Rif. D.L. 30 novembre 2020, n. 157
In questa informativa trattiamo del “Decreto Ristori- quater”, DL n. 157/2020, recentemente pubblicato sulla G.U. 30.11.2020. La norma contiene “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” al fine di sostenere i settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, volte al contenimento del contagio, adottate con i DPCM del 24 ottobre e 3 novembre 2020.
Sospensione Seconda-Unica Rata acconto 2020
È confermata la proroga del versamento della seconda/unica rata dell’acconto 2020 delle imposte dirette / IRAP, anticipata dal MEF (con il Comunicato stampa 27.11.2020). In particolare è stabilita:
- la proroga al 10.12.2020 a favore di tutti gli “operatori economici”;
- la proroga al 30.4.2021 a favore:
– delle imprese / lavoratori autonomi no ISA con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni e riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019, operanti su tutto il territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma);
– delle imprese / lavoratori autonomi no ISA, a prescindere dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi 2020, che operano nei settori di cui alla Tabella 1, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” e Tabella 2, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis” delle zone “rosse” / nonché ai ristoranti delle zone “arancio”.
Merita evidenziare che in base alla formulazione definitiva della disposizione in esame la colorazione delle zone va individuata avendo riguardo alla situazione al 26.11.2020. La proroga spetta anche ai soggetti delle Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte passate da zona “rossa” a zona “arancio”.
Risultano pertanto superate le questioni connesse con la variazione di colorazione in prossimità della scadenza del 30.11.2020.
Resta confermata la proroga al 30.4.2021 del versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020, già disposta dal DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, a favore dei soggetti ISA con riduzione del fatturato del primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019 e, a prescindere dalla riduzione di fatturato, qualora operanti nei settori delle predette Tabelle 1 e 2 delle zone “rosse” nonché ai ristoranti delle zone “arancio”.
Sospensione Versamenti Tributari - Contributivi
Versamenti Sospesi
La sospensione interessa i versamenti dei termini scadenti nel mese di dicembre relativi a:
- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati (DPR n. 600/73) e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituto d’imposta;
- IVA. La sospensione riguarda:
– l’IVA dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili, in scadenza il 16.12;
– l’acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12;
- contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli dovuti alla Gestione separata INPS.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
– in unica soluzione entro il 16.3.2021;
ovvero
– in forma rateizzata, fino ad un massimo di 3 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.
Soggetti Beneficiari
Possono beneficiare della sospensione in esame i seguenti soggetti:
- imprese / lavoratori autonomi aventi domicilio fiscale / sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese del 2019.
- esercenti attività sospese ai sensi dell’art. 1, DPCM 3.11.2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche) aventi domicilio / sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi;
- esercenti attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da elevata / massima gravità (“3” – “4”) e da un livello di rischio alto individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone arancio / zone rosse), indipendentemente dai ricavi/compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi;
- operanti nei settori economici individuati nella Tabella 2, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, nonché esercenti attività alberghiera / agenzia di viaggi / tour operator, con domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate alla data del 26.11.2020 (zone rosse), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi.
Soggetto e requisiti | Domicilio / sede | Versamento sospeso | Ripresa versamento |
Impresa / lavoratore autonomo con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni + riduzione fatturato / corrispettivi del mese di novembre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del mese di novembre 2019 | su tutto il territorio nazionale | Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020
Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali
>> scadenti a dicembre 2020 |
16.3.2021 |
Soggetto che ha iniziato l’attività dall’1.12.2019
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su tutto il territorio nazionale
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Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020
Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali
>> scadenti a dicembre 2020
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16.3.2021 |
Esercente attività sospese ex art. 1, DPCM 3.11.2020 (palestre, piscine, centri benessere, ecc.) | su tutto il territorio nazionale
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Esercente attività dei servizi di ristorazione | zona “arancio” / “rossa” (*)
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Esercente attività di cui alla Tabella 2, DL n. 149/2020 Albergo, agenzia viaggi / tour operator | zona “rossa” (*)
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(*) La “tipologia di colore” delle Regioni/Province autonome è individuata alla data del 26.11.2020
Tabella 1 | |
Codice attività | Descrizione |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
49.39.01 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.10.42 | Ristorazione ambulante |
56.10.50 | Ristorazione su treni e navi |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
59.13.00 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica |
74.90.94 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
77.39.94 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
79.90.19 | Altri servizi di prenotazione / attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio nca |
79.90.20 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
85.51.00 | Corsi sportivi e ricreativi |
85.52.09 | Altra formazione culturale |
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.03.09 | Altre creazioni artistiche e letterarie |
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
91.01.00 | Attività di bibioteche e archivi |
91.02.00 | Attività di musei |
91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici a attrazioni simili |
91.04.00 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) |
93.11.10 | Gestione di stadi |
93.11.20 | Gestione di piscine |
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi nca |
93.12.00 | Attività di club sportivi |
93.13.00 | Gestione di palestre |
93.19.10 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
93.19.92 | Attività delle guide alpine |
93.19.99 | Altre attività sportive nca |
93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.30 | Sale giochi e biliardi |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e divertimento nca |
94.99.20 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
94.99.90 | Attività di altre organizzazioni associative nca |
96.04.10 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
96.04.20 | Stabilimenti termali |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
55.10.00 | Alberghi |
55.20.10 | Villaggi turistici |
55.20.20 | Ostelli della gioventù |
55.20.30 | Rifugi di montagna |
55.20.40 | Colonie marine e montane |
55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
55.90.20 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie |
56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
20.51.02 | Fabbricazione di articoli esplosivi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
49.32.10 | Trasporto con taxi |
49.32.20 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente |
49.39.09 | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca |
50.30.00 | Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) |
52.21.30 | Gestione di stazioni per autobus |
52.21.90 | Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA |
74.20.11 | Attività di fotoreporter |
74.20.19 | Altre attività di riprese fotografiche |
74.30.00 | Traduzione e interpretariato |
85.52.01 | Corsi di danza |
92.00.02 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o a gettone |
96.01.10 | Attività delle lavanderie industriali |
56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
61.90.20 | Posto telefonico pubblico ed Internet Point |
Tabella 2 | |
Codice attività | Descrizione |
47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
47.78.36
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Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.91
|
Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
96.09.09 |
Altre attività di servizi per la persona nca |
Proroga Versamenti Rottamazione - Saldo e Stralcio
Relativamente alle somme dovute ai fini della “rottamazione dei ruoli” e del “saldo e stralcio”, l’art. 68 del Decreto Cura Italia ha previsto il differimento all’1.6.2020 dei termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020.
