Rif.DL n. 34/2020 Artt. 153 e 154 - Decreto Rilancio
Decreto Rilancio: Novità in materia di Riscossione - Primi Chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha diramato i primi chiarimenti, sotto forma di FAQ, in merito alle disposizioni contenute nel c.d. “Decreto Rilancio” in materia di riscossione.
In particolare è stato precisato che:
- relativamente alle somme connesse a cartelle di pagamento, avvisi esecutivi, ecc. per le quali è prevista la sospensione dei versamenti scadenti nel periodo 8.3 – 31.8.2020 e la relativa effettuazione entro il 30.9.2020, è possibile richiedere la rateizzazione. A tal fine è “opportuno” presentare una specifica richiesta entro tale data;
- nel periodo di sospensione 8.3 – 31.8.2020 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.
Sospensione Versamenti Cartelle di Pagamento/ Avvisi
L’art. 154, DL n. 34/2020 ha prorogato dal 31.5 al 31.8.2020 il termine finale stabilito dal comma 1 dell’art. 68, DL n. 18/2020, con la conseguenza che risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 – 31.8.2020 (21.2 – 31.8.2020 per i Comuni della “zona rossa” di prima istituzione) relativamente alle somme derivanti dai seguenti atti:
- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi ex art. 29, DL n. 78/2010;
- avvisi di addebito INPS esecutivi ex art. 30, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ex art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.
La sospensione in esame opera per le entrate tributarie e non tributarie. Pertanto la stessa è applicabile anche ai versamenti connessi, ad esempio, ai ruoli emessi da una Cassa previdenziale professionale.
I versamenti sospesi devono essere effettuati:
- entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020;
- in un’unica soluzione. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nelle FAQ in esame con particolare riferimento alle cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, è comunque possibile richiedere la rateizzazione. In particolare, al fine di “evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2020”.
RATEAZIONI IN ESSERE ALL’8.3.2020
Relativamente:
- ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020;
- ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di dilazione presentate fino al 31.8.2020;
il citato DL n. 34/2020 prevede che la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate (anziché 5 rate ordinariamente previste dall’art. 19, comma 3, DPR n. 602/73), anche non consecutive.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione:
- anche le rate in scadenza nel periodo 8.3 – 31.8.2020 usufruiscono della sospensione; il relativo versamento va pertanto effettuato entro il 30.9.2020;
- nel periodo di sospensione l’Agenzia delle Entrate – Riscossione esamina le richieste di sospensione e invia i relativi riscontri.
Faq dell'Agenzia Entrate - Riscossione
1. Agenzia delle Entrate – Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’ 8.3.2020 al 31.8.2020)?
No. Nel periodo di sospensione – dall’8.3.2020 al 31.8.2020 – Agenzia delle Entrate – Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (PEC).
2. Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8.3. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31.8.2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30.9.2020.
3. I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30.9.2020, vanno pagati in unica soluzione?
Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30.9.2020.
4. Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?
Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8.3 al 31.8.2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30.9.2020.
5. Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8.3 era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30.9.2020 tutte le rate in scadenza nei mesi da marzo ad agosto. Il DL n. 34/2020 prevede qualche agevolazione?
Si. Il Decreto estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31.8.2020.
6. Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8.3.2020. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?
No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle Entrate – Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento).
Rottamazione - Saldo e Stralcio
Relativamente alle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio”, l’art. 68, comma 3, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ha previsto il differimento all’1.6.2020 dei termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020.
A seguito della riscrittura del citato comma 3 ad opera dell’art. 154, DL n. 34/2020, il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina l’inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale di tali rate sia effettuato entro il 10.12.2020.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, il pagamento entro il 10.12.2020:
- non comporta:
– la corresponsione di interessi;
– la perdita dei benefici della definizione agevolata;
- può essere effettuato utilizzando i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso del contribuente ancorché sugli stessi siano riportate le date di pagamento previste originariamente. In caso di smarrimento di tale Comunicazione, è possibile reperirne una copia sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione al seguente percorso: https://www.entrateriscossione.it/RDC/richiestaCOMDAG19.action.
N.B. Poiché al nuovo termine del 10.12.2020 non è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni, il versamento effettuato dopo tale data sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici della definizione agevolata.