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Finanziaria 2021 – Parte 3

Le previsioni in 3 appuntamenti
Circolare BFA20.079
Rif. Ddl Legge Bilancio 2021

Lo scorso ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato il DDL di Bilancio 2021. Definito sulla base di più di 200 articoli, il documento considera una decisiva espansione fiscale e include provvedimenti che mirano a proseguire le misure intraprese fino ad oggi per la protezione della salute dei cittadini e la stabilità economica italiana.

In questo terzo appuntamento esaminiamo gli articoli 185 e 195 che riguardano prevalentemente crediti d’imposta per investimenti e bonus formazione.

Credito di imposta investimenti in beni strumentali - Art. 185 co. da 1 a 13

Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia effettuati dal 16.11.2020:

  •  fino al 31.12.2022;
    ovvero
  • fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Dette agevolazioni, differenziate in base alle diverse tipologie di beni, presentano caratteristiche simili ai crediti d’imposta previsti dalla Finanziaria 2020 per gli investimenti effettuati nel 2020 (ovvero entro il 30.6.2021 qualora entro il 31.12.2020 sussistano le predette condizioni in termini di ordine / versamento acconti).

Soggetti Beneficiari

I nuovi crediti d’imposta:

  • spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
  • non spettano alle imprese:

– in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

– destinatarie di sanzioni interdittive.

 

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Investimenti agevolabili

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

  • veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni ricompresi nei seguenti gruppi.

Gruppo V

Industrie manifatturiere alimentari Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali Conduttore

8,0%

Gruppo XVII

Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale Condotte per usi civili (reti urbane) 8,0%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione 10,0%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento 12,0%
Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali Conduttore 8,0%
Gruppo XVIII Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)

 

7,5%

 

Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)  

12,0%

 

  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste/telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Misura del Credito d’Imposta Spettante

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il credito d’imposta nella misura del 40%-20%), il credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Importo investimento

Credito d’imposta

Investimento

16.11.2020 – 31.12.2021

Investimento

1.1.2022 – 31.12.2022 (o 30.6.2013)

Fino a € 2.500.000

50%

40%

Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000

30%

20%

Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000

10%

10%

limite massimo di costi ammissibili € 20.000.000

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Relativamente ai beni immateriali “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo.

Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023).

Credito d’imposta
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2022 (o 30.6.2013)
20% 
limite massimo di costi ammissibili € 1.000.000

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Altri beni

Relativamente ai beni materiali ed immateriali “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%- 30% e, per il 2020, il credito d’imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni) il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure.

Il maxi ammortamento / credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2020 era riconosciuto esclusivamente per gli investimenti in beni materiali.
Ora il nuovo credito d’imposta spetta anche per gli investimenti in beni immateriali.

Credito d’imposta

Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021

Investimento1.1.2022 – 31.12.2022 (o 30.6.2013)

 

10%

15% per investimenti in strumenti tecnologici destinati dall’impresa per la realizzazione di forme di lavoro agile

6%

limite massimo di costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) – € 1.000.000 (beni immateriali)

Il costo del bene  (individuato ai sensi dell’art. 110, comma 1, TUIR) è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

L’agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

Modalità di utilizzo del Credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

  • dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B.

Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale;

ovvero

  • dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10%-6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento.

Ai fini della compensazione:

  • non è applicabile il limite:

– pari a € 1.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;

– pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

  • non è applicabile la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/201 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

Caratteristiche del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti Richiesti

Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B è richiesta:

  •  un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
  • la predisposizione di una perizia asseverata/attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Le fatture/documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.

Cessione Bene Agevolato

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi.

Credito R&S / innovazione tecnologica / attività innovative - Art. 185 co. 14 da lett a) a h)

 

È prorogato al 31.12.2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative introdotto dall’art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020). La misura del credito spettante, differenziata a seconda dell’attività, è stata ridefinita come di seguito evidenziato.

Attività

Credito d’imposta

Attività di ricerca e sviluppo 20% della base di calcolo limite massimo € 4 milioni
Attività di innovazione tecnologica 10% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0 15% della base di calcolo, nel limite massimo di € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica 10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 2 milioni

 

É inoltre previsto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali / progetto o sottoprogetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

Bonus formazione 4.0 - Art. 185 co. 14 da lett i) a l)

Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”  (“Bonus Formazione 4.0”) (di cui all’art. 1,Finanziaria 2018) è riconosciuto per le spese sostenute fino al 31.12.2022.

Inoltre, è prevista l’estensione della tipologia di costi agevolabili. Pertanto il credito d’imposta spetta relativamente a:

  • spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali/forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti/attrezzature per la quota da riferire all’uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Credito imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro - Art. 195

L’art. 120 del Decreto Rilancio riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, il “credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro”.

Con la modifica del comma 2 del citato art. 120 è ora previsto che il credito in esame è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall’1.1 al 30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021.

È anche previsto che entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell’art. 122, Decreto Rilancio.

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