DL n.149/2020 - Decreto Ristori Bis
A seguito dell’emanazione del nuovo DPCM del 3 novembre, è stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 149/2020, il “Decreto Ristori-bis”, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
La suddivisione del territorio nazionale in fasce di rischio ha portato, infatti, il legislatore ad allargare le categorie di ristori e in alcuni casi ad aggiungere ulteriori agevolazioni rispetto al DL 137 (Decreto Ristori).
Contributo a Fondo perduto - Art. 1-2
Il DL n. 149 fa seguito al “Decreto Ristori”, nell’ambito del quale è stato previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività (vedi circolare BFA del 3/11/20). Tale beneficio è attualmente in corso di erogazione, come reso noto dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 7.11.2020, nei confronti dei soggetti cui spetta “automaticamente”.
Il Decreto Ristori Bis prevede:
- all’Art. 1: è disposta l’estensione dello stesso ad ulteriori settori nonché l’incremento del beneficio per i soggetti esercenti le attività di gelateria / pasticceria, bar e albergo aventi domicilio / sede nelle predette zone “arancio” e “rosse”. È altresì previsto il riconoscimento di tale contributo nel 2021 nei confronti dei soggetti che operano all’interno di centri commerciali / operatori delle produzioni industriali del settore alimentare e delle bevande;
- all’Art. 2, la spettanza di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 3.11.2020 aventi domicilio / sede nelle zone “rosse”, le cui modalità di riconoscimento e di determinazione sono analoghe a quelle previste per il contributo di cui al citato DL n. 137/2020, salva la diversa percentuale di ristoro applicabile.
Rideterminazione Contributo Ex DL nr. 137/2020
Per effetto dell’abrogazione del comma 2 del citato DL n. 137/2020 è stata ora soppressa la disposizione che demandava al MISE la possibilità di individuare ulteriori codici attività relativi a settori economici aventi diritto al contributo, purché “siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive” introdotte dal citato DPCM.
Contributo Spettante
Il contributo è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.
La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza.
Per l’elenco aggiornato delle attività interessate dall’art. 1 vedasi l’ allegato 1 del decreto.
Per le attività con domicilio fiscale / sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata / massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancio / zone rosse), individuate da Ordinanze del Ministero della Salute, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%.
L’importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.
Il Decreto Ristori-bis in esame prevede l’aumento del contributo ex Decreto Ristori di un ulteriore 50% rispetto alla quota sopra riportata a favore dei soggetti:
- aventi domicilio fiscale / sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (3 o 4) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate (zone arancio / zone rosse);
- esercenti le attività individuate dai seguenti codici:
56.10.30 – gelaterie e pasticcerie
56.10.41-gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.30.00 – bar e altri esercizi simili senza cucina
55.10.00-alberghi
Va infine evidenziato che il Ristori-bis riconosce la spettanza nel 2021 del contributo in esame agli:
- operatori con sede operativa in centri commerciali;
- operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3.11.2020.
Per tali soggetti il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di un’apposita domanda e determinato:
– entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui al citato DL n. 137/2020 se l’attività prevalente rientra tra le attività dell’allegato 1.
– entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati della domanda trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25, DL n. 34/2020 se l’attività prevalente non rientra tra le attività dell’allegato 1.
Nuovo Contributo Decreto Ristori-bis
Rispetto al beneficio di cui al Decreto Ristori è richiesto che i soggetti interessati abbiano domicilio fiscale / sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del citato DPCM 3.11.2020 nonché dell’art. 30, Decreto Ristori-bis (zone rosse).
- È richiesto che il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.
- Il riconoscimento è automatico ovvero previa presentazione di un’apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.
Soggetto | Contributo DL n. 149/2020 |
Ha beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e non ha restituito tale beneficio | Riconoscimento “automatico” da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020. |
Non ha presentato istanza per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 | Presentazione in via telematica, di un’apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.
Il contributo non spetta ai soggetti la cui la partita IVA risulta cessata alla data di presentazione della domanda. Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza. |
La quota, ossia la percentuale di ristoro, è fissata per tutte le attività al 200%.
Per l’elenco delle attività che rientrano in questo contributo vedasi tabella come da allegato 2 del decreto.
Caratteristiche e Sanzioni
I contributi in esame:
- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- sono corrisposti dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- sono erogati nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE.
Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:
- l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
– della sanzione (dal 100% al 200%);
– degli interessi (4% annuo);
è applicabile la normativa da C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.
