Rif. Artt. 120, 122 e 125, DL n. 34/2020
Rif. Circolare Agenzia Entrate 10.7.2020, n. 20/E
Agenzia delle Entrate e Crediti d'imposta: Novità in materia Sanificazione, DPI e Adeguamento Ambienti di lavoro
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo una serie di interessanti chiarimenti in merito ai crediti d’imposta così come previsti dal legislatore nel Decreto Rilancio.
Come noto, il Decreto ha introdotto particolari benefici collegati alle spese sostenute per:
− l’adeguamento degli ambienti di lavoro collegato al contenimento della diffusione del COVID-19 (Art.120)
− la sanificazione dei luoghi di lavoro / acquisto di dispositivi di protezione (DPI) atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. (Art. 125 )
L’Agenzia è intervenuta sull’ambito soggettivo, ma anche sulle spese agevolabili, le modalità e i termini, nonché le opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta in esame.
La stessa ha poi emanato uno specifico Provvedimento in base al quale i soggetti interessati devono provvedere ad inviare una comunicazione dell’ammontare delle spese agevolabili sostenute o che prevedono di sostenere.
Credito D’Imposta Adeguamento Ambienti di Lavoro
Ambito Soggettivo
L’agevolazione in esame è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti:
1. Esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luogo aperto al pubblico (“senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo”) ossia:
Alberghi |
Villaggi turistici |
Ostelli della gioventù |
Rifugi di montagna |
Colonie marine e montane |
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
Gestione di vagoni letto |
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
Ristorazione con somministrazione |
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
Gelaterie e pasticcerie |
Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
Ristorazione ambulante |
Ristorazione su treni e navi |
Catering per eventi, banqueting |
Mense |
Catering continuativo su base contrattuale |
Bar e altri esercizi simili senza cucina |
Attività di proiezione cinematografica |
Attività delle agenzie di viaggio |
Attività dei tour operator |
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
Organizzazione di convegni e fiere |
Attività nel campo della recitazione |
Altre rappresentazioni artistiche |
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
Attività nel campo della regia |
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
Attività di biblioteche ed archivi |
Attività di musei |
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
Parchi di divertimento e parchi tematici |
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
Stabilimenti termali |
Come precisato dall’Agenzia tra i beneficiari rientrano i seguenti soggetti:
- imprenditori individuali / snc / sas che producono reddito d’impresa “indipendentemente dal regime contabile adottato”;
- spa / sapa / srl / società cooperative / società di mutua assicurazione / società europee / società
cooperative europee residenti in Italia; - Enti pubblici / privati diversi dalle società / trust residenti in Italia con oggetto esclusivo / principale l’esercizio di attività commerciali;
- stabili organizzazioni di società / enti / trust non residenti in Italia;
- lavoratori autonomi, anche in forma associata ex;
Inoltre, la stessa Agenzia specifica che, non rilevando il regime fiscale adottato, sono ricompresi tra i soggetti beneficiari anche:
- soggetti forfetari;
- soggetti minimi
- imprenditori / imprese agricole, “sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa”.
2. Associazioni / fondazioni e altri enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS).
Il beneficio in esame spetta a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente / esclusiva, un’attività in regime di impresa .
Sono esclusi dal credito d’imposta in esame i soggetti che svolgono attività commerciali / lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.
Ambito Oggettivo
Le spese per le quali è riconosciuto il beneficio in esame possono essere individuate nelle due seguenti tipologie:
interventi agevolabili e investimenti agevolabili.
Interventi agevolabili:
sono considerati tali quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie / misure finalizzate al contenimento della “diffusione del virus SARS-Co V-2”. Nella categoria rientrano:
- gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza;
- interventi funzionali alla riapertura / ripresa dell’attività.
Per accedere all’agevolazione in esame è necessario che i predetti interventi siano stati:
– prescritti da disposizioni normative;
– previsti dalle Linee guida per le riaperture delle attività elaborate da Amministrazioni centrali / Enti territoriali e locali / Associazioni di categoria / Ordini professionali.
Investimenti agevolabili:
sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o all’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.
