Rif. Art.119 DL n. 34/2020 - Decreto Rilancio; Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 Agenzia delle Entrate
Come è stata ridefinita la nuova detrazione 110%
Il Decreto Rilancio e i recenti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate introducono essenziali aggiornamenti in tema di Superbonus 110%. In particolare la materia è estesa e articolata con riferimento agli interventi agevolabili e alle procedure da mettere in atto per usufruire delle detrazioni. Vediamo nel dettaglio gli argomenti portanti.
Quali i Soggetti interessati
I soggetti interessati sono tutti i contribuenti, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di riqualificazione energetica, cioè:
- le persone fisiche;
- i condomini;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Nell’ambito della possibilità di effettuare la “cessione del credito” le categorie descritte diventano i soggetti cedenti mentre i soggetti cessionari sono rappresentati da:
- i fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- gli istituti di credito e intermediari finanziari.
Quali gli interventi agevolabili
Due tipologie di interventi a confronto: Trainanti e Trainati
Gli interventi che rientrano nell’agevolazione possono suddividersi in due categorie, così come definito dall’agenzia delle Entrate: quelli trainanti e i trainati.
Con la prima definizione si fa riferimento agli interventi di riqualificazione energetica e riduzione di rischio sismico.
In quelli trainati rientrano “altri” interventi di riqualificazione energetica, dall’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per i quali è possibile fruire della nuova detrazione esclusivamente se eseguiti unitamente ai primi.
E questo significa che, ai fini della detrazione, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, devono essere comprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Gli Edifici ammessi per i lavori agevolabili
Gli interventi non possono riguardare però:
– immobili di categoria A/1, A/8 ed A/9 (per questi ultimi l’esclusione opera solo se non aperti al pubblico);
− gli immobili utilizzati per lo svolgimento di un’attività d’impresa o lavoro autonomo.
Nello specifico rientrano nella normativa per la detrazione i seguenti immobili:
- un edificio residenziale unifamiliare e relative pertinenze;
- parti comuni condominiali di un edificio residenziale;
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, facenti parte di un condominio.
Nel caso di interventi sulle parti condominiali comuni, le regole cambiano a seconda della superficie complessiva delle unità destinate a residenza. In particolare, se questa è:
– superiore al 50%, è possibile fruire della detrazione;
In tal caso può accedere alla detrazione del 110% anche il proprietario di un’unità immobiliare non residenziale (ad esempio, strumentale o merce) per le spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni condominiali;
– inferiore al 50%, possono fruire della detrazione del 110% per le spese relative agli interventi sulle parti comuni esclusivamente i possessori di unità immobiliari destinate ad abitazione.
Infine l’immobile oggetto dei lavori:
– deve essere esistente (fatta eccezione per l’installazione di sistemi solari fotovoltaici);
– può anche essere oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione.
Le diverse tipologie di lavori
1. I lavori “trainanti” sono rappresentati dagli specifici interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento del rischio sismico. Con riferimento ai primi è necessario che assicurino:il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o , se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Nella categoria della riqualificazione energetica rientrano:
- isolamento termico superfici opache verticali / orizzontali / inclinate che interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie;
- interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- interventi su:
– edifici unifamiliari;
– unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
All’interno della categoria per la riduzione del rischio sismico troviamo:
- interventi per la messa in sicurezza statica degli edifici con procedure autorizzatorie iniziate dopo l’1.1.2017 e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3;
- Acquisto delle c.d. “case antisismiche”, cioè di unità immobiliari parte di edifici in zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
2. Gli interventi “trainati” sono rappresentati da:
- Interventi di riqualificazione energetica che rientrano nell’Ecobonus;
- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (“colonnine di ricarica”), compresi i costi per l’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW;
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
- Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati in impianti solari fotovoltaici agevolati.
Gli adempimenti necessari
Per effettuare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura previsti dal Superbonus 110%, in aggiunta agli adempimenti previsti per le detrazioni cui si riferiscono, è necessario:
- acquisire le asseverazioni tecniche degli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico;
- acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti richiesti, rilasciato dagli intermediari abilitati nonché dai CAF;
- inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediari abilitati/CAF, l’apposito modello di comunicazione dell’opzione.
Asseverazione
L’asseverazione del tecnico deve certificare:
il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione relativa agli interventi di efficienza energetica va trasmessa telematicamente all’ENEA; l’asseverazione relativa agli interventi di riduzione del rischio sismico è depositata presso lo sportello unico competente.
Visto di conformità
Il visto deve :
- attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- essere rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF;
Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati:
- abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni necessarie;
- abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestate. La polizza assicurativa deve avere massimale adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, non inferiore a € 500.000.
Il Modello di Comunicazione dell’opzione
Il modello per effettuare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura è composto da tre facciate:
- la prima facciata è dedicata all’informativa privacy;
- la seconda e la terza facciata contengono i dati rilevanti per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Modalità d’invio
La comunicazione dell’opzione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposita comunicazione, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Termini d’invio
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Procedura d’invio
La comunicazione dell’opzione va inviata dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione. In particolare:
- l’ENEA deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sintetici delle asseverazioni;
- sulla base di tali dati, l’Agenzia delle Entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione, pena lo scarto della comunicazione stessa.
A seguito dell’invio della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.