Rif. DL n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020
Ulteriori novità sul Decreto Rilancio
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione possono essere considerate definitive le novità contenute nel c.d. “Decreto Rilancio”.
In sede di conversione le principali novità fiscali sono state confermate. Sono state comunque apportate una serie di disposizioni tra le quali si segnala la previsione:
– della nuova detrazione pari al 110%;
– del bonus mobilità per l’acquisto di monopattini / biciclette elettriche.
Vediamo nel dettaglio:
Nuova detrazione 110%
La disciplina relativa alla nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, è oggetto in sede di conversione di rilevanti modifiche. In particolare va evidenziato che, rispetto a quanto “originariamente” previsto:
- è possibile fruire della detrazione a prescindere dall’uso dell’unità immobiliare (abitazione principale o altro) e la singola persona fisica può beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari, ferma restando la detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- l’ammontare della spesa massima agevolabile è diverso a seconda della tipologia di immobile oggetto dell’intervento (singola unità, unità in immobili plurifamiliari funzionalmente indipendenti, condominio con più o meno di 8 unità);
- sono esclusi gli interventi su immobili di categoria A1 / A8 e A9;
- è sempre richiesta l’asseverazione dei lavori mentre il visto di conformità è richiesto solo in caso di cessione del credito / c.d. “sconto in fattura”.
Cessione crediti d’imposta emergenza COVID-19
È confermato che, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, i beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la relativa cessione (anche parziale) ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).
In sede di conversione è stato previsto che la cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore / concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
La cessione, oltre ai crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione / acquisto dispositivi di protezione DPI, riguarda i seguenti bonus:
- “Bonus negozi e botteghe”, c.d. “Decreto Cura Italia”;
- credito d’imposta canoni di locazione di immobili.
Va evidenziato che:
- il cessionario utilizza il credito ceduto: anche in compensazione nel mod. F24; con le medesime modalità previste per il cedente;
- la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere: utilizzata negli anni successivi; richiesta a rimborso.
Non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 1.000.000, per il 2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.
Sterilizzazione aumento aliquote IVA
È confermato dal 2021 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (di fatto sono state soppresse le clausole di salvaguardia che prevedevano l’aumento delle aliquote IVA).
Ripresa versamenti sospesi
Le disposizioni relative alla proroga al 16.9.2020 della ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi la cui sospensione è stata disposta dal c.d. “Decreto Cura Italia” nonché dal c.d. “Decreto Liquidità” non hanno subito modifiche in sede di conversione.
“Bonus Renzi” € 80
È confermato il riconoscimento:
- del credito pari a € 80 (c.d. “Bonus Renzi”) spettante fino al 30.6.2020;
- del trattamento integrativo pari a € 100 spettante dall’1.7.2020 ai lavoratori dipendenti in possesso degli specifici requisiti;
anche in caso di incapienza dovuta al minor reddito di lavoro dipendente 2020 per effetto dell’emergenza COVID-19.
Il datore di lavoro riconosce al dipendente i predetti benefici assumendo la retribuzione contrattuale spettante in assenza dell’emergenza COVID-19.
Il bonus non percepito nel periodo in cui il dipendente ha beneficiato delle citate misure di sostegno al lavoro è corrisposto dal datore di lavoro “a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio”.
Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni
È confermata la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell’1.7.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
In sede di conversione è stato fissato al 15.11.2020 (in precedenza 30.9) il termine entro il quale provvedere:
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’11% rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
Differimento attivazione registratore telematico
È confermata la modifica per effetto della quale i soggetti obbligati a memorizzare / trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.1.2020 (tramite un registratore telematico), possono effettuare la trasmissione dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (anziché entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) fino al 31.12.2020, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.
A seguito della nuova disposizione fino al 31.12.2020 è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il registratore di cassa in uso / ricevuta fiscale cartacea, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate per l’invio dei corrispettivi giornalieri.
Soggetti tenuti all’invio dei dati al STS
È confermata la modifica per effetto della quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno adempiere all’invio telematico dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate effettuando solo l’invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS mediante RT (o sistemi con medesime caratteristiche di inalterabilità e sicurezza dei dati) dall’1.1.2021 (anziché dall’1.7.2020).
Sospensione compensazione crediti / debiti a ruolo
È confermato che, per il 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non è applicabile la compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto ruolo.
