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Misure da adottare negli esercizi commerciali

Gli esercizi commerciali le cui attività non sono sospese hanno l’obbligo di assicurare
la distanza interpersonale di un metro e ingressi scaglionati.
Circolare BFA20.033
DPCM del 26 Aprile 2020
Allegato 5 DCPM del 26 Aprile 2020

Nuove disposizioni per gli esercizi commerciali non sospesi

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile definisce le nuove misure di contenimento del contagio del covid-19 che dovranno essere adottate a partire dal 4 Maggio 2020.
Tra le varie disposizioni, è prevista la riapertura di alcune attività commerciali con l’obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Tali esercizi commerciali sono tenuti inoltre a rispettare le misure di contenimento del contagio elencate nell’allegato 5 del citato decreto.

Misure per gli esercizi commerciali

Allegato 5 DCPM 26 Aprile 2020

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti a rispettare le seguenti misure:

  • Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

  • Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

  • Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

  • Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. Tali sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

  • Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

  • Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

  • Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

    • attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    • per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
    • per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  • Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

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