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Commercio Elettronico: arriva la riforma nel 2021

Nuove regole per le vendite a privati
Circolare BFA20.071
Rif. articolo 34 della Direttiva Comunitaria 112/06; Direttiva Comunitaria n. 2455/2017; art. 41, D.L. n. 331/93.

Nel 2021 una importante riforma interesserà il settore del commercio elettronico indiretto, con la previsione di un’unica soglia oltre la quale tutte le cessioni a distanza comunitarie saranno assoggettate ad IVA nel Paese di destino. Questo sarà reso possibile senza più doversi identificare nello stato membro, ma accedendo al MOSS.

In questo articolo trattiamo in modo particolare la normativa riguardante le vendite fatte a privati, oggetto di significativi cambiamenti e a partire dal 2021.

Come funziona attualmente il commercio a distanza

Per ciò che riguarda il commercio elettronico intra UE tra privati,  a livello generale è prevista la tassazione nel Paese di destino della merce, il che obbliga il cedente nazionale alla identificazione in tale Paese.

Tuttavia l’identificazione non opera quando il cedente effettua cessioni di beni che sono inferiori alla soglia fissata da ciascuno Stato membro.

La verifica della soglia deve essere effettuata per ciascun Paese e con riferimento all’anno precedente; in caso di superamento della soglia durante l’anno, l’obbligo di applicare l’IVA estera inizia dalla transazione che ha determinato il superamento della soglia.

Al di sotto della soglia, il fornitore ha la possibilità di:

  • „ applicare l’IVA italiana;
  • „ scegliere l’applicazione dell’IVA estera (identificandosi quindi all’estero) che ha effetto vincolante per un biennio.

Applicazione Iva Estera

L’applicazione dell’iva estera va fatta direttamente o nominando un rappresentante fiscale, secondo quelle che sono le procedure previste in ciascuno Stato.

La normativa nazionale, considera la vendita a distanza una operazione assimilata ad una cessione comunitaria, con la conseguenza che verso il  cliente privato va emessa una fattura non imponibile e compilato il modello Intrastat, sia ai fini fiscali che statistici.

La Riforma del 2021

A luglio 2021 entrerà in vigore le nuova Direttiva Europea (2455/2017) che presenta tre nuove classificazioni:

a) vendite intracomunitarie a distanza di beni, che sono quelle nelle quali il soggetto passivo stabilito di uno Stato membro, invia, curandone direttamente o indirettamente il trasporto, dei beni in un altro Stato membro, ad un cliente che è un privato, oppure una persona giuridica i cui acquisti comunitari non sono assoggettati ad IVA (ad esempio agricoltori esonerati, soggetti senza diritto alla detrazione); il concetto è applicabile qualora i beni siano diversi dai mezzi di trasporto nuovi e non siano installati, montati o assemblati da fornitore o per suo conto nello Stato membro di destino;

b) vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, quando sono soddisfatte le condizioni previste al punto precedente, ma il luogo di partenza della merce è un Paese terzo o un territorio terzo;

c) marketplacer, è colui che, tramite un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, facilita:

          -le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, quando le spedizioni non superano € 150;

         – le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella UE, verso non soggetti passivi.

Secondo la direttiva, le vendite intracomunitarie a distanza di beni e le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi vanno tassate nel Paese in cui arriva la merce al cliente.

Le vendite intracomunitarie a distanza di beni

Rientrano nella categoria quelle in cui:

  • la spedizione o il trasporto sono curati dal fornitore o per suo conto, o il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni;
  • il cliente è un privato, oppure un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo i cui acquisti comunitari non sono soggetti ad IVA (si tratta in particolare di quegli acquisti che godrebbero del regime di non imponibilità, degli acquisti effettuati da agricoltori in regime speciale, e di quelli effettuati da soggetti che, facendo esclusivamente operazioni esenti, non hanno diritto alla detrazione);
  • i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi;
  • i beni ceduti non vengono montati o installati a destino dal fornitore o per suo conto.

La Direttiva n. 112/06 dispone che queste cessioni a distanza, si considerano effettuate nel Paese di arrivo della merce a disposizione dell’acquirente, salvo che abbiano ad oggetto beni rientranti nel regime del margine (beni usati, di antiquariato, ecc…).

La novità introdotta dalla normativa consiste nell’ introduzione di un’unica soglia.  Se con le regole attuali esistono delle soglie valide per ciascun Paese, che vanno da un minimo di € 35.000 ad un massimo di € 100.000, e che impongono di passare alla tassazione del Paese di destino solo con riferimento al Paese per cui la soglia è stata superata, da luglio 2021 esiste una unica soglia di € 10.000, applicabile per tutte le vendite a distanza.

Inoltre viene stabilito che qualora il soggetto passivo superi la soglia di € 10.000 per le cessioni comunitarie a distanza di beni, è obbligato ad applicare IVA estera sia per le cessioni comunitarie a distanza di beni che per le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, e viceversa cioè quando viene superata la soglia per le prestazioni di servizi a distanza, è necessario applicare l’IVA del Paese di destino anche per le cessioni.

Infine la normativa dà al soggetto passivo la possibilità di scegliere che anche sotto la soglia le operazioni siano tassate nel Paese di destino.

