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Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito

L'opzione offerta dal Decreto Rilancio e le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate
Circolare BFA20.058
Rif. Art.121 DL n. 34/2020 - Decreto Rilancio; Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 Agenzia delle Entrate

Come operano le due alternative alle detrazioni fiscali

Con riferimento alle sole spese sostenute nel 2020 e 2021 e per definiti interventi di recupero edilizio, sisma bonus, efficienza energetica, il Decreto Rilancio fornisce la possibilità di scegliere, alternativamente, in luogo della detrazione, per lo sconto in fattura o la cessione di un credito di imposta.

In particolare:

  • lo sconto in fattura è un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi.  Questi ultimi  possono recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta è di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con la precedente circolare abbiamo trattato gli interventi agevolati e gli adempimenti a carico degli operatori tra cui il modello per effettuare la comunicazione dell’opzione. Con l’aggiornamento odierno vi forniamo un approfondimento sullo sconto.

Superbonus e imputazione delle spese

Per gli interventi per i quali è ammesso il Superbonus del 110%, la cessione del credito o lo sconto in fattura può essere operato per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Per individuarle si applica il criterio previsto per l’imputazione delle spese ai fini della detrazione d’imposta:

  • criterio di cassa per i soggetti non imprenditori;
  • criterio di competenza per i soggetti imprenditori.

L'importo del contributo e dello sconto

L’entità della detrazione spettante è calcolata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

L’ammontare dello sconto può essere pari all’intero corrispettivo pattuito o anche di importo inferiore al valore nominale della detrazione fiscale. Non può, in ogni caso, essere superiore al corrispettivo dovuto.

Nel caso di sconto parziale il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad altri soggetti.

Infine, è da tenere presente che l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura.

Il fornitore e l'impiego dello sconto

In caso di applicazione dello “sconto in fattura” il fornitore che ha effettuato gli interventi può recuperare lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta e  può:

  • utilizzarlo esclusivamente in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Inoltre il credito può essere utilizzato a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese;

oppure

  • cederlo ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

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