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Finanziaria 2021 in Gazzetta Ufficiale

Sgravi Fiscali, bonus e agevolazioni per imprese e famiglie
Circolare BFA21.002
Rif. Legge n. 178/2020

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2021 ed è entrata in vigore dal primo gennaio. Il testo definitivo conferma alcune previsioni già contenute nel ddl e descritte nelle precedenti circolari, inoltre presenta le seguenti novità:

–   estensione al 30.4.2021 del bonus canoni di locazione a favore di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator;

−  esonero dal versamento della prima rata IMU 2021 per i soggetti operanti nei settori del turismo / alberghiero e spettacolo;

−  introduzione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per il triennio 2021-2023, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo;

−  compensazione crediti / debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche tramite un’apposita piattaforma telematica.

Descriviamo le novità fiscali salienti contenute nell’articolo 1 e da noi suddivise come dall’elenco di cui sotto:

Sospensione versamenti: Contributi Professionisti - Federazioni/Associazioni Sportive Dilettantistiche

Contributi Professionisti – commi 20, 21 e 22

In sede di approvazione, al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da questi ultimi, è istituito un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.

Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
– dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
– dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.
Le modalità per la concessione dell’esonero sono demandate ad un apposito Decreto.

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici / infermieri / altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza ed assunti per l’emergenza COVID-19.

 

Versamenti Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – commi 36 e 37

 

In sede di approvazione, a favore:

  • delle federazioni sportive nazionali,
  • degli enti di promozione sportiva;
  • delle associazioni / società sportive professionistiche e dilettantistiche;
    con domicilio fiscale, sede legale / operativa in Italia, che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020, è prevista la sospensione dei termini relativi:
  • ai versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1 al 28.2.2021;
  • agli adempimenti / versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dall’1.1 al 28.2.2021;
  • ai versamenti IVA in scadenza a gennaio e febbraio 2021;
  • ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1.1 al 28.2.2021.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  •  in unica soluzione entro il 30.5.2021;
    oppure
  • in forma rateizzata, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 30.5.2021. Le rate relative a dicembre 2021 e 2022 vanno versate entro il giorno 16 di tali mesi.

Iva agevolata piatti pronti e asporto - comma 40

È prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:

  • del loro consumo immediato;
  • della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Incentivi lavoratori impatriati - comma 50

Il reddito di lavoro dipendente/assimilato nonché di lavoro autonomo prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% al ricorrere di alcune specifiche condizioni:

  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  •  l’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.

L’agevolazione è applicabile per ulteriori 5 periodi d’imposta:

  • al lavoratore con almeno 1 figlio minorenne/a carico, anche in affido preadottivo;
  • anche nel caso in cui il lavoratore diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento / nei 12 mesi precedenti.

In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare. Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni/a carico, anche in affido preadottivo, limitatamente al 10% del loro ammontare.

Le disposizioni relative ai 5 anni  sono estese anche ai soggetti, che siano stati iscritti all’AIRE/cittadini di Stati UE, che hanno trasferito la residenza prima del 2020 e che al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime in esame, previo il versamento di un importo pari al 5 o al 10% dei redditi di lavoro dipendente /lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione a seconda di determinate condizioni*

Le modalità di esercizio dell’opzione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

*Vedi comma 50.

 

Bonus veicoli elettrici - commi da 77 a 79

È stato previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l’acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all’art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).

Il contributo in esame:

  • è riconosciuto nel limite di spesa dell’apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all’esaurimento delle risorse;
  • è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.

Le modalità / termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto.

Estensione rivalutazione beni d’impresa - comma 83

In sede di approvazione con l’aggiunta del comma 8-bis all’art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” la rivalutazione dei beni d’impresa è estesa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

Compensazione telematica crediti/debiti commerciali - commi da 227 - 229

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti/stabiliti in Italia una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti/debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, risultanti da fatture elettroniche.

La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produce gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali / ristrutturazione del debito omologate / piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto è applicabile quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

Riduzione capitale sociale per perdite - comma 266

 È stato disposto che per le perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

  • Gli artt. (2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c) che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 ;
  • Gli artt. (2447 e 2482-ter, C.c.) che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
  • L’ art. (2482-bis, comma 5, C.c) in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
  • L’ art. (2482-bis, comma 6, C.c.) in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
  • L’art. (2484, comma 1, n. 4, C.c.) in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
  • L’art. (2545-duodecies, C.c.) che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

È inoltre:

  • posticipato al quinto esercizio successivo (in luogo dell’esercizio successivo) e, quindi, al bilancio 2025 il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3.
    In tal caso l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
  • previsto che nelle ipotesi (di cui al citati art. 2447 e 2482-ter) l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (2025). L’assemblea che approva il bilancio di quest’ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui ai citati art. 2447 e 2482-ter;
  • previsto che fino alla data della predetta assemblea non operano le cause di scioglimento della società per riduzione / perdita del capitale sociale (art. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies, C.c.);
  • previsto che le perdite in esame devono essere distintamente indicate in Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Indennità straordinaria di continuità reddituale - commi da 386 a 401

È stata istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (Esercizio di Arti e Professioni).

