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Decreto Rilancio: indennità estese ad aprile/maggio per Coronavirus

È previsto il riconoscimento delle indennità stabilite dal precedente Decreto Cura Italia,
per emergenza Covid-19, anche per i mesi di aprile e maggio.
Circolare BFA20.038
Rif.DL n. 34/2020 - Decreto Rilancio

Indennità estese per i mesi di aprile e maggio

Il “Decreto Rilancio” prevede il riconoscimento delle indennità, stabilite dal precedente Decreto Cura Italia, per emergenza Covid-19, anche per i mesi di aprile e maggio.

È estesa anche per il mese di aprile l’indennità di € 600 prevista per il mese di marzo, a favore dei soggetti (lavoratori autonomi / co.co.co., artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.) le cui attività stanno risentendo dell’emergenza “coronavirus”.

È prevista, per il mese di maggio, un’indennità di € 1.000 a favore dei lavoratori autonomi che hanno subito una riduzione del reddito del secondo bimestre 2020 almeno pari al 33% rispetto al reddito dello stesso periodo del 2019 nonché dei co.co.co. che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020.

È riconosciuta l’indennità di € 600 ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

A decorrere dal 3.6.2020 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame) non è più possibile richiedere l’indennità per il mese di marzo.

Beneficiari indennità emergenza Covid-19

Con il Decreto Rilancio il Legislatore ha esteso le predette agevolazioni anche ai mesi di aprile e maggio, subordinando la relativa spettanza al possesso di nuove condizioni, come di seguito esaminato.

Possono beneficiare delle indennità (pari a € 600) i seguenti soggetti:

  • professionisti / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;
  • artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori del settore agricolo;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori dipendenti / autonomi che hanno cessato, ridotto, sospeso l’attività / rapporto di lavoro, utilizzando il c.d. “Fondo per il reddito di ultima istanza”;
  • collaboratori sportivi.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell’indennità.

Indennità Professionisti / Co.Co.Co

È estesa anche per il mese di aprile 2020 la spettanza dell’indennità di € 600, riconosciuta dal Decreto Cura Italia a favore dei seguenti soggetti:

  • lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020. Il beneficio spetta anche ai partecipanti di studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo. Sono esclusi dall’agevolazione in esame i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC); iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data;

La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito.
Le categorie di lavoratori che hanno già percepito l’indennità COVID-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020, potranno ricevere a breve l’indennità 600 euro di aprile senza presentare nuova domanda.

L‘INPS è pronto a liquidare l’indennità ai richiedenti risultati già in possesso dei requisiti previsti nel Cura Italia. I beneficiari riceveranno il consueto SMS di notifica. Il secondo pagamento di aprile sarà disposto dal 20 maggio e sarà possibile verificare il pagamento eseguito da INPS anche accedendo alla sezione “Pagamenti” del Fascicolo previdenziale del cittadino”.

Nuova indennità di € 1.000

È previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di maggio 2020 pari € 1.000 a favore di lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 19.5.2020 (data di entrata in vigore del nuovo Decreto) iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in presenza di una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2019.

Il reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi / compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel predetto periodo e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
Al fine di beneficiare di tale agevolazione il soggetto interessato deve presentare una specifica domanda all’INPS al fine di autocertificare il possesso dei suddetti requisiti. 

L’INPS comunica i dati dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate la quale comunica allo stesso Istituto l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti.

L’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 è prevista anche a favore di soggetti titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2019.

Indennità artigiani e commercianti

È estesa anche per il mese di aprile 2020 l’indennità di € 600, riconosciuta dal DL 18/2020 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

L’indennità spetta ai seguenti soggetti:

  • artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni;
  • imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla Gestione autonoma agricola;
  • coadiuvanti / coadiutori di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i collaboratori di imprese familiari;
  • soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione IVS commercianti oltre che all’Enasarco, ossia agli agenti / rappresentati di commercio.

Possono usufruire dell’indennità anche i soci di società di persone / capitali iscritti alle Gestioni dell’INPS (ad esempio, IVS). L’indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società.

L’erogazione delle nuove indennità è subordinata alla presentazione di un’apposita domanda all’INPS. Tuttavia, anche per l’indennità in esame, si potrebbe ritenere che coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo non siano tenuti ad una nuova richiesta.

Indennità lavoratori settore del turismo e stabilimenti termali

È estesa anche al mese di aprile 2020 l’indennità di € 600 riconosciuta dal DL 18/2020 a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che:

  • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 – 17.3.2020 
  • al 17.3.2020 non hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente;
  • non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto.