A seguito della riscrittura del citato comma 3 ad opera dell’art. 154, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina l’inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale di tali rate sia effettuato entro il 10.12.2020.
Rottamazione | Rata | Scadenza originaria | Scadenza prorogata |
– somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla “rottamazione-ter” | 3° | 31.7.2020 | 1.3.2021 |
4° | 30.11.2020 | ||
– somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;
– somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA- 2018 entro il 30.4.2019; – somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell’IVA all’importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019. |
3° | 1.6.2020 (*) | 1.3.2021 |
4° | 1.6.2020 | ||
5° | 31.7.2020 | ||
6° | 30.11.2020 | ||
– somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;
– somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA- 2018-R entro il 31.7.2019. |
2° | 1.6.2020 (*) | 1.3.2021 |
3° | 1.6.2020 | ||
4° | 31.7.2020 | ||
5° | 30.11.2020 | ||
Saldo e stralcio | Rata | Scadenza originaria | Scadenza prorogata |
-Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. “saldo e stralcio” dei debiti risultati da carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:
– hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019; – hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019. |
2° | 1.6.2020 (*) | 1.3.2021 |
3° | 31.7.2020 |
(*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020
Il pagamento entro l’1.3.2021 non comporta:
– la corresponsione di interessi;
– la perdita dei benefici della definizione agevolata.
Al nuovo termine dell’1.3.2021 non è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni.
Pertanto qualora il versamento sia effettuato dopo tale data, lo stesso sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici della definizione agevolata.
Revisione Disciplina della Dilazione di Pagamento
Con la modifica del comma 1-quater dell’art. 19, DPR n. 602/73 ad opera dell’art. 7 del Decreto in esame, è previsto che a seguito della presentazione all’Agente della riscossione della domanda di rateazione da parte del contribuente che versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa/decadenza dalla dilazione:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi/ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Inoltre con l’aggiunta del comma 1-quater:
- è previsto che non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 se antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione;
- è previsto che il pagamento della prima rata del piano di dilazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, purché non sia ancora intervenuto l’incanto con esito positivo / non sia stata presentata istanza di assegnazione / il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Relativamente alle richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 – 31.12.2021:
- è elevato a € 100.000 il limite al cui mancato superamento il contribuente non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di poter ottenere la dilazione;
- con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive.
È inoltre previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente oggetto di dilazione presentando l’apposita domanda entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.
Infine, è riconosciuta la possibilità di accordare le dilazioni relativamente ai debiti per i quali, al 31.12.2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui agli artt. 6, DL n. 193/2016 e 1, commi da 4 a 10-quater, DL n. 148/2017.
Articoli 6,8, 11
Articolo 6. Estensione dell’applicazione dell’articolo 1 del decreto Ristori ad ulteriori attività economiche
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto Ristori si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 446 milioni di euro per l’anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 26.
Articolo 8. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU
Le disposizioni di cui all’articolo 177, comma 1, lettera b) , del decreto-legge n. 34 (Decreto Rilancio), si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.
Per ciò che concerne le disposizioni riguardanti l’esenzione della seconda rata dell’Imu 2020 in scadenza il prossimo 16 dicembre, viene chiarito che il pagamento non è dovuto quando il gestore dell’attività economica coincide con il “soggetto passivo d’imposta”.
Art. 11. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
1. Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.
Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica alla società Sport e Salute S.p.A. le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
3. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità ai quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. per l’anno 2020 sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalità di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all’erogazione dell’indennità. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di dicembre.
5. Ai fini dell’erogazione delle indennità di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.
6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all’Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute S.p.A. nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 170 milioni di euro per l’anno 2020.
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