Rif.DL n. 34/2020 - Decreto Rilancio
Novità di carattere generale disposte dal Decreto Rilancio
Il Decreto Rilancio, oltre alle novità che abbiamo già trattato relative alla ripresa dei versamenti / adempimenti sospesi, alle indennità per i mesi di aprile maggio, alla nuova detrazione del 110%, al nuovo credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei DPI, al contributo a fondo perduto, alle misure di sostegno al lavoro, dispone altre novità di carattere generale che riguardano:
Mantenimento Aliquote IVA
È previsto dal 2021 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (di fatto sono state soppresse le clausole di salvaguardia che prevedevano l’aumento delle aliquote IVA).
Trattamento IVA cessioni beni contenimento COVID-19
È prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% alle cessioni dei seguenti beni:
- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione;
- umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- tomografo computerizzato;
- mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Al fine di contenere l’emergenza epidemiologica COVID-19 è previsto che le cessioni dei suddetti beni effettuate entro il 31.12.2020 sono esenti IVA con diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
Bonus Renzi
Il credito pari a € 80 (c.d. “Bonus Renzi”) spettante fino al 30.6.2020 e il trattamento integrativo pari a € 100 spettante dall’1.7.2020 ai lavoratori dipendenti in possesso degli specifici requisiti sono riconosciuti anche in caso di incapienza dovuta al minor reddito di lavoro dipendente 2020 per effetto dell’emergenza COVID-19.
Il datore di lavoro riconosce al dipendente i predetti benefici assumendo la retribuzione contrattuale spettante in assenza dell’emergenza COVID-19.
Il bonus non percepito nel periodo in cui il dipendente ha beneficiato delle citate misure di sostegno al lavoro è corrisposto dal datore di lavoro “a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio”.
Differimento attivazione registratore telematico
È previsto che i soggetti obbligati a memorizzare / trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.1.2020 (tramite un registratore telematico), possono effettuare la trasmissione dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (anziché entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) fino al 31.12.2020, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.
A seguito della nuova disposizione fino al 31.12.2020 è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il registratore di cassa in uso / ricevuta fiscale cartacea, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate per l’invio dei corrispettivi giornalieri.
Soggetti tenuti all’invio dei dati al STS
È disposto che i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno adempiere all’invio telematico dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate effettuando solo l’invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS mediante RT (o sistemi con medesime caratteristiche di inalterabilità e sicurezza dei dati) dall’1.1.2021 (anziché dall’1.7.2020).
Proroga lotteria degli scontrini
A seguito dell’estensione dell’applicazione dell’IVAFE ai soggetti diverse dalle persone fisiche (enti non commerciali e società semplici / equiparate) ad opera della Finanziaria 2020, con la modifica dell’art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, per tali soggetti è fissata:
- a € 100 l’imposta per i c/c e libretti di risparmio;
- a € 14.000 la misura massima dell’imposta dovuta.
Bozze precompilate IVA
È prevista la proroga, con riferimento alle operazioni IVA effettuate dall’1.1.2021 (in precedenza 1.7.2020), dell’avvio sperimentale da parte dell’Agenzia delle Entrate della predisposizione delle bozze dei registri IVA / LIPE / mod. IVA.
Proroga liquidazione imposta di bollo
Per il calcolo dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo SdI, l’Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante procedure automatizzate.
È ora previsto che la suddetta disposizione è applicabile alle fatture inviate al SdI dall’1.1.2021, in luogo delle fatture inviate dall’1.1.2020.
Sospensione compensazione crediti / debiti a ruolo
Per il 2020 in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non è applicabile la compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto ruolo.
Presentazione mod. 730 “senza sostituto”
Con esclusivo riferimento al 2019, i titolari di redditi di lavoro dipendente / assimilati possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi con le modalità previste dall’art. 51-bis, DL n. 69/2013, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
In altre parole, considerata l’emergenza COVID-19 che potrebbe determinare l’impossibilità / difficoltà per il sostituto d’imposta di effettuare il conguaglio derivante dalla presentazione del mod. 730/2020, la disposizione in esame prevede la possibilità di presentare il mod. 730/2020 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
Si rammenta che in tal modo, in presenza di dichiarazione “a credito”, il rimborso viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate anziché dal sostituto d’imposta.
Tax Credit Vacanza
Per il 2020 è previsto il riconoscimento di un credito, utilizzabile dall’1.7. al 31.12.2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive, agriturismi e bed & breakfast, in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Il credito utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare spetta nella misura massima di:
- € 500 per ogni nucleo familiare;
- € 300 per i nuclei familiari composti da due persone;
- € 150 per quelli composti da una sola persona.
Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:
- le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il credito in esame è fruibile nella misura
- dell’80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 con la possibilità di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori / istituti di credito / intermediari finanziari;
- del 20% in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
È altresì previsto che il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.
Non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 1.000.000, per il 2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI
Le modalità applicative della disposizione in esame sono demandate all’Agenzia delle Entrate.
Bonus mobilità acquisto monopattini / bici elettrica
È prevista, a favore dei soggetti maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione / Città metropolitane / capoluoghi di Provincia / Comuni con più di 50.000 abitanti, un’agevolazione (bonus mobilità) pari al 60% della spesa sostenuta nel periodo 4.5 – 31.12.2020 per:
- l’acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita), veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica” (ad esempio, monopattini);
- l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale (escluse autovetture).
L’agevolazione è concessa fino ad un massimo di € 500 e può essere richiesta per una sola volta.
Il nuovo beneficio è cumulabile con il cosiddetto “bonus mobilità” per il 2021 a favore dei residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria in materia di qualità dell’aria, ai quali spetta un contributo pari a:
- € 1.500 per ogni autovettura omologata fino alla classe Euro 3 rottamata;
- € 500 per ogni motociclo omologato fino alla classe Euro 2 / Euro 3 a due tempi rottamato;
per l’acquisto, entro i successivi 3 anni e anche a favore di persone conviventi, di
- abbonamenti al trasporto pubblico (locale e regionale);
- biciclette anche a pedalata assistita;
- veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica”,
- ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.
Si rammenta che il bonus in esame non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).
Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.