A favore dei suddetti soggetti, per il mese di maggio l’indennità è elevata a € 1.000. A tal fine per i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è richiesto che, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 – 17.3.2020, gli stessi non siano titolari di pensione / rapporto di lavoro dipendente / Naspi al 19.5.2020

Indennità lavoratori settore agricolo

L’indennità di € 600 prevista dal DL 18/2020 a favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di trattamento pensionistico diretto che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo è estesa, anche per il mese di aprile 2020. Il relativo importo è ridotto a € 500.

Indennità lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali ecc.

È estesa per i mesi di aprile e maggio l’indennità pari a € 600 prevista per il mese di marzo dal Ministero del Lavoro con Decreto n 10 del 30.4.2020 a favore delle seguenti categorie di lavoratori dipendenti / autonomi che in conseguenza dell’emergenza “coronavirus” hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività / rapporto di lavoro:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 – 31.1.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nello stesso periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano lavorato almeno 30 giorni nel periodo 1.1.2019 – 31.1.2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo 1.1.2019 – 23.2.2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali e che non abbiano un contratto in essere al 23.2.2020. I soggetti in esame devono essere già iscritti al 23.2.2020 alla Gestione separata INPS con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dall’attività di “porta a porta” superiore a € 5.000, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS al 23.2.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’agevolazione in esame è subordinata a specifiche condizioni: alla data di presentazione della domanda il soggetto interessato non deve essere titolare di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente o titolare di pensione.

Indennità lavoratori dello spettacolo

È estesa anche per i mesi di aprile e maggio l’indennità riconosciuta dal DL 18/2020, pari a € 600, a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo a condizione che gli stessi:

  • non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al predetto Fondo, da cui deriva un reddito 2019 non superiore a € 50.000;
  • non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020.

Anche per l’indennità in esame si potrebbe ritenere che coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo non siano tenuti ad una nuova richiesta.
L’indennità in esame spetta ora anche ai lavoratori iscritti al predetto Fondo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.
L’indennità non spetta ai lavoratori titolari di un rapporto di lavoro dipendente / titolari di pensione al 19.5.2020.

Indennità soggetti iscritti a casse previdenziali private

Il “Decreto Cura Italia” ha istituito un apposito “Fondo per il reddito di ultima istanza” per il riconoscimento di un’indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell’emergenza “coronavirus”, hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l’individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare “a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria”.
Con il DM 28.3.2020 sono state previste le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private ed in particolare:

  • sono state definite le condizioni necessarie per poter accedere all’agevolazione in esame, ossia conseguimento di un reddito complessivo 2018 (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compresi quelli per le locazioni brevi):
    • non superiore a € 35.000 e con la propria attività limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza “coronavirus”;
    • compreso tra € 35.000 e € 50.000 e hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività in conseguenza dell’emergenza “coronavirus”;
  • è stata quantificata in € 600 l’indennità riconosciuta (per il mese di marzo);
  • sono stati definiti i concetti di cessazione / riduzione / sospensione dell’attività;
  • sono state definite le modalità di attribuzione dell’indennità.

L’indennità è estesa anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il soggetto interessato alla data di presentazione della domanda non sia titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, titolare di pensione.
È abrogato l’art. 34, DL n. 23/2020 in base al quale ai lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private per poter beneficiare dell’indennità in esame era richiesto, in particolare, di dover essere iscritti in via esclusiva alla Cassa.
Per l’accesso all’indennità in esame è necessario attendere / verificare le specifiche istruzioni fornite dalle singole Casse previdenziali.

Indennità collaboratori sportivi

È estesa per i mesi di aprile e maggio 2020, l’indennità pari a € 600 riconosciuta da parte di Sport e Salute spa a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, già “attivi” alla data del 23.2.2020.

L’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle altre indennità previste dal Decreto Cura Italia.

L’indennità è erogata previa apposita domanda / autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / suddette prestazioni.

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l’ordine cronologico di presentazione.

I soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità in esame non devono presentare un’ulteriore domanda anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MEF e dell’Autorità delegata in materia di sport.

Indennità collaboratori sportivi

Le indennità riconosciute a favore di professionisti / co.co.co., artigiani / commercianti, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo, lavoratori dipendenti / autonomi iscritti alle Casse private che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro (art. 44), sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

Inoltre, le nuove indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità del “Fondo per il reddito di ultima istanza”. Sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

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