Ritenute e Compensazioni Appalti Edili
Il Decreto Legge 124/2019 in vigore dal 27 ottobre 2019 introduce importanti novità per le aziende del settore edile e in particolare in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.
In caso di appalto e subappalto il committente e appaltatore / subappaltatore sono responsabili solidali per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente relativi alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto.
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Versamento ritenute fiscali sul reddito da lavoro in caso di appalti
A partire dal 1° gennaio 2020 in tutti i casi in cui un committente affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori, deve essere effettuato dal committente.
Detto in altri termini, in caso di appalto/subappalto di un’opera o di un servizio, le ritenute fiscali dei lavoratori devono essere versate dall’impresa appaltatrice/affidataria al committente. Sarà quest’ultimo ad effettuare il versamento delle ritenute all’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo di versamento si riferisce a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto di appalto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Termini di versamento ritenute da parte dell’appaltatore/subappaltatore al committente
L’importo corrispondente all’ammontare complessivo delle ritenute effettuate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici deve essere versato dalle stesse:
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al committente,
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con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso prevista dall’art. 18 del D.Lgs n. 241/1997 ovvero entro il giorno 11 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate;
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su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.
Termini di versamento ritenute da parte del committente
Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all’effettuazione del versamento lo esegue per conto del soggetto che ha effettuato le ritenute:
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tramite delega di pagamento Mod. F24, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione
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entro il termine previsto dall’art. 18 del D.Lgs n. 241/1997 ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate;
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indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.
Documentazione da inviare al committente
Il soggetto che ha effettuato le ritenute ovvero l’appaltatore/subappaltatore
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al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese appaltatrici/subappaltatrici;
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entro la scadenza di versamento (giorno 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate);
deve trasmettere tramite pec al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice alcuni documenti.
Elenco nominativo di tutti i lavoratori
Una lista con i nomi di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio
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delle ore di lavoro di ciascuno in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,
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l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
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delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Dati di delega
Tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti.
Dati di pagamento
I dati identificativi del bonifico effettuato.
Richiesta di compensazione delle ritenute con il compenso dovuto per l’appalto
Qualora alla data di previsto versamento delle ritenute da parte del committente sia maturato da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria il diritto a ricevere corrispettivi, quest’ultima può allegare alla comunicazione inviata al committente la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all’esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.
NOTA
Il committente deve effettuare il versamento, con le stesse modalità sopra evidenziate, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie.
Responsabilità dell’appaltatore/subappaltatore
Le imprese appaltatrici e subappaltatrici, che nei termini previsti (almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento tramite Mod. F24):
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non provvedono all’esecuzione del versamento al committente delle ritenute effettuate o non trasmettono la richiesta di compensazione delle ritenute dovute con il corrispettivo dovuto dal committente,
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non trasmettono al committente tutti i documenti completi richiesti (’elenco nominativo di tutti i lavoratori, i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento e i dati identificativi del bonifico effettuato),
restano responsabili per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle stesse.
In tal caso le imprese appaltatrici e subappaltatrici devono effettuare il versamento senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie.
Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici
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non trasmettono entro il termine e con le modalità previste l’elenco nominativo di tutti i lavoratori (con tutti i dati richiesti), i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento e i dati identificativi del bonifico effettuato
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inviano una richiesta di compensazione delle ritenute dovute con crediti inesistenti o non esigibili,
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non effettuano i bonifici entro il termine previsto
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non inviano la richiesta di compensazione delle ritenute dovute con il corrispettivo dovuto dal committente
il committente deve
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sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria;
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darne comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti, entro 90 giorni.
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vincolare le somme dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio
In tali casi è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Qualora le imprese appaltatrici e subappaltatrici,
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entro 90 giorni dal termine previsto (almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento tramite Mod. F24);
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effettuano il versamento al committente delle ritenute o richiedono la compensazione delle ritenute dovute con il corrispettivo dovuto dal committente;
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trasmettono i dati previsti (elenco nominativo di tutti i lavoratori con tutti i dati richiesti, i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento e i dati identificativi del bonifico effettuato);
il committente procede al versamento delle somme, applicando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997.
In caso di ricorso al ravvedimento operoso il committente addebita al soggetto che ha effettuato le ritenute gli interessi e le sanzioni versati.
Responsabilità del committente
Il committente è responsabile per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici:
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entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine previsto (cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento tramite Mod. F24) e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data;
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integralmente nel caso in cui non abbia tempestivamente comunicato all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti delle ritenute o abbia eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.
Comunicazione avvenuto versamento delle ritenute
Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici ne dà comunicazione alle stesse entro cinque giorni, tramite pec.
Le imprese che
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hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o alla richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e,
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non hanno ricevuto la comunicazione da parte del committente dell’avvenuta effettuazione del versamento delle ritenute,
ne danno comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei loro confronti.
Versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore/subappaltatore in possesso della Certificazione di regolarità
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, secondo le ordinarie modalità previste dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs n. 241/1997, qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento al committente delle ritenute:
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risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
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non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici sono tenute a comunicare al committente l’opzione di versamento diretto entro il termine previsto per il versamento delle ritenute al committente (almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento tramite Mod. F24), allegando una certificazione dei predetti requisiti di regolarità.
La certificazione è messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate mediante canali telematici. Il committente può verificare l’autenticità della stessa mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dalla stessa Agenzia.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DL n. 124/2019 (27 ottobre 2019) l’Agenzia delle Entrate è tenuta a:
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mettere a disposizione delle singole imprese, mediante canali telematici, la certificazione;
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mettere a disposizione del committente apposito servizio telematico ai fini della verifica dell’autenticità della certificazione.
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disciplinare le modalità per il rilascio e il riscontro della certificazione tramite provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Con ulteriori provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni da comunicare al committente (elenco dei nominativi dei lavoratori, dati per il pagamento delle ritenute, dati del bonifico effettuato nonchè opzione per la compensazione delle ritenute con i corrispettivi dovuti).
Divieto di compensazione per contributi previdenziali, assistenziali, premi assicurativi
L imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici, non possono avvalersi della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a
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contributi previdenziali e assistenziali e
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premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Si tratta di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Regime Sanzionatorio
Il soggetto obbligato che non esegue, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute alle prescritte scadenze, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.
Chiunque non esegue, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute alle prescritte scadenze, è punito ai sensi dell’articolo 10-bis del D.Lgs n. 74/2000, con l’applicazione delle soglie di punibilità ivi previste (sanzione penale in caso di omesso versamento di ritenute dovute o certificate).
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