L’ Agenzia precisa che i concetti di “innovazione” o “sviluppo” fanno riferimento a investimenti volti ad acquisire strumenti / tecnologie finalizzate a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata.
Termini e Modalità di Utilizzo
Il credito d’imposta in esame spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 (al netto IVA, ovvero IVA compresa se indetraibile) per un massimo di € 80.000.
L’agenzia poi richiama la Circolare 3.8.2016:
“il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, del TUIR, indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito da parte del contribuente”.
E specifica che sono agevolabili anche le spese sostenute prima del 19.5.2020 (entrata in vigore del Decreto Rilancio):
a) secondo il criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi / investimenti a cui si riferiscono i pagamenti, per i lavoratori autonomi / enti non commerciali (nonché per le imprese individuali / società di persone in contabilità semplificata).
b) secondo il criterio di competenza, ossia alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali / società / enti commerciali / enti non commerciali in contabilità ordinaria.
Opzioni di Utilizzo del Credito
Il credito d’imposta in considerazione:
- è utilizzabile in compensazione nel 2021 esclusivamente tramite il mod. F24;
oppure - può essere ceduto nel 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione del credito.
Importante considerare che:
- l’utilizzo / cessione del credito può avvenire soltanto successivamente al sostenimento delle spese agevolabili;
- il credito può essere utilizzato dal beneficiario / cessionario nel periodo 1.1 – 31.12.2021;
Di conseguenza, l’eventuale credito residuo non può essere:
– utilizzato negli anni successivi;
– ulteriormente ceduto;
– richiesto a rimborso;
- il credito spettante / relativi utilizzi vanno indicati nel quadro RU del mod. REDDITI 2021.
Non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dal Decreto Rilancio);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.
Credito D'Imposta Sanificazione/Acquistio Dpi
L’art. 125, DL n. 34/2020, dopo aver abrogato gli artt. 64, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020 (che prevedevano uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19) ha rivisto l’agevolazione in esame, prevedendo a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:
- la sanificazione degli ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi utilizzabili per garantire la salute di lavoratori / utenti.
Ambito Soggettivo
Il bonus in esame può essere usufruito dai seguenti soggetti:
- imprenditori individuali / snc / sas che producono reddito d’impresa “indipendentemente dal regime contabile adottato”;
- spa / sapa / srl / società cooperative / società di mutua assicurazione / società europee / società cooperative europee residenti in Italia;
- Enti pubblici / privati diversi dalle società / trust residenti in Italia con oggetto esclusivo / principale l’esercizio di attività commerciali;
- stabili organizzazioni di società / enti / trust non residenti in Italia;
- lavoratori autonomi, anche in forma associata;
- enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti).
Sul punto, l’Agenzia precisa che:
“in assenza di una espressa limitazione della concessione dell’agevolazione in esame alla sola attività commerciale, considerata altresì l’inclusione degli enti non commerciali, degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti tra i soggetti beneficiari nella norma in commento, si ritiene che la volontà del legislatore sia quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19”.
La stessa Agenzia specifica che, non rilevando il regime fiscale adottato, sono ricompresi tra i soggetti beneficiari anche:
– soggetti forfetari;
-soggetti minimi;
– imprenditori / imprese agricole, “sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa”.
Sono esclusi dal credito d’imposta in esame i soggetti che svolgono attività commerciali / lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.
Ambito Oggettivo
Il beneficio è riconosciuto per le spese, sostenute nel 2020, di:
1. Sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività.
Sul punto, nella Circolare 20/E viene specificato che:
- per attività di sanificazione deve intendersi le attività finalizzate a eliminare / ridurre “a quantità on significative” la presenza del virus COVID-19 sulla base di apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli vigenti;
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) / strumenti utilizzati “in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna”.
