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Dichiarazioni d’intento semplificate dal 1.1.2020

Dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali vengono sgravati di alcuni obblighi:
la dichiarazione di intento è sempre necessaria ma con meno formalità.
Circolare BFA20.009
Rif. D.L. 34/2019 - Decreto crescita

Semplificazioni per gli esportatori abituali dal 1° Gennaio 2020

Il 2020 porta novità anche in merito agli adempimenti che devono essere rispettati dagli esportatori abituali in relazione alla possibilità di utilizzo del plafond di esportatore abituale:

  • dal 1° gennaio 2020 l’esportatore abituale non avrà più l’obbligo di consegnare la dichiarazione d’intento al fornitore, insieme alla copia della ricevuta telematica di trasmissione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, fermo restando l’obbligo di far fronte a tali adempimenti;

  • sono soppressi alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento;

  • sono state inasprite le sanzioni in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia.

Obblighi degli esportatori abituali fino al 31.12.2019

Fino al 31 dicembre 2019 l’esportatore aveva l’obbligo di:

  • inviare telematicamente all’Amministrazione Finanziaria la dichiarazione d’intento (datata e numerata progressivamente);

  • inviare copia della dichiarazione d’intento al fornitore assieme alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;

  • annotare in apposito registro la dichiarazione d’intento emessa nei confronti di ciascun fornitore;

  • compilare il quadro VC della dichiarazione Iva, al fine di monitorare il mantenimento dello status di esportate e per dichiarare gli acquisti in sospensione di Iva, mese per mese, senza “splafonare”.

Il fornitore, ricevuti i suddetti documenti, doveva:

  • eseguire il riscontro telematico sul sito dell’Agenzia, verificando l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale;

  • numerare le dichiarazioni d’intento ricevute e annotarle in apposito registro;

  • indicare nel quadro VI della Dichiarazione annuale Iva i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

Solo successivamente poteva emettere fattura in regime di non imponibilità Iva.

Obblighi degli esportatori abituali dal 1.1.2020

Dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali vengono sgravati di alcuni obblighi: la dichiarazione di intento è sempre necessaria ma con meno formalità:

  • cade l’obbligo di consegnare al fornitore la copia della dichiarazione d’intento, unitamente alla copia della ricevuta telematica;

  • cade l’obbligo di annotare le dichiarazioni d’intento in apposito registro, sia per l’esportatore abituale che per il suo fornitore;

  • gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, devono essere indicati nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali.

Gli obblighi in capo ai soggetti coinvolti possono essere cosi riassunti:

  • il cliente esportatore abituale invia telematicamente all’Ag. Entrate il modello di Dichiarazione d’intento; 

  • riceve la risposta con n. di protocollo di ricezione;

  • comunica al suo fornitore l’intenzione di voler acquistare senza Iva specificando l’ammontare e il numero di protocollo ricevuto dall’Agenzia delle Entrate.

  • Il fornitore deve effettuare la verifica sulla Banca Dati dell’Agenza delle Entrate e, in caso di regolarità, puo’ spedire la merce emettendo DDT e fattura Non Imponibile IVA, citando in fattura la data e il numero di protocollo telematico del cliente. Il fornitore conserva la stampa della verifica effettuata, a dimostrazione del controllo effettuato, e per avere sempre sottomano sia l’ammontare del plafond di quel cliente che il suo numero di protocollo telematico.

Le modalità operative per l’applicazione delle nuove disposizioni, demandate all’Agenzia delle Entrate, ad oggi non sono state disponibili.

Inasprimento delle sanzioni

Dal 1° gennaio 2020, insieme alla semplificazione negli adempimenti è stato inserito un inasprimento delle sanzioni.

Al cedente che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione della lettera d’intento, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta.

Quindi, in caso di mancato riscontro della ricevuta telematica di presentazione della dichiarazione d’intento, si passa da una sanzione fissa (da € 250 a € 2.000) ad una sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta.

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