Rif.DL n. 34/2020 - Decreto Rilancio
Nuovi termini dei versamenti sospesi
Il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, contiene, tra l’altro, le seguenti novità:
- L’esenzione, ai fini IRAP. dal versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto 2020.
- La proroga al 16.09.2020 della ripresa dei termini di versamento tributai e contributivi la cui sospensione è stata disposta dal “Decreto Cura Italia” e dal“Decreto Liquidità”;
- La proroga al 16.09.2020 dei versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione ecc.., scadenti in un determinato periodo;
- La proroga al 16.09.2020 dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9.3 – 31.05 riferite alle definizioni agevolate previste dal DL 119/2018;
- La proroga al 16.09.2020 dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 – 31.08 riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.
Struttura dell’informativa:
IRAP: saldo 2019 / acconto 2020
Il decreto Rilancio stabilisce, a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d’imposta 2019 che non è dovuto il versamento:
- del saldo IRAP 2019;
- della prima rata dell’acconto IRAP 2020. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.
Resta confermato l’obbligo di versamento dell’acconto IRAP 2019 quantificato con riferimento all’imposta desumibile dal mod. IRAP 2019, relativo al 2018.
Tale novità solleva la questione dell’individuazione dell’esercizio nel quale rilevare il minor debito (2019 con connessa imputazione di una minor IRAP corrente ovvero 2020 con rilevazione di una “sopravvenienza”).
Il Decreto Rilancio non prevede alcuna proroga / agevolazione con riferimento ai versamenti derivanti dal mod. REDDITI, quali ad esempio:
- IRPEF / IRES e relative addizionali. Gli stessi pertanto devono essere effettuati, nella misura prevista, entro la scadenza ordinaria (saldo e primo acconto IRPEF / IRES entro il 30.6 / 30.7.2020 + 0,40%). Non è comunque escluso che il Legislatore conceda una proroga collegata non solo all’emergenza “coronavirus” (che ha “sottratto” una buona parte della disponibilità lavorativa all’ordinaria attività preparatoria della dichiarazione dei redditi) ma anche, come in passato, alla disponibilità del software / dati necessari per l’elaborazione degli ISA;
- imposte sostitutive. Così, ad esempio, resta ferma al 30.6.2020:
- il saldo 2019 e il primo acconto 2020 della cedolare secca sugli affitti;
- l’imposta sostitutiva della rivalutazione dei terreni / partecipazioni dovuta a titolo di terza rata della rivalutazione all’1.1.2018, seconda rata della rivalutazione all’1.1.2019, prima rata della rivalutazione terreni / partecipazioni all’1.1.2020.
In merito si segnala che il Decreto Rilancio prevede la riapertura della rivalutazione di terreni e partecipazioni alla data dell’1.7.2020, la cui imposta sostitutiva va versata (unica soluzione / prima rata) entro il 30.9.2020.
Ripresa Versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia
Con il Decreto Rilancio viene prorogata dall’1.6 al 16.9.2020 la ripresa dei versamenti.
Entro il 16 settembre 2019 va versato quanto dovuto in unica soluzione o la prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.
Entro il 16.9.2020 e con le medesime modalità (unica soluzione, massimo 4 rate) va altresì effettuato il versamento delle ritenute non operate ex DM 24.2.2020 nel periodo 21.2 – 31.3 da parte dei soggetti della “zona rossa” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò).
Il Decreto Rilancio estende dal 31.5 al 30.6.2020 la sospensione dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
Anche per tali soggetti i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.9.2020 (unica soluzione / prima rata) anziché entro il 30.6.2020.
È inoltre prorogata al 16.9.2020 la ripresa degli adempimenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL sospesi nel periodo 2.3 – 30.4.2020 a favore di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar.
Merita evidenziare che il DL 34/2020 non è intervenuto a prorogare il termine di ripresa:
- dei versamenti scaduti il 16.3.2020 relativi a IVA, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, la cui sospensione è stata disposta dal Decreto Cura Italia e per i quali il Decreto Liquidità ha disposto la rimessione in termini con differimento della ripresa dei versamenti sospesi dal 20.3 al 16.4.2020;
- degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 – 31.5.2020, la cui sospensione è stata disposta dal Decreto Cura Italia. La relativa ripresa è fissata al 30.6.2020.
Riepilogo versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia
Adempimento / versamento sospeso | termine originario | termine prorogato |
Versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali scaduti il 16.3.2020 | 16.4.2020 | — |
Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 – 31.5.2020 | 30.6.2020 | — |
Adempimento / versamento sospeso | termine originario | termine prorogato |
Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 | 1.6.2020 | 16.9.2020 |
Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 – 30.4.2020 | 30.6.2020 | 16.9.2020 |
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 | 1.6.2020 | 16.9.2020 |
Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 – 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 – Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto) | 1.6.2020 | 16.9.2020 |
Adempimento / versamento sospeso | termine originario | termine prorogato |
Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 – 30.6.2020 | 30.6.2020 | 16.9.2020 |
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 | 30.6.2020 | 16.9.2020 |
Adempimento / versamento sospeso | termine originario | termine prorogato |
Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 – 31.3.2020 | 1.6.2020 | 16.9.2020 |
Adempimento / versamento sospeso | termine originario | termine prorogato |
Versamenti IVA scaduti nel periodo 8.3 – 31.3.2020 | 1.6.2020 | 16.9.2020 |
Adempimento / versamento sospeso | termine originario | termine prorogato |
Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 | 1.6.2020 | 16.9.2020 |
Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 | 30.6.2020 | – |
Adempimento / versamento sospeso | termine originario | termine prorogato |
Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo 30.4 – 15.7.2020 | 31.7.2020 | – |
Versamenti IVA scadenti nel periodo 1.4. – 30.6.2020 | 31.7.2020 |
Ripresa Versamenti sospesi dal Decreto Liquidità
Il DL n. 34/2020 ha prorogato al 16.9.2020 anche l’effettuazione dei versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2 – 30.4.2020 relativi a contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL la cui sospensione è stata disposta dal DL n. 9/2020 a favore dei soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto).