L’indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:

1. non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;

2 non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;

3. hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno precedente la presentazione della domanda;

4. hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’Indice ISTAT rispetto all’anno precedente;

5. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

6. sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale.

La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa.

L’indennità è erogata dall’INPS previa presentazione in via telematica di un’apposita domanda entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).

L’indennità in esame:

  • erogata per 6 mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;
  • spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.

Al fine di finanziare la nuova ISCRO è previsto l’aumento della contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione separata INPS dai soggetti in esame nelle seguenti misure:

  • 25,98% per il 2021;
  • 26,49% per il 2022;
  • 27,00% per il 2023;

Trattamento iva test / vaccini covid-19 - comma 452 e 453

Viene prevista l’applicazione dell’esenzione IVA con diritto alla detrazione fino al 31.12.2022 alle cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 aventi i requisiti di cui alla Direttiva UE n. 98/87 / Regolamento UE n. 745/2017 e alle prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione (test). Analogo trattamento è riservato alle cessioni di vaccini/ prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

Cedolare secca locazioni brevi - commi da 595 a 597

È confermata l’applicazione dal 2021 della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

Esenzione imu settore turistico - commi 599 e 600

In sede di approvazione, a seguito degli effetti connessi all’emergenza COVID-19, è previsto che non è dovuta la prima rata IMU 2021 con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli.

Bonus: canoni di locazione - comma 602 e 603 e pubblicità comma 608

Bonus canoni di locazione – comma 602 e 603

L’art. 28, DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio” ha previsto uno specifico credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.
Nell’ambito del DL n. 104/2020, “Decreto Agosto”, con l’art. 77 il Legislatore, modificando il citato art. 28, ha previsto che a favore delle imprese turistico-ricettive il credito d’imposta spetta fino al 31.12.2020.

In sede di approvazione con la modifica del comma 5 del citato art. 28, il predetto termine (31.12.2020) è stato differito al 30.4.2021 e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora è stato esteso anche alle:

  • agenzie di viaggio;
  • tour operator.

Bonus Pubblicità – comma 608

È confermata l’introduzione del nuovo comma 1-quater all’art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del “bonus pubblicità” a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

Per il biennio 2021 – 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive/ radiofoniche.

Utilizzo indebito plafond iva esportatori abituali - commi da 1079 a 1083

È confermato che l’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83 e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di dichiarazioni d’intento illegittime.

Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:

  • al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • SdI inibisce l’emissione della fattura elettronica non imponibile IVA nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione dell’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.

Lotteria dei corrispettivi/ cashback - commi da 1095 a 109

Lotteria Corrispettivi

Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), l’art. 1, commi da 540 a 544, (Legge n. 232/2016 – Finanziaria 2017) ha introdotto la  “lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche residenti in Italia che acquistano beni / servizi:

  • fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;

di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

È confermata la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini soltanto in caso di pagamenti elettronici, eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti con pagamenti con mezzi non tracciabili.

Si rammenta che l’applicazione di tale disposizione, originariamente fissata all’1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all’1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, poi all’1.1.2021 dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”. Ora il DL n. 183/2020  “Decreto Milleproroghe” ha fissato all’1.2.2021 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate / Dogane deve emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l’avvio della lotteria.

Cashback

L’art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) riconosce rimborsi in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici  (“cashback”).

È confermata l’implementazione del citato comma 288, prevedendo che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Memorizzazione/ trasmissione telematica dei corrispettivi commi da 1109 a 1115

Sono confermate le modifiche/ implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione/ invio telematico dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere dall’1.1.2021.

Memorizzazione Corrispettivi/ Consegna Documento Fiscale

Dall’1.1.2021 è generalizzato l’obbligo, in capo ai commercianti al minuto/ soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente/ inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. La memorizzazione/ invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l’obbligo di:

  • certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l’emissione del “documento commerciale”;
  • annotazione nel registro dei corrispettivi.

È previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l’operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.

Sanzioni Mancata/Errata Trasmissione Corrispettivi

Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato/ trasmesso in caso di:

  • mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
  • memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

La sanzione non può essere inferiore a 500€ ed è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.
Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

Nel caso in cui:

  • l’omessa / tardiva trasmissione;
  • la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;
    dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

Sanzioni mancata emissione scontrini / ricevute fiscali

  • È ridotta dal 100% al 90% dell’imposta, la sanzione applicabile in caso di:
    mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;
  • emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.
    La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull’apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

Sistemi evoluti di incasso

È differita dall’1.1.2021 all’1.7.2021 l’operatività dell’art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi.

Omessa installazione degli apparecchi

È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l’omessa installazione del RT di cui all’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015.
È altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazione del RT salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri.

Sospensione licenza/ attività

Il comma 2 dell’art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese.

Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

È inoltre disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l’omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

Ravvedimento

È previsto che non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati / incompleti quando la violazione è già stata constatata.

Rivalutazione terreni e partecipazioni - commi 1122 e 1123

Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell’1.1.2021, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2021 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva (11%). „

Per consultare il testo completo del decreto e conoscere i dettagli su tutti gli articoli accedi al seguente link

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