In tal caso, l’ammontare delle spese agevolabili può essere determinato, ad esempio, sulla base del costo orario del lavoro del soggetto preposto all’attività di sanificazione per le ore effettivamente prestate per la predetta attività e aggiungendo il costo dei prodotti disinfettanti impiegati. L’ammontare delle spese così determinato deve risultare congruo con il relativo valore di mercato; - le spese di sanificazione, che per specifiche attività costituiscono spese ordinarie (ad esempio, centri estetici / studi odontoiatrici), sono comunque riconosciute ai fini dell’agevolazione in esame sempreché sostenute nel 2020;
- nel caso in cui l’attività esercitata dal beneficiario dell’agevolazione
“preveda lo svolgimento di lavorazioni eseguite presso terzi, con strumenti da mettere a disposizione del cliente solo a seguito del processo di sanificazione, solo le spese, sostenute dal soggetto beneficiario, per le operazioni di sanificazione degli ambienti e strumenti rientrano tra le spese di sanificazione”.
2. Acquisto di:
- DPI (ad esempio, mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3 / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute
protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE; - prodotti detergenti / disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.
Sul punto, nella citata Circolare 20/E, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
- sono agevolabili soltanto le spese per l’acquisto di DPI certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE. A tal fine, il beneficiario deve conservare la relativa documentazione da esibire in caso di controllo;
- sono agevolabili anche le spese per la sanificazione delle attrezzature, anche se non utilizzate per finalità sanitarie;
- rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per l’acquisto di abbigliamento protettivo, non necessariamente correlato alla sanificazione, in quanto comunque correlati a prevenire / contenere l’epidemia COVID-19. Anche in tal caso è necessario che i beni siano certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE.
Termini e Modalità di Utilizzo
Il credito d’imposta spettante è pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun
beneficiario) delle predette spese sostenute nel 2020.
- Il limite di € 60.000 va riferito al credito d’imposta. Di conseguenza, in caso di spese di importo:
– inferiore / pari a € 100.000, l’agevolazione è riconosciuta nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute;
– superiore a € 100.000, il credito spettante è uguale al limite massimo di € 60.000;
- sono agevolabili anche le spese sostenute prima del 19.5.2020.
L’imputazione delle spese va effettuata:
– secondo il criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi / investimenti a cui si riferiscono i pagamenti, per i lavoratori autonomi / enti non commerciali (nonché per le imprese individuali / società di persone in contabilità semplificata);
– secondo il criterio di competenza, ossia alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali / società / enti commerciali / enti non commerciali in contabilità ordinaria.
- il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA.
Sull’argomento l’Agenzia specifica che “il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110 del TUIR, indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito da parte del contribuente”.
Opzioni di Utilizzo del Credito
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile:
- in compensazione esclusivamente tramite il mod. F24;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, ossia il 2020. In particolare, il beneficiario può usufruire del credito d’imposta per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione. Il credito spettante / relativi utilizzi vanno indicati nel quadro RU del mod. REDDITI 2021.
Da evidenziare che: in presenza di un credito residuo è possibile riportarlo nei periodi d’imposta successivi, ma non richiederne il rimborso;
- può essere ceduto nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, anche parzialmente, ad altri soggetti con facoltà di successiva cessione del credito.
In tal caso, si rammenta che il cessionario può utilizzare il credito esclusivamente:
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia delle Entrate;
– in compensazione mediante il mod. F24.
In presenza di un credito residuo è possibile una seconda cessione soltanto nello stesso anno in cui è stata comunicata la prima.
Con riferimento all’utilizzo in compensazione del credito non valgono i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 1.000.000, per il 2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.
Credito e Rilevanza Fiscale
Il credito d’imposta per la sanificazione / acquisti di DPI non è soggetto a tassazione ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
L’Agenzia ritiene che il credito in esame non rileva anche ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.
Invece il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro risulta tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
Compatibilità con il quadro temporaneo degli aiuti di stato
Il credito d’imposta riguardante l’adeguamento degli ambienti di lavoro è fruibile nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE.
Va evidenziato che le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate in conformità alle disposizioni di cui alle sezioni delle stesse e con gli aiuti previsti dai Regolamenti UE “de minimis” / di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni / norme relative al cumulo previsti dai predetti Regolamenti comunitari.
Diversamente, quanto sopra non si applica con riferimento al credito d’imposta per la sanificazione / acquisto di DPI.