Ora, con il Decreto Rilancio è stata prorogata dal 30.6 al 16.9.2020 la ripresa dei versamenti sospesi. Entro tale data va versato quanto dovuto in unica soluzione oppure la prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.
Riepilogo versamenti sospesi dal Decreto Liquidità
condizioni | versamento sospeso | ripresa |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 | 16.9.2020 |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 | 16.9.2020 |
condizioni | versamento sospeso | ripresa |
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 | 16.9.2020 |
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 | 16.9.2020 |
condizioni | versamento sospeso | ripresa |
inizio attività dall’1.4.2019 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020 | 16.9.2020 |
condizioni | versamento sospeso | ripresa |
enti non commerciali | ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020 | 16.9.2020 |
Il differimento dal 30.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi interessa anche i soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza relativamente a:
- IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio la cui sospensione è riconosciuta a prescindere dai ricavi / compensi 2019 e in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;
- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e contributi previdenziali / premi INAIL, la cui sospensione è subordinata alla riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (50% se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni) rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.
condizioni | versamento sospeso | ripresa |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | IVA scadente a aprile 2020 | 16.9.2020 |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | IVA scadente a maggio 2020 | 16.9.2020 |
condizioni | versamento sospeso | ripresa |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 | 16.9.2020 |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 | 16.9.2020 |
condizioni | versamento sospeso | ripresa |
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 | 16.9.2020 |
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 | 16.9.2020 |
I soggetti esercenti le specifiche attività individuate dal Decreto Cura Italia (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dal Decreto Liquidità usufruiscono della sospensione prevista dal citato Decreto Cura Italia fino al 30.4, con ripresa ora prorogata dall’1.6 al 16.9.2020 (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).
Versamenti Somme da controllo automatizzato
Il Ddecreto Rilancio stabilisce che i versamenti delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari, collegati ai controlli automatizzati e ai controlli formali delle dichiarazioni, sono considerati tempestivi, se effettuati entro il 16.9.2020, qualora scadenti nel periodo 8.3 – 18.5.2020; possono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, entro il 16.9.2020, qualora scadenti nel periodo 19.5 – 31.5.2020.
Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16.9.2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
La disposizione opera anche relativamente alle rate connesse alle predette somme, scadenti nei citati periodi.
Sospensione versamenti dovuti per accertamenti
Il Decreto Rilancio dispone la proroga al 16.9.2020 dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3 – 31.5.2020 dovute a seguito dei seguenti atti:
- atti di accertamento con adesione
- accordo conciliativo
- accordo di mediazione
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi
- atti di recupero (crediti indebitamente utilizzati in compensazione)
- avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento dell’imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell’imposta sulle assicurazioni.
È altresì prorogato al 16.9.2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli predetti atti nonché agli avvisi di accertamento / avvisi di rettifica e liquidazione, i cui termini di versamento scadono nel periodo 9.3 – 31.5.2020.
Merita evidenziare che tra gli atti sopra elencati non sono richiamati gli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni.
Quanto sopra esaminato opera anche relativamente alle rate dovute relativamente ai predetti atti scadenti nel citato periodo.
I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 16.9.2020 oppure mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020.
Sospensione versamenti somme agevolate
La sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3 – 31.5.2020 interessa anche le somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate ossia:
- definizione agevolata dei PVC
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, ossia:
- avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione
- atti di recupero
- inviti al contraddittorio
- accertamenti con adesione
- definizione agevolata delle controversie tributarie
- regolarizzazione per le società / associazioni sportive dilettantistiche
I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 16.9.2020 oppure mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020.
Sospensione versamenti cartelle di pagamento / avvisi
Sono sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 – 31.8.2020 relativi a:
- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali
I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020.
È previsto che relativamente ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.8.2020, la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.
È stabilito che non determina l’inefficacia della definizione il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 con riferimento:
- alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (rottamazione);
- al cosiddetto stralcio e saldo;
- alla definizione a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento
qualora il versamento integrale delle predette rate sia effettuato entro il 10.12.2020. A tale termine non si applica la “tolleranza” di 5 giorni ai fini dell’effettuazione del versamento.
Si rammenta che il termine di pagamento di quanto dovuto ai fini della “rottamazione-ter” e del c.d. “stralcio e saldo” in scadenza rispettivamente al 28.2 e 31.3.2020 è (è stato) prorogato al 31.5.2020.
Il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso può essere eseguito entro il 10 dicembre 2020.