Rif. DL 5 Gennaio 2021, n.1
Il nuovo Decreto Legge segue quello di Natale e prevede disposizioni fino al 15 Gennaio. Tra i punti principali toccati rientrano il divieto allo spostamento tra Regioni, la didattica in presenza al 50% alle superiori e disposizioni per la somministrazione dei vaccini nelle Rsa.
Il testo considera in particolare nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la “zona arancione” e regola gli spostamenti nei territori inseriti nella “zona rossa”. Inoltre rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse” e interviene sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio (a meno che non siano previste eventuali regole più restrittive a livello regionale).
Qui di seguito riportiamo i principali contenuti degli articoli.
Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19- Art. 1
1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (misure regioni rosse), si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (misure per regioni arancioni), ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (regioni rosse) è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
4. Nell’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale - Art. 2
1. Il Ministro della salute con propria ordinanza, applica alle regioni che si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute con propria ordinanza, applica a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un’incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:
a) le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (misure zone arancioni), se lo scenario è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;
b) le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (misure zone rosse), se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.
Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza - Art. 4
1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l‘attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica, è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.
Nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 (misure zone rosse), nonché su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l’attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma.
2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, incluse quelle di cui al comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite - Art. 5
Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 del piano strategico nazionale a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall’interessato (ai sensi dell’ articolo 4 registrata nella banca dati di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,) ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell’analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d’incapacità naturale dell’interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.
3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente piu’ prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, (ai sensi legge 22 dicembre 2017, n. 219), il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.
4. Il consenso, reso in conformità alla volontà dell’interessato o, in difetto, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non puo’ essere espresso in difformità dalla volontà dell’interessato, (espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017)o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l’interessato e’ ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.
5. Qualora non sia possibile procedere, per difetto di disposizioni di volontà dell’interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall’amministratore di sostegno, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l’interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.
6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso, ovvero ne denega la convalida.
7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine il decreto è comunicato all’interessato e al relativo rappresentante individuato, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.
8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.
9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, affinchè disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.
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