DL 18/2020
DM 28.3.2020 (in corso di pubblicazione sulla G.U.)
Applicazione indennità a sostegno dei professionisti
Con il “Decreto Cura Italia” in vigore dal 17.3.2020, sono state introdotte specifiche misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza Coronavirus.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali ecc.), il Ministero del Lavoro e il MEF, con uno specifico decreto del 28.03.2020 hanno riconosciuto l’indennità per il mese di marzo 2020 pari a € 600.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente.
A differenza dell’indennità prevista per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, per poter beneficiare dell’indennità a sostegno dei professionisti è necessario possedere un reddito complessivo 2018 non superiore a determinati importi.
Condizioni di accesso all’indennità
L’indennità per il mese di marzo pari a € 600 è riconosciuta ai lavoratori autonomi che hanno percepito un reddito complessivo 2018 (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compresi quelli per le locazioni brevi):
-
non superiore a € 35.000 e con la propria attività limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza “coronavirus”;
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compreso tra € 35.000 e € 50.000 e hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività in conseguenza dell’emergenza “coronavirus”.
- Per cessione attività si intende la chiusura della partita IVA nel periodo 23.2 – 31.3.2020.
- Riduzione / sospensione dell’attività significa comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Il reddito è determinato in base al principio di cassa quale differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività (tale previsione non appare applicabile ai contribuenti forfetari per i quali il reddito è determinato sulla base delle specifiche percentuali).
Ai fini della verifica del riferimento reddituale non assume rilevanza soltanto il reddito di lavoro autonomo, ma è necessario considerare la somma di tutti i redditi conseguiti. (A questo proposito rimane da chiarire la questione di tale verifica da parte dei contribuenti forfetari per i quali il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo desumibile dal mod. REDDITI 2019.)
Per accedere all’indennità in esame non è (più) necessario essere in regola con gli obblighi contributivi previsti per il 2019.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente e non è cumulabile con altri bonus stabiliti dal DL 18/2020 (trattamenti di cassa integrazione e indennità € 600 lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS / soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, ecc. e indennità collaboratori sportivi), né con il reddito di cittadinanza disciplinato dal DL n. 4/2019.
Modalità di accesso / attribuzione dell’indennità
Il professionista interessato per accedere all’indennità in esame deve presentare un’apposita domanda tra l’1.4 e il 30.4.2020 alla propria Cassa previdenziale.
La singola Cassa provvederà a verificare la regolarità della domanda e ad erogare l’indennità sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande
La domanda in esame va presentata ad una sola Cassa previdenziale e soltanto per una forma di previdenza obbligatoria.
Nel presentare la domanda il soggetto interessato deve fornire una dichiarazione attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:
- essere un lavoratore autonomo / libero professionista, non pensionato;
- non percepire il reddito di cittadinanza / un’indennità prevista dal DL n. 18/2020;
- non aver presentato domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai predetti importi;
- aver chiuso la partita IVA nel periodo 23.2 – 31.3.2020 ovvero aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, ovvero in caso di reddito complessivo 2018 inferiore a € 35.000 che l’attività sia stata limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in seguito all’emergenza “coronavirus”.
Alla domanda in esame va allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale. Nella stessa dovranno essere indicate le coordinate bancarie / postali per l’accreditamento dell’indennità.
PRECISAZIONI
Sono considerate inammissibili le domande prive della dichiarazione / documentazione o presentate dopo il 30.4.2020;
Le singole Casse previdenziali provvedono a verificare i requisiti in capo ai richiedenti e ad erogare l’indennità in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande “accolte”.
Si riscontra un variegato approccio da parte delle Casse previdenziali che devono approntare la procedura utilizzabile dai singoli iscritti. In linea generale quasi tutte le Casse previdenziali subordinano l’operatività della richiesta alla “ufficialità” del predetto Decreto attuativo (in tale contesto Inarcassa “promette” di non escludere alcun soggetto avente diritto, molte Casse rinviano a specifiche email destinate ai propri iscritti).
È quindi, necessario monitorare costantemente i siti Internet delle singole Casse previdenziali.