Aumento limite annuo crediti compensabili tramite il mod. F24
È confermato, per il 2020, l’aumento da € 700.000 a € 1 milione del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante mod. F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
Sospensione versamenti accertamento con adesione, conciliazione, ecc.
Le disposizioni relative:
- alla proroga al 16.9.2020 dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3- 31.5.2020 dovute a seguito degli atti di accertamento con adesione / conciliazione, ecc;
- alla sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3 – 31.5.2020 relativa alle somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate del c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019” (definizione agevolata dei PVC, ecc.);
non hanno subito modifiche in sede di conversione.
Sospensione versamenti cartelle di pagamento / avvisi
Le disposizioni relative alla proroga dal 31.5 al 31.8.2020 del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione / avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi non hanno subito modifiche in sede di conversione.
Proroga notifica atti impositivi, di irrogazione sanzioni, ecc.
È confermata l’emissione entro il 31.12.2020 e la notifica nel periodo 1.1 – 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, degli atti di accertamento / contestazione / irrogazione delle sanzioni / recupero dei crediti di imposta / liquidazione / rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto della sospensione, scadono nel periodo 8.3 – 31.12.2020. Inoltre è confermato che dall’8.3 non saranno effettuati gli invii dei seguenti atti / comunicazioni / inviti elaborati o emessi (anche se non sottoscritti), entro il 31.12.2020:
- comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati e ai controlli formali delle dichiarazioni;
- inviti all’adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA;
- atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica.
Tali atti / comunicazioni / inviti sono notificati / inviati / messi a disposizione nel periodo compreso 1.1 – 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Restano ferme le disposizioni previste dalla Finanziaria 2015 che individua il termine di notifica della cartella di pagamento / accertamento / liquidazione in materia di imposta di registro nonché di imposta sulle successioni e donazioni in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione periodica, di regolarizzazione dell’errore / omissione.
Cartelle di pagamento
È confermato che i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti e fissati rispettivamente entro il 31.12:
- del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica / ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista, nonché del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute in materia di TFR / prestazioni pensionistiche;
- del 4° successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale;
sono prorogati di un anno relativamente alle:
- dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista;
- dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute;
- dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista.
In sede di conversione è stato previsto:
- la non applicabilità delle disposizioni sopra esaminate alle entrate degli Enti territoriali;
- il differimento al 31.12.2020 (in precedenza 31.8.2020) della validità dei documenti di riconoscimento / d’identità (anche elettronici) rilasciati da Amministrazioni pubbliche.
“Bonus pubblicità”
È confermato, per il 2020, l’incremento al 50% dell’importo degli investimenti ammessi al credito d’imposta c.d. “Bonus pubblicità”, in luogo del 30% introdotto dal c.d. “Decreto Cura Italia”.
Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza telematica tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 va presentata dall’1.9 al 30.9.2020 (le comunicazioni trasmesse nel periodo 1.3 – 31.3.2020 restano valide).
“Bonus mobilità” acquisto monopattini / biciclette elettriche
È riconosciuta, a favore dei soggetti maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione / Città metropolitane / capoluoghi di Provincia / Comuni con più di 50.000 abitanti, l’agevolazione (c.d. “bonus mobilità”) pari al 60% della spesa sostenuta nel periodo 4.5 – 31.12.2020 per:
- l’acquisto di: biciclette (anche a pedalata assistita); veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica” (ad esempio, monopattini);
- l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale (escluse autovetture).
L’agevolazione:
- è concessa fino ad un massimo di € 500;
- può essere richiesta per una sola volta.
Merita evidenziare che il nuovo beneficio è cumulabile con il c.d. “bonus mobilità” per il 2021 a favore dei residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria in materia di qualità dell’aria, ai quali spetta un contributo pari a:
- € 1.500 per ogni autovettura omologata fino alla classe Euro 3 rottamata;
- € 500 per ogni motociclo omologato fino alla classe Euro 2 / Euro 3 a due tempi rottamato; per l’acquisto, entro i successivi 3 anni e anche a favore di persone conviventi, di: abbonamenti al trasporto pubblico (locale e regionale); biciclette anche a pedalata assistita; veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica” (ad esempio, monopattini);
ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.
Si rammenta che il bonus in esame non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini ISEE.
Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.