Oltre alle novità in materia di contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti esercenti specifiche attività operanti nelle zone arancio e rosse, nell’ambito del Ristori-bis, sono previste alcune altre disposizioni collegate alle sospensioni dei versamenti tributari / contributivi. Vediamole qui di seguito.
Cancellazione 2^ rata IMU - Art. 5
Non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili / pertinenze in cui sono esercitate le specifiche attività riportate nell’allegato 2 del decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei Comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (4 – zone rosse).
È comunque applicabile quanto previsto:
- dall’art. 78, DL n. 104/2020, cioè il Decreto Agosto, in base al quale non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili:
– adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
– rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- dall’art. 9, del Decreto Ristori, in base al quale non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili / pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19.
Sul punto si evidenzia che le disposizioni già contemplate dal citato art. 78, che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, a nulla rilevando che le stesse siano o meno oggetto delle limitazioni di cui al DPCM 24.10.2020.
Proroghe Versamenti: soggetti Isa - Art. 6 - ritenute e Iva - Art. 7 - contributi Art.11
Proroga Versamento Acconti – Art. 6
L’art. 98, del Decreto Agosto ha previsto a favore dei soggetti ISA il differimento al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP. Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019.
Adesso l’art. 6 del Decreto in esame dispone che a favore dei soggetti ISA:
- esercenti specifiche attività nell’ambito dei settori economici individuati dai Decreti Ristori e Ristori-bis, aventi domicilio fiscale / sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (4 – zone rosse);
- esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (3 – zone “arancio);
il differimento (al 30.4.2021) si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi.
Sospensione Ritenute Versamenti Ritenute/Iva – Art. 7
A favore dei soggetti:
- esercenti attività sospese ai sensi dell’art. 1, DPCM 3.11.2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche) aventi domicilio / sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- esercenti attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da elevata / massima gravità (3 – 4) e da un livello di rischio alto (zone “arancio” / zone “rosse);
- operanti nei settori economici individuati dall’allegato 2 del decreto, nonché esercenti attività alberghiera / agenzia di viaggi / tour operator, con domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (4) e da un livello di rischio alto, (zone “rosse);
è disposta la sospensione dei termini in scadenza il 16.11.2020 relativi al versamento:
- delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF;
- dell’IVA (terzo trimestre per soggetti trimestrali / ottobre per soggetti mensili).
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
– in unica soluzione entro il 16.3.2021;
oppure
– in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.
Sospensione Versamenti Contributi previdenziale e assistenziali – Art.11
L’art. 13 del Decreto Ristori ha disposto, per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020, esercenti come attività prevalente un’attività oggetto delle predette limitazioni, la sospensione dei termini che scadono per il mese di novembre (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
In base all’art. 11 del Decreto in esame la sospensione è applicabile anche ai versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre (16.11.2020) a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati dall’allegato 1. La sospensione non opera per i premi dovuti per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
È altresì prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali / assistenziali dovuti nel mese di novembre (16.11.2020) a favore dei datori di lavoro con unità produttiva / operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (4)(zone rosse), appartenenti ai settori economici individuati nell’allegato 2.
Considerato il “poco chiaro” ambito applicativo delle disposizioni citate è opportuno un intervento dell’INPS volto a risolvere la questione operativa.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
– in unica soluzione entro il 16.3.2021;
oppure
– in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.
Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Bonus Baby Sitting - Art.14
Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Il limite massimo complessivo è di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (legge 21 giugno 2017, n. 96). La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido (legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore - Art. 15
Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore è istituito il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe.
Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto Ristori.
Indennità lavoratori Sportivi - Art. 28
L’art. 17 del Decreto Ristori ha esteso al mese di novembre 2020 l’indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività, per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno.
In particolare l’indennità, che per tale mensilità aumenta da € 600 a € 800, è erogata da Sport e Salute spa previa apposita domanda da presentare entro il 30.11.2020.
Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno, per i quali permangono i requisiti, l’indennità è erogata senza necessità di presentare un’ulteriore domanda.
Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista per i soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio, il Decreto Ristori precisa che si considerano cessati a causa dell’emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31.5.2020 e non rinnovati.
Analogamente a quanto previsto per la verifica dei requisiti dell’indennità di giugno 2020, anche per l’indennità di novembre 2020 è introdotto il medesimo criterio interpretativo a favore dei soggetti cui non è stato possibile rinnovare il contratto a causa dell’emergenza COVID-19.
Di conseguenza, ora l’art. 28 del Decreto Ristori-bis prevede che ai fini dell’erogazione dell’indennità per il mese di novembre, si considerano cessati a causa dell’emergenza COVID-19 tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31.10.2020 e non rinnovati.
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