rilevanza previste dalle nuove regole.
Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito originario siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, previo specifico accordo formalizzato con la banca, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso.
7. E’ consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore?
L’Autorità Bancaria Europea ha espressamente escluso tale possibilità.
Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la banca sarà tenuta a classificare l’impresa in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.
8. In che misura il default di un’impresa può avere conseguenze su un’altra impresa ad essa connessa?
Secondo le nuove regole, le banche dovrebbero censire le connessioni tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso (c.d. effetto contagio), con la conseguenza che anche quest’ultimo possa essere considerato in default.
La connessione tra diverse imprese può essere determinata da legami di controllo o di natura economica (es. società facenti parte della stessa filiera).
9. Per le esposizioni contratte da due o più debitori, solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse (c.d. obbligazioni congiunte), cosa succede in caso di default di uno dei debitori?
Per obbligazioni creditizie congiunte riferite alle PMI con un’esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default di un solo debitore non si estende automaticamente anche alle obbligazioni congiunte.
Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l’obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default.
Nel caso di società di persone l’eventuale default dell’impresa determina il default anche dei soci illimitatamente responsabili.
10. In caso di ritardato incasso del pagamento dovuto al malfunzionamento dei sistemi (c.d. situazioni tecniche di arretrato), la banca deve comunque considerare l’impresa in default?
Le situazioni tecniche di arretrato, dovute al malfunzionamento del sistema di pagamento o a errori nei processi della banca che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato, non determinano il default dell’impresa.
11. Oltre al criterio dell’arretrato, in quali altre situazioni può essere dichiarato il default del debitore?
Sebbene l’impresa non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, la stessa può essere classificata in stato di default qualora, sulla base delle informazioni in suo possesso, la banca ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all’escussione delle eventuali garanzie acquisite a tutela ovvero, per le posizioni non garantite, quando la banca valuti che l’impresa non sia comunque più in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni.
12. Come si applica la definizione di default nel caso la banca creditrice appartenga ad un gruppo?
Se un debitore è classificato in stato di default da una banca, anche tutte le altre banche e intermediari finanziari del gruppo di appartenenza valutano la possibilità di classificarlo in maniera analoga, anche qualora tale debitore non presenti esposizioni in arretrato verso questi ultimi.
Inoltre, una banca appartenente ad un gruppo deve valutare l’eventuale superamento della soglia di rilevanza (cfr. domanda 3) per oltre 90 giorni consecutivi – relativamente ad un’esposizione per la quale si applichi la definizione di default a livello di debitore – con riferimento non solo alle esposizioni del debitore nei confronti della banca, ma anche a quelle nei confronti delle banche e degli intermediari dell’intero gruppo.
13. Dopo quanto la banca può considerare l’impresa non più in stato di default?
Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l’impresa in default. Durante tale periodo, la banca valuta il comportamento e la situazione finanziaria dell’impresa e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare l’impresa in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultima sia effettivo e permanente.
14. Cosa succede alle esposizioni che sono oggetto di misure di tolleranza?
Le misure di tolleranza (ovvero modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali nonché il rifinanziamento totale o parziale del debito) possono essere concesse dalle banche a imprese che si trovano o sono in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti della banca.
La banca finanziatrice potrebbe comunque avere elementi per sostenere che l’operazione di rinegoziazione del debito del cliente non si configuri come una misura di tolleranza dal momento che l’impresa beneficiaria non si trova o non è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie verso la stessa banca. In questa fattispecie la banca non segnalerà alla Autorità di vigilanza l’esposizione come in default come oggetto di misura di tolleranza. Questo può ad esempio essere il caso di un’operazione di sospensione o allungamento del finanziamento, realizzata ai sensi dell’Accordo per il Credito 2019, nell’eventualità in cui la banca possa sostenere che l’impresa non avrebbe comunque avuto problemi nel servizio del debito.
Per le esposizioni alle quali sono state applicate misure di tolleranza, sono previste modalità più stringenti per la classificazione dell’operazione in default. In particolare, se la rinegoziazione delle condizioni contrattuali comporta una perdita significativa per la banca (vale a dire una remissione del debito o un differimento dei pagamenti per un ammontare complessivo superiore all’1%), questa è costretta a classificare l’esposizione in default.
Un’impresa che, nonostante abbia ricevuto misure di tolleranza sul proprio debito, venga poi comunque classificata in default, dovrà osservare prescrizioni aggiuntive, per uscire da tale stato. In ogni caso, deve trascorrere almeno un anno dal momento della concessione della misura.
15. Per le banche sottoposte alla sua vigilanza, la Banca d’Italia può prevedere soglie di rilevanza diverse ai fini dell’automatica classificazione dell’esposizione in stato di default?
Si, è possibile. La Banca d’Italia ha svolto una consultazione pubblica per recepire nella disciplina nazionale le nuove regole europee applicabili alle banche da essa vigilate direttamente (cioè quelle che non hanno una rilevanza europea) che si è conclusa con l’individuazione di analoghe soglie di rilevanza.
16. Le nuove regole in materia di default si rivolgono solo alle banche o anche agli altri intermediari finanziari?
Le nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di leasing).
Temi principali | Ante-Nuova definizione di default
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Post-Nuova definizione di default
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Definizione di default | Quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) La banca giudica improbabile il recupero del credito senza l’escussione delle garanzie. 2) Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’esposizione rilevante.
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Idem
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Soglia di rilevanza dell’arretrato | 5% del maggiore dei seguenti valori:
– media delle quote scadute o sconfinanti sull’intera esposizione rilevate su base giornaliera nell’ultimo trimestre precedente; – quota scaduta o sconfinante sull’intera esposizione riferita alla data della segnalazione. |
La soglia è superata quando sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
• Esposizioni verso imprese: – Componente assoluta=500 euro; – Componente relativa= 1% dell’esposizione complessiva • Esposizioni verso PMI con esposizioni inferiori a 1 mln di euro: – Componente assoluta=100 euro; – Componente relativa= 1% dell’esposizione complessiva |
Compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti della banca
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Ammissibili | Non ammissibili |
Estensione del default di un’esposizione a tutte le altre esposizioni | Il default su una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere dell’impresa nei confronti della stessa banca. Nel caso in cui l’impresa possa essere classificata come PMI e abbia una esposizione complessiva verso la banca inferiore a 1 mln di euro, l’estensione può non essere automatica. | Idem |
Effetto contagio
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A discrezione della banca | Le banche dovrebbero censire le connessioni economiche e giuridiche tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso.
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