Cosa cambia nel Regime Moss

Il regime MOSS“Mini sportello unico” esiste dal 2015 ed è attualmente applicabile dai soggetti passivi per assolvere l’IVA sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati che sono in genere assoggettati ad IVA nel Paese di residenza del cliente privato.

Tale regime evita di doversi identificare in ogni Stato UE “di consumo” consentendo al soggetto passivo di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE (tramite un portale web).

Da luglio 2021, l’adesione al servizio MOSS verrà estesa a tutti coloro che prestano servizi a soggetti passivi di altri Stati comunitari ed a chi effettua vendite comunitarie a distanza. Inoltre possono avvalersi di tale regime anche i marketplacer che intermediano una cessione di beni all’interno dello stesso Stato.

Vendite a distanza di beni importati

La nuova normativa cambia sostanzialmente anche la gestione di questa categoria.

  • Come prima cosa viene eliminata la franchigia dal pagamento dell’IVA in dogana, quando il valore della merce non supera € 22.
  • In secondo luogo, viene introdotto un regime particolare per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi terzi che si applica quando si verificano queste condizioni:

– il bene è spedito da un territorio extraUE;

– il bene è spedito o trasportato dal fornitore o per suo conto o comunque il fornitore interviene anche indirettamente nel trasporto o nella spedizione;

–  il cliente è un (privato), oppure un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo i cui acquisti comunitari non sono soggetti ad IVA (si tratta degli acquisti che godrebbero del regime di non imponibilità, degli acquisti effettuati da agricoltori in regime speciale, e di quelli effettuati da soggetti che facendo esclusivamente operazioni esenti non hanno diritto alla detrazione);

–  i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi;

– i beni ceduti non vengono montati o installati a destino dal fornitore o per suo conto.

Per la categoria è previsto che la cessione si considera effettuata nello Stato dove arriva la merce a destinazione del cliente, e quindi deve essere applicata la relativa imposta.

Regime speciale per le cessioni a distanza non superiori a 150 euro

Viene introdotto un nuovo regime per le vendite a distanza di beni importati da applicarsi alle cessioni di beni (diversi da quelli soggetti ad accisa) in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Tale regime, prevede la possibilità per i soggetti passivi stabiliti nella Comunità, oppure quelli stabiliti fuori dalla UE che abbiano un rappresentante nella UE di identificarsi in un unico Paese UE, assoggettare le cessioni all’IVA del Paese del cliente, e versare tali imposte cumulativamente al Paese di identificazione, il quale poi, a sua volta, le verserà ai Paesi di competenza.

Inoltre viene previsto un regime di esenzione all’importazione dei beni che poi saranno ceduti a distanza applicando il regime speciale di cui sopra. Tale esenzione è applicabile qualora, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, il numero individuale d’identificazione IVA per l’applicazione del regime speciale del fornitore o dell’intermediario è stato comunicato all’ufficio doganale competente nello Stato membro di importazione.

Infine, è applicabile un ulteriore regime speciale, quando:

  • „ la persona alla quale i beni sono destinati è tenuta al pagamento dell’IVA;
  • „ la persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità riscuote l’IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni ed effettua il pagamento di detta IVA.

Questo regime speciale permette al soggetto che presenta i beni in Dogana (di solito un corriere espresso) di pagare l’IVA sulle importazioni mensilmente dietro presentazione di una dichiarazione, da presentare telematicamente.

Come ulteriore semplificazione, è consentito agli Stati membri prevedere che per tali importazioni sia sempre applicabile l’IVA con aliquota ordinaria.

Marketplacer

La normativa introduce la figura del Marketplacer, cioè di colui che, tramite un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, facilita:

  • „le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, quando le spedizioni non superano € 150;
  • „le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella UE, verso non soggetti passivi.

 

Il marketplacer, dal punto di vista IVA, acquista e cede la merce e quindi viene previsto che possono configurarsi due situazioni:

  • un venditore cede ad un privato comunitario, tramite il marketplacer, della merce che si trova in un Paese terzo, di valore inferiore a € 150: in questo caso sarà il marketplacer che provvederà alla importazione di tali beni ed effettuerà la cessione a distanza di beni importati; verosimilmente il marketplacer aderirà al regime speciale per le vendite a distanza di beni importati e quindi si identificherà in un unico Paese, effettuerà le importazioni in esenzione da IVA, effettuerà le cessioni applicando l’IVA del Paese del cliente, che poi verserà cumulativamente all’amministrazione del Paese di identificazione;
  • un venditore non stabilito nella Comunità che ha il possesso di beni all’interno della stessa che cede tramite il marketplacer a non soggetti passivi comunitari. In questo caso, tale soggetto extraUE deve cedere la merce in esenzione IVA al marketplacer, e questo effettuerà la cessione al privato avvalendosi del regime delle cessioni comunitarie a distanza, e quindi applicando l’IVA del Paese di destino e versando cumulativamente le imposte incassate all’amministrazione dello Stato di identificazione. Inoltre è  consentito che il marketplacer possa applicare il regime delle vendite a distanza comunitarie anche nel caso in cui intermedi una cessione di merce all’interno dello stesso Paese.

 

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